Collide con i principi di buona amministrazione, di imparzialità e di tutela del pubblico interesse la vendita a trattativa privata ad uno solo degli interessati all'acquisto, senza dare corso all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, a fronte della rilevata carenza di motivazione in ordine ad eventuali ragioni eccezionali, giustificative del ricorso a tale metodo di scelta del contraente.
I contratti attivi delle pubbliche amministrazioni dai quali cioè derivi un'entrata, devono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che, in casi di motivata necessità o urgenza, o di incanto deserto l'amministrazione intenda far ricorso alla trattativa privata, la quale si configura a strumento di scelta del contraente di natura eccezionale, perché derogatorio rispetto ai sistema di valenza generale, fondati sulla regola della gara pubblica.
CONSIGLIO DI STATO N 3617 - Sez. VI — 9 luglio 2013