Premessa
Con la Nota 11 settembre 2023, n. 29795 il Ministero ha inviato agli Uffici scolastici regionali indicazioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2023-2024 precisando che le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto giunti a scadenza “o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti”, si svolgeranno non oltre il termine di domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2022.
Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.
Nel rispetto degli organi collegiali
Il D.P.R. n.275 del 1999, regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce che “gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”. “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto degli organi collegiali” (art.16); lo stesso principio del rispetto verso gli organi di governo della scuola è ribadito nel comma 2 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, dedicato ai compiti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, dove sta scritto che “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”.
Al momento la "ratio" della legge n.107/2015 lascia immutato il ruolo degli organi collegiali anche se, leggendo il comma 78, il legislatore ha chiaramente confermato che il dirigente scolastico, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione e garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, è tenuto anche a rispettare le competenze degli organi collegali.
Il comma 2 della legge n.107/2015 afferma infatti che, sono le istituzioni scolastiche a dover garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali; la partecipazione è affermata come principio generale; di conseguenza, per effetto di tale asserzione, le istituzioni scolastiche, intese come espressione di tutte le sue componenti, concorrono alle decisioni, a tutela appunto del principio espresso nel comma 2.
Le istituzioni scolastiche intervengono in molte materie indicate nella legge e rinvenibili nei vari commi, che di seguito riportiamo:
1) effettuano la programmazione triennale dell’offerta formativa (comma 2) e le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia (comma 6);
2) individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi (comma 7)
3) predispongono il piano triennale dell'offerta formativa (comma 12) con la partecipazione di tutte le componenti dell’istituzione scolastica (comma 14), salvo quindi seppur modificato per certi aspetti il ruolo del consiglio di istituto;
4) possono promuovere nei periodi di sospensione dell'attività didattica, insieme agli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici (comma 22);
5) promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa azioni coerenti con le finalità e i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56 e i cui obiettivi da perseguire sono indicati nel comma 58.
In questi casi ed altri, poiché trattasi di materie ricadenti negli ambiti di competenza delle istituzioni scolastiche, quand’anche non sia espressamente detto, ogni intenzionalità e azione in tal senso, richiede legittimamente l’intervento degli organi collegiali. La comunità scolastica con tutte le sue componenti svolge ancora un ruolo “partecipativo” e ai sensi del comma 78, il dirigente scolastico, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione agisce nel “rispetto delle competenze degli organi collegiali”.
L’unico riferimento esplicito alla concertazione è dato nel comma 29 della legge 107: “il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni”.
In questo caso il legislatore, a nostro giudizio, esprime chiaramente la necessità di una concertazione con gli organi collegiali perché c’è di mezzo l’utilizzo di finanziamenti esterni e le scelte operate in sinergia con gli organi collegiali si tradurrebbero in un atto di trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione.
Nuovo ruolo assegnato agli organi collegiali nella definizione del PTOF
Punto cruciale della mutata funzione degli organi collegiali si coglie precisamente nell’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). La legge n.107 introduce che: “ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa” (comma 1, art.3).
A rimodulare la costituzione del vecchio piano dell’offerta formativa è il comma 14 che novella l’articolo 3 dell’antesignano D.P.R. 275 del 1999. Il comma 14 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione. Secondo questa nuova prospettiva avanzata nella legge 107, prima che il collegio docenti elabori il Piano è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più generali come nel precedente articolo. Non si può dunque omettere che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto cruciale da cui partire per l’elaborazione del Piano e che tale disposizione, imponga solo successivamente il passaggio deliberante nei due organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. A quest’ultimo organo è stata ridotta la funzione di organo di indirizzo anche se rimane vigente quanto indicato nel comma 6 del D.Lgs. n.165 del 2001: “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”.
Organi Collegiali in funzione nella scuola
Nella nostre istituzioni scolastiche sono previsti una serie di organi che rappresentano le diverse componenti che ruotano attorno all’istituzione: i docenti, gli studenti e i genitori.
Questi organismi si chiamano collegiali e sono previsti a vari livelli interni alla scuola (dalla classe all’istituto) e per i diversi gradi; i componenti siedono al loro interno di diritto (docenti) o per elezioni della categoria di appartenenza (genitori e studenti).
Le funzioni di queste assemblee possono essere diverse, a seconda dei livelli di collocazione:
- funzione consultiva e propositiva, ad un livello base come nei consigli di classe e interclasse
- funzione deliberativa, ai livelli superiori come nei consigli d’istituto.
Consiglio di intersezione, Consiglio di interclasse e Consiglio di classe
- Il consiglio di intersezione lo troviamo nella Scuola dell’Infanzia: partecipano tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate. A presiedere è il dirigente scolastico o un docente da lui delegato.
- Il Consiglio di Interclasse lo troviamo nella Scuola Primaria ed è l’organo collegiale in cui siedono tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate, alla presenza del dirigente scolastico o un docente da lui delegato.
- Il consiglio di classe si trova nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado. Nel primo grado si trovano tutti i docenti della classe, 4 rappresentanti dei genitori, e il dirigente scolastico o un docente da lui delegato; nel secondo grado, oltre al corpo docente ci saranno 2 rappresentanti dei genitori e 2 degli studenti. A presiedere sempre il dirigente scolastico o un docente da lui delegato. Le elezioni dei rappresentanti si svolgono annualmente: tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto e possono proporsi come candidati, allo stesso modo i ragazzi possono proporsi e voteranno a scuola.