Alla luce della Circolare n.6/2014 - interpretazione e applicazione dell’art.5, comma 9, del decreto-legge n.95 /2012, come modificato dall’art.6 del decreto-legge 24 giugno2014, n.90, si chiede se è possibile stipulare contratto prestazione d’opera intellettuale/ incarico per formazione, rivolto al personale docente per avvio progetto Erasmus, a Dirigente Scolastico in quiescenza dal 01/09/2023?
Inoltre si chiede se quest'incarico andrà caricato sul portale PerlaPa nella sezione consulenti entro 3 mesi e se il Dirigente in quiescenza potrà presentare una notula di spesa visto che non ha la partita iva e potrà essere pagato come un prestatore d'opera occasionale (Compenso netto, Irpef e Irap) + marca da bollo da € 2,00 da applicare sulla notula di spesa a carico dell'esperto, con rilascio della CU da parte della scuola (importo dell'incarico omnicomprensivo di tutte le ritenute € 4000,00).
Il Dirigente Scolastico in quiescenza ha anche un incarico gratuito per cui richiederà solo il rimborso spese.
Si chiede se per il calcolo di € 5000,00, che se superati dall'esperto comporterà l'iscrizione alla gestione separata inps, si debba tener conto anche del rimborso spese.
Si ringrazia per la consulenza.
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto se è possibile dare un incarico ad un dipendente in pensione si segnala che l’eventuale cumulabilità del reddito di pensione con quello derivante dall’attività lavorativa incontra, alcuni limiti, legati sia alla tipologia di trattamento pensionistico percepito, che alla tipologia e all’ammontare del reddito di lavoro prodotto.
Per la maggior parte delle pensioni dirette, l’art. 19, D.L. n. 112/2008, prevede la possibilità di cumulare integralmente il trattamento pensionistico con i redditi derivanti da un'attività lavorativa. Tuttavia, esistono alcune prestazioni che non possono essere completamente cumulate, come l'assegno ordinario d'invalidità, la pensione per inabilità al lavoro, le pensioni per inabilità o invalidità specifica e i trattamenti per i superstiti. In questi casi, il datore di lavoro ha l'obbligo di trattenere una quota giornaliera dallo stipendio del dipendente.
Inoltre, vi sono alcune pensioni che, per un periodo di tempo limitato, non possono essere cumulate affatto con i redditi derivanti dall’attività lavorativa, come nel caso della pensione anticipata per i lavoratori precoci e Quota 100, 102 e 103. Durante tale periodo, il beneficiario non può svolgere alcuna attività lavorativa retribuita senza perdere il diritto alla pensione.
Tuttavia in base a quanto disposto dagli artt. 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019, il reddito derivante dalle pensioni quota 100, 102 e 103 non può essere cumulato con alcun reddito di lavoro, ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222, c.c.), nel limite di 5.000 euro di compensi lordi annui. La pensione Quota 103 può essere inoltre cumulata con i redditi derivanti da lavoro agricolo occasionale, nel limite di 45 giornate annue.
L’incompatibilità con l’attività lavorativa si applica, in ogni caso, solo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
In sostanza, se dall’attività lavorativa non deriva la percezione di alcun reddito, la sospensione della pensione non si verifica (circ. INPS n. 117/2019).
Relativamente alla problematica legata al contratto a titolo gratuito si segnala che l’art. 8, comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, afferma chiaramente che “le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”.
Relativamente alla problematica della gestione separata INPS tutti i lavoratori autonomi occasionali, compresi i prestatori occasionali, sono assoggettati alla gestione separata INPS per l’importo che supera 5.000 euro annui. L'Inps, con circolare n° 99 del 22 luglio 2011, chiarisce quanto previsto dalla Manovra Economica (D.L. 98/2011) e precisa che per i soggetti pensionati che percepiscono reddito dallo svolgimento di attività professionale, permane l'obbligo contributivo presso le Casse di appartenenza.
Relativamente alla cumulabilità del reddito da lavoro occasionale con gli eventuali rimborsi spese si segnala che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), i redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”. L'articolo 71, comma 2 del TUIR dispone che l'imponibile sia ricavato per differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese sostenute per la loro produzione. L'imponibile previdenziale è quindi costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese addebitate al committente e risultanti dalla fattura.