Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l'insussistenza del fatto si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare in ogni caso una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati. Ne consegue, nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, l'applicazione della tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedano una sanzione conservativa, ricadendo invece la proporzionalità tra le "altre ipotesi" di cui all'articolo 18, quinto comma, della legge 300/70, come modificato dall'articolo 1, comma 42 della legge 92/2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria cosiddetta "forte".

Corte di Cassazione Sez. Lav. 7 aprile 2021, n. 9305