Le operazioni finalizzate alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione. Ciascuna Commissione d’esame procede alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli eventuali dei Candidati che hanno sostenuto le prove nella sessione suppletiva.

L’art. 18 del D.L.gs. n. 62/2017 è dedicato all’esito dell’esame e quindi essenzialmente all’attribuzione dei punteggi.

A ciascun candidato, al termine dell’esame, viene assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi, che sarà ottenuto sommando:

  • i punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte: massimo punti 20 per ciascuna prova;

  • i punti attribuiti dalla commissione d'esame al colloquio: massimo punti 20 per ciascuna prova;

  • i punti acquisiti in relazione al credito scolastico assegnato al candidato dal Consiglio di classe: massimo punti 40;

come detto in precedenza nell’apposito paragrafo, per il credito scolastico può essere assegnato un massimo di 40 punti, sulla base della tabella A di attribuzione del credito scolastico, allegata al decreto legislativo n. 62/201. In definitiva quindi la commissione d'esame può assegnare:

  • un massimo di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte;

  • un massimo di 20 punti per la valutazione del colloquio.

Nel caso si preveda una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, come detto in precedenza, il decreto del Ministro che individuerà la disciplina oggetto della terza prova scritta definirà anche la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte.Se, infine, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, sarà previsto un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiranno la ripartizione del punteggio delle prove.

Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti.L'esito delle prove scritte deve essere pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

Fermo restando il punteggio massimo di cento, la Commissione d’esame, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del D.L.gs n. 62/2019 può, secondo i criteri determinati nella riunione preliminare e con una congrua motivazione da acquisire al verbale, motivatamente integrare il punteggio conseguito fino a un massimo di 5 punti nel caso in cui il Candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno30 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno50 punti (Art. 16, comma 9 lett. c dell’O.M. 45/2023.

A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione dei 5 punti la Commissione può attribuire la lode, a condizione che:

  1. abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla già citata Tabella A allegata al D.L.gs n.62/2017;

  2. abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Il punteggio finale è riportato, a cura della commissione/classe, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame

Nel caso di mancato superamento dell’esame, per il relativo candidato andrà pubblicata la sola indicazione di «non diplomato».

Rimane il premio economico per la “Valorizzazione delle eccellenze” che era stato introdotto dal MIUR con la legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 e che, dopo una prima fase sperimentale, è ora disciplinato dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007per premiare gli studenti migliori, quali quelli che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della lode. Nel caso di tali studenti, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.

I presidenti di commissione trasmettono al competente USR un’apposita relazione, sulla base di un form telematico disponibile su “Commissione web”, contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell’esame di Stato.

È da precisare che non è previsto un giudizio scritto relativo alla valutazione globale del Candidato e sulla sua preparazione; ciò infatti lascerebbe troppo spazio a generiche formulazioni e non porterebbe alcuna notizia utile ai fini del proseguimento degli studi o dell’immissione nel mondo del lavoro.

Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti dai Dirigenti tecnici che hanno svolto l’attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale dell’esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente USR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.

L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac ed EsaBac techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti…” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica