In base all’art.19-bis del decreto legge n.148/2017 “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”. I minori che abbiano compiuto i quattordici anni di età sono pertanto de jure considerati dal legislatore in grado di uscire dall’edificio scolastico e rientrare in piena autonomia a casa propria, non essendo nemmeno previsto il rilascio dell’autorizzazione genitoriale.
Tale intervento normativo peraltro, oltre al clamore mediatico suscitato dalla pronuncia della Cassazione del 2017 qui menzionata, è stato voluto per contrastare la precedente prassi delle scuole di ricorrere a liberatorie a firma dei genitori, al fine di esonerare l’istituzione scolastica dalla responsabilità nei confronti degli alunni una volta usciti da scuola (Nota Usr dell’Emilia Romagna n. 2499 del 2018). Infatti, come ha ricordato l’Avvocatura dello Stato di Bologna, eventuali diciture quali “si libera o solleva da ogni responsabilità l’istituzione scolastica” sono prive di fondamento giuridico, poiché la responsabilità relativa alla sorveglianza permane comunque in capo alla scuola. Per di più, la liberatoria che contempli tale previsione potrebbe persino configurare quale elemento a carico della scuola in un ipotetico giudizio risarcitorio, dal momento che la consapevole modalità di uscita non aderente al dettato normativo implica un’omissione di vigilanza.
L’intervento apripista della Cassazione del 2017
La modifica normativa in materia di affidamento dei minori è stata coniata a suo tempo dal legislatore successivamente all’ordinanza della Cassazione n. 21593 del 2017 riguardo la responsabilità dell’Amministrazione scolastica con riferimento alla morte di un alunno di 11 anni, investito sulla strada dopo l’uscita da scuola. Tale ordinanza aveva suscitato particolare interesse in quanto veniva sancita la responsabilità della scuola anche in un momento successivo all’orario delle lezioni per un incidente verificatosi fuori dal perimetro scolastico. Ad ogni modo nel caso prospettato il regolamento interno d’istituto ponevano a carico del personale scolastico l’obbligo di vigilare fin tanto che gli alunni d’istituto non fossero stati presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto. Non di meno il caso prospettato ha ispirato l’intento riformatore del legislatore e delineato nuove considerazioni opportune sul tema della vigilanza dell’istituzione scolastica.
Il contenuto della dichiarazione dei genitori
Pare opportuno che la dichiarazione di autorizzazione che i genitori dovranno firmare all’inizio dell’anno scolastico contempli la sussistenza di tutta una serie di circostanze relative al minore, avendo particolare riguardo con il rapporto con la scuola, quali, ad esempio, la valutazione del livello di maturità del minore medesimo, l’ubicazione della scuola rispetto all’abitazione, la valutazione del percorso da compiere, l’effettuata verifica che il figlio sia in grado di compierlo da solo, etc.). Quindi che questi si assumono la responsabilità assumono la responsabilità in ordine all’uscita autonoma dei minori di anni 14 dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. Quindi la variazione della scuola rispetto ai vari modelli predisposti verterà ad esempio sulle condizioni alle quali i genitori intendano fare usufruire del servizio di trasporto, e non sarebbe un’impropria precisazione riportare che “si assicura l’istituzione scolastica che il figlio ha ricevuto la necessaria educazione” in ordine ai comportamenti da assumersi, così come è ritenuto maturo quanto basta per partecipare a determinate attività e progetti della scuola. In altre parole, detta autorizzazione, piuttosto che una cd. “liberatoria”, costituirebbe una sorta di “dichiarazione di consapevolezza” dei genitori, da ritenersi quindi quale assunzione di responsabilità educativa della famiglia, ovvero “presa in carico” da parte della stessa.
Gli oneri di vigilanza in capo alla scuola
Rimane comunque anche per i minori con più di quattordici anni l’onere per la scuola di accertarsi che non si verifichino peculiari situazioni di incapacità o di rischio che impongano l’attivazione di particolari cautele, e, altresì, il mantenimento della vigilanza fino alla riconsegna ai genitori o a chi per essi. Onere, peraltro, che permea il piano della responsabilità della scuola anche per gli alunni maggiorenni (così secondo Cassazione Civile n. 2334/2018). Peraltro l’autorizzazione dei genitori esonererebbe “il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza” e, nel caso di autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonererebbe dalla “responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.
Come costantemente affermato dai tribunali di merito e dalla Cassazione l’adempimento dell’obbligo di vigilanza conosce una geometria variabile seconda del grado della scuola. Così per la scuola primaria parrebbe opportuno utilizzare detta fattispecie in via residuale ed eccezionale e, di regola, il regolamento d’istituto dovrebbe prevedere l’uscita degli alunni accompagnati dai genitori o altri maggiorenni delegati dai primi.
Per la scuola secondaria, invece, parrebbe opportuno che il regolamento d’istituto disciplini l’uscita da scuola in relazione alle condizioni di luogo ed in relazione all’età dei minori, tenuto conto della graduale acquisizione di autonomia. Peraltro, in termini assicurativi, l’orientamento interpretativo avallato dalla Cassazione riguardo la responsabilità dell’istituzione scolastica per omessa vigilanza anche nei confronti degli alunni maggiorenni consiglia le scuole del secondo ciclo, o che attivino corsi per adulti, a tenerne conto nella negoziazione delle polizze assicurative, inserendo clausole specifiche aventi ad oggetto “Responsabilità civile. Obbligo di vigilanza. Alunni maggiorenni”, e riportando magari: “Con riferimento alla assicurazione per la responsabilità civile, le garanzie assicurative previste nella presente polizza operano per i danni cagionati a terzi o a sé stessi dagli alunni sottoposti alla vigilanza, a prescindere dal raggiungimento della maggiore età”.
Gli adempimenti formali della scuola per regolarizzare le uscite
Considerata la più volte prospettata varietà delle situazioni che potrebbero verificarsi nel caso specifico e concreto occorre pertanto valutare compiutamente le fonti di rischio, ad esempio, con il supporto del responsabile SPP, della polizia municipale, della protezione civile e/o mediante la ricorrenza statistica di certi eventi nel particolare contesto in cui la scuola è ubicata, e al tempo stesso individuare insieme alle famiglie ed alle amministrazioni locali competenti per il trasporto scolastico, soluzioni organizzative attuabili anche in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio ragionevolmente atte a scongiurare che le fonti di pericolo si tramutino in danno per gli alunni.
Occorre anche avere cura, nell’individuazione delle modalità di organizzazione dell’uscita al termine delle lezioni, di adottare soluzioni graduali e coerenti con la progressiva e crescente acquisizione di autonomia dei minori (ad es. evitando soluzioni drasticamente differenti nel delicato momento di passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado), ma anche acquisire, ad inizio di ciascun anno scolastico, le anzidette “dichiarazioni di consapevolezza/autorizzazioni” da parte del maggior numero possibile delle famiglie degli alunni iscritti, organizzando l’uscita con modalità differenziate, a seconda che le famiglie abbiano ritenuto, o meno, di sottoscrivere le predette dichiarazioni.
Infine, l’art.10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n.297/1994 prevede che spetti al consiglio di istituto l’adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima”. Quindi si conviene che a monte della predisposizione dei modelli di dichiarazioni dei genitori, è opportuno delineare compiutamente tale disciplina in una sezione ad hoc del regolamento interno e successivamente richiamato nel patto di corresponsabilità.