La seconda sentenza (prima in ordine cronologico, n. 1106 del 19 novembre 2022),emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro ed anticipata in epigrafe, fondamentalmente risolve un caso di asserito mobbing, con il punto di coagulo sulla mancata conferma di attribuzione di funzione strumentale per il sostegno ad un’inviperita docente, che lamentava la determina unilaterale del dirigente scolastico saltando a piè pari, a differenza dei precedenti anni scolastici, le ritenute competenze esclusive del Collegio dei docenti. E su questa base riproponeva in appello – dopo essere uscita soccombente in primo grado – la denuncia di mobbing nei confronti del dirigente autore, ma anche dell’Amministrazione nel non aver impedito l’operato di questi per difetto di doverosa vigilanza: che pertanto le avevano cagionato, a suo dire, una sindrome ansioso-depressiva, nonché un pregiudizio d’immagine e alla vita di relazione; e quantificando il danno risarcibile nella stratosferica cifra di euro 292.230,00!

Qui incidentalmente, la Corte ha confermato la decisione del giudice di prime cure, di non essere emersi dal compendio probatorio documentale e testimoniale elementi idonei a integrare la fattispecie di mobbing, ed infine statuendo la condanna, cospicua, alle spese nei due gradi di giudizio, complessivamente attorno ai 15.000 euro. Mentre interessano, in quanto pertinenti all’argomento in trattazione, quei passaggi della sentenza relativi alle prerogative del dirigente scolastico sugli incarichi di funzioni strumentali ed, estensivamente, di coordinamento.

Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, tali incarichi sono oggetto di determinazioni datoriali rientranti “nelle esclusive competenze del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1, commi 18 e 83, L. n. 107 del 2015”. Infatti, prosegue la sentenza, “fino all’anno scolastico 2014/15 vigeva il disposto dell’art. 33, comma 2, CCNL Comparto scuola, secondo cui le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari … e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto. Tuttavia(con l’entrata in vigoredella legge 107 nel luglio 2015) si è previsto che il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia … e che può individuare fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica (intendendo che in quest’ambito devono ora rientrare le – risalenti – funzioni strumentali) e, ai sensi del successivo comma196, che sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

È appena il caso di ricordare che l’una e l’altra sentenza si collocano sulla linea già tracciata dalle Corti superiori all’indomani dell’assetto autonomistico conferito alle istituzioni scolastiche e della connessa attribuzione della qualifica dirigenziale ai già presidi, direttori didattici e figure affini. Il riferimento basico è costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 1021/2000), richiamante il proprio precedente n. 1603/1999 e la pronuncia dell’Adunanza generale n. 9/1999; secondo cui – nella tematica in esame – devono essere attratte alle prerogative della nuova figura dirigenziale tutte le pregresse disposizioni attributive di poteri agli organi collegiali, e ad altri soggetti istituzionali, ogniqualvolta esse risultino confliggenti con gli autonomi poteri di direzione, coordinamento, organizzazione del dirigente scolastico. Il che è a dire l’abrogazione implicita di tutte le preesistenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali attributive di competenze al Collegio dei docenti che esulino dalla progettazione e attuazione dei processi di insegnamento-apprendimento (art. 16, comma 3, DPR 275/1999), dalla cura della programmazione dell’azione educativa e conseguenziale valutazione della sua efficacia in rapporto agli obiettivi programmati (art. 7, comma 2, D. Lgs. 297/1994), ovvero dall’elaborazione del PTOF per gli aspetti pedagogico-didattici (L. 107/2015, comma 14 e CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 41). E l’abrogazione implicita vale anche – o dovrebbe valere – per tutte quelle attribuzioni tuttora formalmente intestate al Consiglio d’istituto (art. 10, D. Lgs. 297/1994, cit. e art. 45, D.I. 129/2018, Nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) non sussumibili nei (soli) poteri di indirizzo politico (peraltro in compartecipazione con il dirigente scolastico, ex comma 14, art. unico, legge 107/2015, cit.): di approvazione del PTOF e degli inerenti strumenti finanziari per la sua attuazione e di controllo (Programma annuale e Conto consuntivo).

di Francesco G. Nuzzaci