Nel corso degli anni molte Società assicuratrici, con cui quest’istituto ha stipulato le polizze assicurative, hanno offerto la copertura gratuita per gli alunni diversamente abili. Alcune anche per i docenti di sostegno oltre che per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA. Questo tipo di offerte sono corrette? Nel caso di aggiudicazione di queste copertura per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA potrebbe raffigurarsi il reato di peculato?

In premessa è bene ricordare che ai sensi dell'Art. 1882 del Codice Civile: «L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro […]». Di fatto quindi, in linea generale quando parliamo di assicurazioni, la gratuità è un controsenso. Più precisamente dovremmo parlare di estensione delle garanzie. In questo caso l'Assicuratore, effettuate le necessarie valutazioni, potrebbe concedere un ampliamento delle tutele anche ad altri soggetti fermo restando che il costo delle garanzie sarà in qualche modo ricompreso tra quelli effettivamente paganti.

Assodato quindi che rientra nell’assoluta libertà della scuola richiedere la gratuità per alcune categorie, allo stesso modo, rientra nell’autonomia economica e commerciale della Società assicuratrice concederla.
Non dobbiamo mai dimenticare che le Società assicuratrici sono imprese che operano a scopo di lucro. Chiedere alle Società assicuratrici delle gratuità aumenta l’esposizione al rischio. La conseguenza diretta è l’innalzamento del premio o, in seconda istanza, la riduzione dei massimali e/o delle garanzie offerte.

Detto ciò, la gratuità di alcune categorie all’interno delle polizze assicurative scolastiche ha radici lontane. Da una parte risponde a specifiche dinamiche commerciali delle Società assicuratrici, dall’altra viene incontro alla necessità di assicurare gratuitamente alcuni soggetti volontari che operano nella scuola.

Le gratuità nelle polizze assicurative

Le migliori soluzioni assicurative, di norma, esonerano dal pagamento del premio tutta una serie di soggetti che operano a titolo volontario nella scuola. Tra questi i Genitori membri del Consiglio di Istituto, i Docenti in quiescenza che affiancano progetti o iniziative specifiche. Sono esonerati anche gli accompagnatori durante i viaggi di Istruzione e i volontari che, a titolo gratuito, eseguano lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici. Non gravare economicamente su questi soggetti volontari è certamente sostenibile oltre che di buon senso.

Gli studenti diversamente abili

In relazione agli studenti DVA occorre, ricordare che il loro diritto di eguaglianza e dignità è sancito dalla Costituzione agli Artt. 2, 3, 34 e 38. Questi si riferiscono all’istruzione, al diritto di educazione e avviamento professionale per tutti i ragazzi. Il principio di protezione nei confronti di questi soggetti tende a garantire loro le stesse possibilità e opportunità, non a trattamenti di favore. La richiesta di copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, potrebbe risultare quindi discriminante in quanto non mette sullo stesso piano soggetti con analoghi diritti e doveri.

I Docenti di sostegno

Un discorso a parte meritano i Docenti di sostegno. Il pagamento della polizza assicurativa per il personale scolastico, per quanto consigliato, resta assolutamente facoltativo e opzionale.

Occorre evidenziare inoltre che, alla luce del rischio specifico, il docente di sostegno è sempre assicurato dall’INAIL.

Il ruolo del Docente di sostegno, è regolamentato dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. La sua funzione è certamente tra quelle più esposte al rischio, proprio per questo motivo la norma prevede la copertura gratuita a spese dello Stato.

La polizza integrativa diventa quindi un’opportunità, non un obbligo e viene erogata in relazione alla sensibilità del singolo operatore. La richiesta di gratuità, in questo caso, non trova motivo oltre che apparire poco compatibile nell’economia generale della polizza.

Il Dirigente e il Direttore SGA

Circa la gratuità assicurativa per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, anche senza entrare nel merito del delicato aspetto relativo al reato di peculato, per il ruolo ricoperto da questi soggetti, all’interno dell’Istituto e la responsabilità diretta nella negoziazione dei contratti, risulterebbe quantomeno inappropriata sia sotto l’aspetto della richiesta che dell’offerta.

Percentuali di tolleranza

Le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa. Il pagamento è obbligatorio per le famiglie, facoltativo e opzionale per gli operatori.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma, prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.
Le percentuali, solitamente, si allineano tra il 5 e il 15%. E’ importante sottolineare come la percentuale di tolleranza richiesta per i soggetti non paganti, rimanga all’interno di questi limiti. La richiesta di percentuali troppo elevate potrebbe comportare una riduzione dei massimali. La concentrazione del rischio, per le Società assicuratrici, infatti resterebbe inalterata a fronte di una riduzione del premio incassato.