Come affermato in una pronuncia dal Tribunale di Treviso (sentenza dell'8 aprile 2021, n. 125), ma sopratutto in un'altra statuizione dalla Cassazione, la documentazione fornita in fotocopia che attesta i periodi di servizio non può ritenersi irrilevante o non probante solo per la mancata produzione degli originali che il ricorrente non è in grado di procurare per fatti sopravvenuti (fallimento dell’istituto privato e incendio degli archivi). Il dubbio sull’autenticità delle dichiarazioni doveva essere concretizzato con censure specifiche. La contestazione generica delle copie non è sufficiente a inficiarne il valore probatorio. Inoltre, come anticipato, anche la Cassazione ha ritenuto che "la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cassazione civile, sentenza n. 27633/2018)