Si pone il seguente quesito : una docente il venerdì prende un giorno di malattia per visita specialistica, il lunedì successivo un altro giorno sempre per visita specialistica.
Il sabato e la domenica che rientrano nel periodo sopra citato come vanno considerati?
Si devono giustificare?
RISPOSTA
La possibilità di potersi assentare per effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici per il personale docente non è regolamentata dal contratto collettivo di lavoro ma dalla legge in modo analogo a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione.
Infatti, per il personale docente la disciplina per i permessi per visite specialistiche va ricercata nella Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità), disposizione questa che con la finalità di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nel pubblico impiego ha introdotto nel Testo Unico dei dipendenti pubblici di cui al D.Lgs. 165/2001 nell'art. 55-septies il comma 5-ter, che testualmente recita:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”.
Nello specifico per chiarire la portata applicativa della predetta disposizione è intervenuta la circolare n.2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce le indicazioni operative
Le citate disposizioni per effettuare le visite specialistiche consentono sia l'assenza per malattia sia l'utilizzo dei vari permessi disciplinati per via contrattuale.
Il personale docente per l’espletamento di visite specialistiche può fare ricorso all’istituto dell’assenza per malattia disciplinato dall'art.17 del CCNL 2007.
In tal caso l'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.
Difatti, occorre precisare che se l’assenza per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale in base al comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08. Da ciò ne consegue che il docente ha diritto soltanto al trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati.
L’alternativa alla richiesta di un giorno di malattia è il permesso retribuito previsto dall’art.15 comma 2 del CCNL 2007.
Di conseguenza, in caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia.
In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Quanto sopra premesso, considerato che le visite specialistiche seguono il regime giuridico dell'assenza per malattia i giorni festivi intermedi compresi in un periodo di assenza per malattia devono essere computati nel calcolo delle giornate di assenza.
Così pure, i giorni festivi intercorrenti tra la fruizione senza interruzione di due periodi di assenza per malattia o tra un periodo di assenza per malattia e un periodo di ferie o di aspettativa per famiglia devono essere compresi nei relativi giorni di assenza.