In tema d’infortuni sul lavoro, dall’art. 2087 c.c. non può desumersi la prescrizione di un
obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi
danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un
danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento, sia pur sempre riferibile a
sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o
suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati. In proposito, la semplice esistenza del
menzionato dovere del datore non può risultare sempre e comunque sufficiente a sostenere la
domanda risarcitoria ove il danno, da cui si chiede ristoro, non risulti diretta e provata
conseguenza di una condotta del datore di lavoro, tenuta in violazione dei propri doveri .

TAR LIGURIA - Sez. II — 16 giugno 2015, n. 576