Il caso di una docente che lamenta una sindrome depressiva asseritamente causata da alcuni comportamenti del dirigente scolastico, quali la richiesta di indicazione di norme rispetto a domande di permessi, le erronee informative sulla soprannumerarietà, l’assegnazione di incarichi per elaborazioni poi non utilizzate, la decisione di non conferirle incarichi in materia di sicurezza sul lavoro pur essendo in possesso di titoli adeguati, la consegna in classe delle contestazioni disciplinari.

Secondo la Cassazione è configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento, anche colposo, che si ponga in nesso causale con un danno alla salute secondo le regole del risarcimento del danno. Si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa. È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorrano una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento. È configurabile lo straining, invece, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie.

Cassazione civile, ordinanza n. 16580/2022