I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell’attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all’esame di Stato, nonché dei diplomi e dell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell’attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d’esame.

I presidenti delle commissioni giudicatrici sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

Al termine dell'esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. Per l'esame EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat viene consegnato in tempi successivi.

Per i candidati che hanno superato l'esame ESABAC ed ESABAC TECHNO le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI. Le nuove modalità informatiche relative alla gestione dati e alla produzione dei certificati saranno comunicate direttamente alle scuole interessate dagli esami ESABAC ed ESABAC TECHNO.

Le attività caratterizzanti la Terza area professionalizzante dei corsi post-qualifica degli Istituti professionali verranno opportunamente indicate nel Certificato allegato al Diploma e in precedenza riportato, nella parte relativa a “Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

La certificazione allegata al Diploma, rilasciata in esito al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione Europea, deve:

  • attestare l’indirizzo e la durata del corso di studi;

  • attestare la votazione complessiva assegnata all’esame di Stato;

  • attestare la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte;

  • attestare il voto assegnato al colloquio e l’eventuale punteggio aggiuntivo;

  • attestare il credito scolastico;

  • attestare i crediti formativi documentati;

  • indicare le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna di esse;

  • attestare il credito scolastico;

  • attestare il credito formativo documentato in sede di esame;

  • indicare le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente

Il diploma finale rilasciato al candidato in esito al superamento dell'esame di Stato attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Al diploma è allegato il curriculum del candidato, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi, i livelli di apprendimento conseguiti nella prova INVALSI, le attività svolte di Alternanza Scuola-Lavoro, le competenze acquisiti nella Lingua inglese, l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.

I Modelli di Diploma con curriculum saranno adottati dal Ministro della Pubblica Istruzione con proprio decreto. I diplomi e le relative certificazioni integrative devono riportare anche la menzione della lode di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, di seguito all’indicazione del voto, qualora attribuita dalla Commissione di esame. I dati di cui sopra devono essere forniti alla Commissione dal Dirigente scolastico dell’Istituto sede d’esame. Il Regolamento sugli esami di Stato prevede, con la certificazione, l’attestazione anche delle competenze, le conoscenze e le capacità acquisite, anche professionali; il modello di certificazione e il D.M. citato relativo alla certificazione stessa, però, ignorano completamente i termini competenze, conoscenze e capacità.

Al termine degli esami, nel caso in cui sia stato possibile redigere in tempo utile i Diplomi e la relativa certificazione, la Commissione può provvedere a consegnare direttamente i Diplomi stessi ai Candidati che hanno superato l’esame.

La firma sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai Capi degli Istituti pareggiati e legalmente riconosciuti deve essere legalizzata dal competente Direttore Generale Regionale, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall’art. 15, comma 1, della L. 12/11/2011, n. 183. I Dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio, rilasciano, a richiesta degli interessati, certificati, senza limitazione di numero; detti certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n.14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell’esame di Stato, di cui all’art.13 del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323, il Dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l’annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell’originale.

Per la validità dei Diplomi, con il D.M. che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e con il D.M. che determina il numero dei componenti le Commissioni d’esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli Istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato ed i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi.