Nel Decreto Sostegni sono inseriti alcuni temi che riguardano il personale scolastico: le misure a sostegno dei lavoratori fragili e dell'assenza dal lavoro del personale docente educativo e ATA nella giornata di somministrazione del vaccino

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità – art.15

Il riferimento è a quelli già riconosciuti dall’art.26 del Decreto Legge 18/2020 e successive modificazioni, che si trovano in condizione di rischio derivante da “immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità Legge104/1992 art.3 co.3". Si ricorda che dal 28 febbraio 2021 il personale scolastico nella detta circostanza non ha più accesso alla prestazione in modalità agile in quanto non è stata disposta nessuna proroga dei termini.
Soltanto la nota ministeriale 325 del 3 marzo 2021 che ha disposto la continuazione dell'attività a distanza nella medesima modalità e il mantenimento del supplente già in servizio "nelle more di un eventuale intervento normativo".
Altresì il Decreto Legge Sostegni vige dal 1° marzo al 30 giugno, rispristinando in pieno la norma pre-esistente del Decreto Legge 18/2020 "Cura Italia" estendendo anche una maggior tutela, ovvero la possibilità, qualora non sia attuabile l’attività da remoto, di accedere a periodi di assenza con esclusione del periodo di comporto nel limite previsto per la malattia.

Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 – art. 31

Il comma 5 dell’articolo prevede che l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.