Obblighi di pubblicazione ANAC
Entro il 31 Maggio 2024 così come previsto dalla delibera dell’ANAC n. 213 del 3 Aprile 2024 anche le Istituzioni scolastiche a norma di quanto previsto dall’art. 1 comma 8 della L. 190/2012, sono tenute alla pubblicazione delle attestazioni rilasciate dall’Organismo Interno di Valutazione (o da organismi equipollenti con funzioni analoghe).
Tra i dati da pubblicazione si chiede di attestare, in particolare gli incarichi a consulenti e collaboratori.
In sintesi occorre inserire i seguenti dati:
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato |
Per ciascun titolare di incarico: |
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo |
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali |
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato |
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico |
Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Tali dati sono già stati inseriti in Anagrafe delle prestazioni ed a norma di quanto previsto dall’art. 9-bis del d.lgs. n. 33/13, a decorrere dal 01/01/2019, gli obblighi di trasparenza relativi ai consulenti/collaboratori sono assolti SOLO mediante inserimento dei dati nel sistema PerlaPA, accessibile per gli utenti esterni dal sito: www.consulentipubblici.gov.it. Per cui facciamo il punto su quest’ultimo adempimento proprio per avere le idee chiare su cosa va pubblicato o meno.
Si precisa che, nel caso in cui l’Istituzione scolastica affidi una fornitura di servizi ai sensi del D.Lgs.n. 36/2023. (c.d.Codice Appalti) ad un azienda, società, associazione titolare di Partita IVA, tale conferimento non è assoggettato agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe; per quanto attiene alla trasparenza, la pubblicazione dei relativi dati e documenti va effettuata nella sottosezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente.
L’Anagrafe delle prestazioni (istituita dall’art.24 della Legge n. 412/1991 per il contenimento della spesa pubblica e per garantire l’efficacia, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa) raccoglie le informazioni relative agli incarichi che le pubbliche amministrazioni affidano ai dipendenti e ad ai consulenti e collaboratori esterni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
La sua finalità è la costituzione di una banca dati per la misurazione degli incarichi e delle prestazioni rese, al di fuori dei compiti e dei doveri d’ufficio, dal personale delle amministrazioni pubbliche, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono, salvo le eccezioni riportate nel presente documento.
Estendendo, rispetto alla previsione iniziale, le tipologie di incarico soggette a monitoraggio, tale
finalità è stata in seguito rafforzata con l’intento di rendere trasparenti:
- l’autorizzazione ed attribuzione di incarichi ai propri dipendenti a titolo oneroso o gratuito e i compensi percepiti;
- gli incarichi conferiti a titolo oneroso a consulenti ed ai collaboratori esterni alla P.A. con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
L’Anagrafe delle prestazioni, ricompresa nel nuovo sistema integrato Per la Pa del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rende pubblici sul sito www.consulentipubblici.iti dati così come comunicati dalle PP.AA.
Consulenti e collaboratori esterni
- entro tre mesi dal conferimento > gli incarichi conferiti a titolo oneroso a consulenti e collaboratori esterni della scuola con i dati ed i documenti previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
- tempestivamente (al saldo del compenso) > i compensi erogati a ciascun consulente o collaboratore incaricato, distintamente per ogni incarico conferito.
Dipendenti
- entro il termine massimo di 15 giorni > gli incarichi conferiti o autorizzati, a titolo sia oneroso che gratuito, ai propri dipendenti, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto;
- tempestivamente > i compensi erogati o della cui erogazione l’Ateneo abbia avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 per ciascun dipendente incaricato, distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato.
ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INCARICHI CONFERITI A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI
La comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica attraverso il sistema integrato PerlaPA prevede l’inserimento (entro tre mesi dal conferimento dell’incarico oneroso) delle stesse informazioni e degli stessi documenti, previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che attualmente tutti gli uffici che conferiscono incarichi di consulenza o di collaborazione esterna pubblicano ed aggiornano in Amministrazione trasparente:
- - gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- - il curriculum vitae;
i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati - o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (Allegato6);
- - l’attestazione della verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (Allegato 7);
- - i compensi (lordo percipiente), comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
Idatieleinformazionidicuiall’art.15delD.Lgs.n.33/2013ess.mm.ii.devonorimanerepubblicati peri3annisuccessiviallacessazionedell’incarico.
Gli incarichi a titolo gratuito conferiti a consulenti e collaboratori esterni e tutti gli incarichi conferiti a dipendenti di pubbliche amministrazioni che non rientrano tra gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni, dovranno essere comunque sempre pubblicatinella sotto-sezione Amministrazione trasparente > Collaboratori e consulenti.
Si fa presente che il conferimento di contratti di prestazione d’opera intellettuale pur essendo regolato dal d.lgs 165/2001 e non dal codice non presenta profili tali da derogare all’ordinaria disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica. Sul tema è intervenuta più volte l’ANAC chiarendo la necessità di applicazione dei principi della contrattualistica pubblica.
Per i contratti a titolo gratuito l’ANAC ha più volte ritenuto che, in realtà, l’incarico conferito potesse procurare comunque un vantaggio al professionista, pur di natura indiretta (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità). Per cui anche in questo caso la pubblica amministrazione dovrebbe procedere alla scelta del professionista con una procedura ad evidenza pubblica nel - o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (Allegato6);
- - l’attestazione della verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (Allegato 7);
- - i compensi (lordo percipiente), comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
I dati e le informazioni di cui all’art.15 del D.Lgs.n.33/2013 ess.mm.ii. devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione dell’incarico.
Gli incarichi a titolo gratuito conferiti a consulenti e collaboratori esterni e tutti gli incarichi conferiti a dipendenti di pubbliche amministrazioni che non rientrano tra gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni, dovranno essere comunque sempre pubblicatinella sotto-sezione Amministrazione trasparente > Collaboratori e consulenti.
Si fa presente che il conferimento di contratti di prestazione d’opera intellettuale pur essendo regolato dal d.lgs 165/2001 e non dal codice non presenta profili tali da derogare all’ordinaria disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica. Sul tema è intervenuta più volte l’ANAC chiarendo la necessità di applicazione dei principi della contrattualistica pubblica.
Per i contratti a titolo gratuito l’ANAC ha più volte ritenuto che, in realtà, l’incarico conferito potesse procurare comunque un vantaggio al professionista, pur di natura indiretta (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità). Per cui anche in questo caso la pubblica amministrazione dovrebbe procedere alla scelta del professionista con una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Tra l’altro il nuovo codice dei contratti pubblici (D.LGS 36/2023) all’art. 8 ha recepito tale principio nella previsione del divieto di prestazioni professionali gratuite nei confronti della pubblica amministrazione e rendendo obbligatoria l’applicazione del principio dell’equo compenso.
Si ricorda che la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica (tramite Per la PA) dei dati ai sensi dell’articolo 53, comma14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero la pubblicazione in Amministrazione trasparente (mediante link) degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, sono condizioni necessarie per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Il pagamento del corrispettivo in assenza di comunicazione e pubblicazione di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’art.30 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
I dirigenti scolastici, anche attraverso controlli a campione, dovranno assicurarsi della correttezza e della tempestività degli inserimenti in Perla PA, verificare che le operazioni effettuate siano andate a buon fine e che le informazioni inserite siano complete, esatte e corrispondenti ai documenti del relativo procedimento.
Gli inseritori delle informazioni e dei documenti relativi agli incarichi e alle autorizzazioni dovranno segnalare al responsabile del procedimento i documenti incompleti o non validamente formati o trasmessi peri conseguenti provvedimenti.
In caso di inadempimento l’art.53, comma15, del D.Lgs.n.165/2001 prevede l’impossibilità di conferire nuovi incarichi sino a quando non si adempie.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dipartimento della Funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti:
- l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni in formato digitale standard aperto;
- l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati in carichi di consulenza.
Devono essere pubblicati incarichi conferiti a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione sia a titolo oneroso che gratuito.
La comunicazione in Per la PA è effettuata dall’Amministrazione di appartenenza del dipendente entro 15 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione; successivamente, l’Amministrazione di appartenenza del dipendente è altre sì tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, mediante inserimento in Perla PA, i compensi erogati da altri soggetti pubblici o privati, dei quali abbia avuto comunicazione.
Tuttavia, ai fini della pubblicazione, vanno preliminarmente considerati gli ambiti soggettivo e oggettivo
dell’incarico.
