È legittima la sanzione disciplinare della sospensione per cinque giorni nei confronti di uno studente per aver usato frasi offensive nei confronti di un compagno di scuola. Lo ha sancito il Tar Lombardia – Milano, Sez. III con la sentenza del 4 novembre 2019 n. 2300. Nel caso in esame lo studente dell'Istituto professionale di stato per i servizi commerciali, turistici e sociali di Milano, aveva impugnato il provvedimento disciplinare di sospensione. In particolare aveva lamentato il fatto di essere stato sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Il Tar ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha, innanzi tutto, rilevato come la sezione sanzioni disciplinari del piano dell'offerta formativa dell'istituto scolastico preveda tra i comportamenti disciplinarmente rilevanti la mancanza di rispetto per le persone, declinata in varie fattispecie concrete, tra le quali l'utilizzo di parole offensive nei confronti dei compagni, cui corrisponde quale sanzione la sospensione dalle lezioni con possibile svolgimento di attività socialmente utili. Il comportamento era stato addebitato al ricorrente a seguito di quanto emerso nella seduta del consiglio di classe disciplinare, anche per ammissione dello stesso ricorrente.
Inoltre, il procedimento disciplinare è conforme alla disciplina di cui all'art. 4 del dpr 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), dove al comma 3 stabilisce che «nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni». Infatti, in un consiglio di classe straordinario il ricorrente aveva avuto la possibilità di esporre le sue ragioni, peraltro non smentendo i fatti contestati, concordando sulla ricostruzione della vicenda e ammettendo le sue colpe.
Va rilevato, infine, che la disciplina dettata dal predetto art. 4 del d.p.r. n. 249/1998 risulta piuttosto essenziale e priva di stringenti formalità, ruotando intorno ai principi ineludibili della personalità della responsabilità disciplinare e del diritto di difesa (comma 3), di proporzionalità della sanzione (comma 4) e della sua finalità educativa e volta al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (comma 2).
Ad avviso del Collegio tutti questi principi sono stati rispettati. La sanzione comminata risulta quindi perfettamente proporzionata e legittima.