Il conseguimento della « maturità » presuppone, oltre a una carriera scolastica tale da consentire l'ammissione all'esame, anche il superamento di tutte le prove di esame, sia scritte che orali, per cui anche il mancato superamento della sola prova orale rende legittimo il giudizio negativo, eventualmente anche a fronte di prove scritte sufficienti o ampiamente sufficienti; pertanto, anche in presenza di una buona carriera scolastica e prove ascritte complessivamente sufficienti, non può ritenersi illegittimo o contraddittorio il giudizio negativo a fronte di un esame orale risultato ampiamente insufficiente (né costituisce sintomo di eccesso di potere la circostanza che siano risultati promossi gli alunni che hanno ottenuto un minar « credito scolastico » ovvero voti inferiori alle prove scritte, trattandosi di evenienze fisiologiche).
TAR Lazio, - Sez. 1 - 4 luglio 2011, n. 595