- Ambito soggettivo: non è prevista la comunicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
- Ambito oggettivo: è pure escluso l’obbligo di comunicazione alla banca dati Anagrafe delle prestazioni per le tipologie di incarichi conferiti a dipendenti pubblici di cui dalla lett.a) alla lett.f-bis) comma 6, 53 del D.Lgs.n.165/2001: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
CCE-TIPOLOGIA ATTIVITÀ- PER PUBBLICI DIPENDENTI |
PUBBLICAZIONE |
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TRASP. |
PERLAPA |
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Incarichi soggetti ad autorizzazione (es. affidamento per titolarità insegnamenti, ecc.) conferiti a dipendenti di altra P.A. |
SI |
NO1 |
Incarichi NON soggetti ad autorizzazione (es. lett. a-f bis) comma6, art. 53 del D.Lgs. 165/01) conferiti a dipendenti di altra P.A. |
SI |
NO2 |
Per i soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, si specifica che i soli incarichi a titolo oneroso devono essere inseriti in PerlaPA; gli incarichi a titolo gratuito devono essere pubblicati nella sezione del sito web Amministrazione trasparente senza l’obbligo di comunicazione in PerlaPA. In calce è riportata una lista esemplificativa di incarichi conferiti a soggetti esterni a titolo oneroso, se non diversamente specificato, per i quali si chiarisce la sussistenza o meno di obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni e/o di pubblicazione nella sottosezione Consulenti e collaboratori in Amministrazione trasparente.
PUBBLICAZIONE |
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TRASP. |
PERLA PA |
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Incarico di collaborazione autonoma (es.per supporto ricerca/ricerca/tutorato/consulenza/att. altamente qualificate/ecc.) |
SI |
SI |
Incarico di prestazione professionale |
SI |
SI |
Incarico di collaborazione occasionale |
SI |
SI |
TIROCINIO di studenti universitari |
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Tirocinanti in ingresso presso la scuola |
NO |
NO |
ALTRO |
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Premi per agevolazioni su contribuzione studentesca |
SI (sussidi) |
NO |
Premi e borse di studio erogati come compenso |
SI (sussidi) |
NO |
Corsi estivi |
SI |
SI5 |
Si noti che le borse di studio a vario titolo conferite, benché non debbano essere inserite in Perla PA, devono essere però pubblicate sul portale della scuola nell’apposita sotto sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di Amministrazione trasparente. In tal caso, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013ess.mm.ii.,la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario.
SOGGETTI AUTORIZZATIALL’INSERIMENTO
Per poter comunicare tali incarichi sono previsti due ruoli:
- Responsabile Per la PA, autorizzato in nome e per conto dell’Ateneo ad utilizzare il servizio per cui richiede l’abilitazione. Responsabile Per la PA è il Direttore generale.
- Inseritore, il quale in nome e per conto della propria struttura di afferenza è abilitato ad accedere all’Anagrafe delle prestazioni ed effettua nel sistema integrato Per la PA l’inserimento dei dati relativi a tutti gli incarichi e/o alle autorizzazioni con data di conferimento o di autorizzazione pari o successiva al 1° gennaio 2018.
La comunicazione dei dati e delle informazioni al Dipartimento della Funzione pubblica può avvenire solo tramite inserimento manuale.
Poiché il sistema, recependo le novità normative, richiede di caricare, per ogni incarico conferito a consulenti e collaboratori esterni, anche i relativi documenti (curriculum vitae e dichiarazione relativa ad incarichi e cariche e/o allo svolgimento di attività professionale), sarà cura dei Plessi, Centri e Istituti e/o singoli Uffici conferenti gli incarichi l’inserimento delle informazioni nel sistema integrato Per la PA dell’Anagrafe delle prestazioni, in modo da realizzare la procedura con il minor numero possibile di passaggi intermedi e garantire il rispetto delle tempistiche previste.
Sarà cura dell’Area Economico-Finanziaria l’inserimento dei dati riguardanti il pagamento del compenso che, si rammenta, dovrà ora avvenire tempestivamente.
Sarà cura dell’inseritore, inserire gli incarichi e le autorizzazioni conferiti al personale dipendente, nonché il compenso erogato da soggetti pubblici o privati a seguito di comunicazione.