L'equiparazione è stata decisa dal ministero dell'istruzione con la circolare n. 659 del 31 marzo a seguito della n. 620 del 29 marzo che hanno danno dato attuazione all'art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021. In sintesi, le mansioni dei circa 3800 docenti non vaccinati dovranno essere le stesse a cui vengono adibiti gli inidonei per motivi di salute: servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto. 

Inoltre ricordiamo che in base alle nuove disposizioni del Decreto-Legge Riaperture non si applicherà più la sospensione del diritto di lavorare e di percepire la retribuzione, nonostante permanga l'obbligo vaccinale, e di percepire la retribuzione. È risaputo che è esclusa l'attività di insegnamento e quanto ad ore dovranno essere svolte 36 ore settimanali di servizio, analogamente con quanto avviene per i docenti inidonei (così in base a quanto stabilito dalla nota n. 659 del 31 marzo 2022).

Secondo le nuove disposizioni del dl Riaperture, ai no vax non si applicherà più la sospensione del diritto di lavorare, nonostante permanga l'obbligo vaccinale, e di percepire la retribuzione. Ma non sarà consentito loro di insegnare. La misura è stata giustificata dal governo con l'esigenza di garantire la continuità didattica agli alunni, evitando di licenziare i supplenti che li hanno sostituiti in questi mesi, e di consentire allo stesso tempo ai docenti interessati di riprendere a percepire la retribuzione come se fossero rientrati a pieno regime in servizio.

Inoltre in base ad un parere pubblicato dall'ufficio legislativo del ministero, che ha consigliato ai vertici ministeriali di applicare ai non vaccinati lo stesso trattamento degli inidonei, ha ricordato che il rapporto di lavoro degli inidonei è regolato da norme speciali. E, ha aggiunto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, «in nessun caso ne è ammessa l'applicazione analogica, altrimenti frustrandosi la natura speciale che le caratterizzano» (Cassazione, sez. lav., sentenza 15 dicembre 2011, n. 27041). L'ufficio legislativo ha tentato di bypassare il problema invocando il principio di buona amministrazione. E ha fatto presente che «laddove si ritenesse che l'attività di supporto all'istituzione scolastica fosse limitata alle 18 ore, la prestazione lavorativa del docente non vaccinato sarebbe irragionevolmente dimidiata e il dirigente scolastico, che consentisse una simile contrazione dell'orario della prestazione lavorativa, potrebbe addirittura incorrere in una responsabilità erariale. Non è, infatti, da credersi» ha concluso l'ufficio legislativo «che l'orario dei docenti sia limitato alle 18 ore di insegnamento frontale, estendendosi anche a tutte le attività funzionali all'insegnamento, individuali e collegiali» (art. 29 ccnl 2006-2009).