La riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori. Infatti, deve ritenersi illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ." (Cassazione civile n. 3692 del 2023).

L'art. 2087 c.c. non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danno subiti dal lavoratore a causa dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma lo onera della prova di avere adottato "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" (in tal senso Cass. nn. 24804/2023, 34968/2022, 33239/2022, 29909/2021, 14192/2012, 4184/2006).

In tali misure rientra senz'altro la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di un "contesto di conflittualità all'interno dell'istituto", dovuto al contrasto tra dirigente scolastico e responsabile dei servizi amministrativi.Dunque la conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, si veda Cassazione civile n. 26684/2017.

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2024, n.3791