Il docente ha chiesto il risarcimento del danno per la reiterazione di contratti a termine oltre il limite di 36 mesi, sostenendo l'abuso della flessibilità contrattuale da parte dell'amministrazione scolastica.
Il Tribunale ha analizzato il quadro normativo di riferimento:
- D.Lgs. 368/2001, art. 5, comma 4-bis: stabilisce la conversione automatica del contratto a tempo indeterminato se la durata complessiva dei contratti a termine supera i 36 mesi.
- D.Lgs. 165/2001, art. 36: vieta la stabilizzazione automatica nel pubblico impiego, garantendo solo il diritto al risarcimento del danno.
- Legge 124/1999: disciplina le supplenze scolastiche, distinguendo tra incarichi annuali su posti vacanti, supplenze fino al 30 giugno e supplenze temporanee.
Principi giuridici rilevanti:
- Corte Costituzionale n. 187/2016: ha dichiarato l’illegittimità della reiterazione illimitata dei contratti a termine nella scuola pubblica.
- Cassazione n. 22552/2016: ha confermato il diritto al risarcimento per abuso di contratti a termine in ambito scolastico, in mancanza di una ragionevole certezza di stabilizzazione.
- Cassazione n. 5072/2016: ha chiarito che l’immissione in ruolo non esclude il risarcimento per il danno subito.
Decisione del Tribunale:
- Il ricorso è parzialmente accolto.
- Il docente ha diritto al risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
- Non è prevista la trasformazione automatica del contratto a tempo indeterminato, ma un’indennità risarcitoria conforme ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza.
Sentenza n. 9 2025