In base a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a valutare anche i rischi da stress lavoro-correlato (e quindi tutte le disfunzionalità organizzative che possono incidere sulla salute dei lavoratori), in primis l’obbligo di sicurezza datoriale ed assume una progressiva rilevanza la dimensione organizzativa (1) Art. 2087 codice civile «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» quale fattore di rischio per la salute, conseguentemente ampliandosi le responsabilità discendenti dalle ricadute sul benessere dei lavoratori derivanti delle scelte organizzative.
Ed infatti già nel 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che lo straining può configurarsi «non solo quando vi siano comportamenti stressogeni intenzionalmente attuati contro il dipendente, ma anche quando il datore di lavoro consenta, colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno per la salute dei lavoratori».
Cassazione civile n. 33428/2022