Con la sentenza n. 24893 del 31 agosto 2026 la Sezione lavoro della Corte di cassazione aggiunge un tassello significativo al lungo contenzioso sulla valutazione del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo nel comparto scuola. Dopo le pronunce che ne avevano affermato la piena rilevanza ai fini della ricostruzione della carriera e delle graduatorie per le supplenze, la Corte chiarisce che quel servizio deve essere valutato integralmente anche nelle procedure di mobilità territoriale del personale docente di ruolo, anche quando non sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.
La vicenda
Il ricorrente era un docente di scuola secondaria immesso in ruolo con il piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale, partecipando alle procedure di mobilità territoriale, aveva lamentato sotto due distinti profili l'esito ottenuto. Da un lato, rivendicava la precedenza riconosciuta a chi presta assistenza a un genitore con disabilità; dall'altro, contestava il mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio di leva. La Corte d'appello aveva ritenuto che il servizio militare rilevasse soltanto ai fini della ricostruzione della carriera e non anche ai fini della mobilità.
La Cassazione ha respinto il motivo relativo alla precedenza e ha invece accolto quello relativo al servizio di leva, cassando sul punto la decisione di merito.
Il quadro normativo e il principio affermato
Il ragionamento della Corte muove dal coordinamento di due disposizioni di rango primario. L'articolo 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce, per il personale docente, che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo sono validi a tutti gli effetti; analoga previsione è dettata per il personale ATA dall'articolo 569, comma 3, del medesimo decreto. L'articolo 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) impone, a sua volta, che nei pubblici concorsi e nelle selezioni i periodi di servizio militare siano valutati con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, anche quando resi in pendenza di rapporto di lavoro. Sullo sfondo resta l'articolo 52, secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.
Dalla lettura congiunta di queste norme la Corte ricava un principio di portata generale: il servizio militare e quello civile equiparato devono essere considerati in misura integrale non solo ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli, ma in tutte le graduatorie e procedure del comparto, ivi comprese le graduatorie ad esaurimento, quelle di istituto e, appunto, la mobilità territoriale. Il legislatore non ha posto limitazioni al principio e queste non possono essere introdotte da fonti di rango secondario. L'unica condizione richiesta è che il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento.
Coerentemente, le disposizioni secondarie che limitano la valutazione al solo servizio reso in costanza di nomina devono essere disapplicate dal giudice ordinario, perché contrastanti con le norme primarie. La Corte precisa inoltre che il principio opera anche rispetto a procedure di mobilità o a graduatorie già concluse, qualora il punteggio non sia stato riconosciuto.
La collocazione nella giurisprudenza recente
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato. Con la sentenza n. 6470 del 18 marzo 2026 la Suprema Corte aveva già stabilito che, nelle graduatorie per le supplenze, al servizio militare dei docenti prestato non in costanza di nomina spetta il punteggio previsto per il servizio specifico e non quello, dimezzato, del servizio aspecifico, superando la limitazione contenuta nell'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024.
Diverso è il discorso per il personale ATA. Con la sentenza n. 22432 dell'8 agosto 2024 la Cassazione ha ritenuto legittimo il D.M. n. 50 del 2021 nella parte in cui attribuisce un punteggio maggiore al servizio militare prestato in costanza di rapporto rispetto a quello prestato al di fuori di esso, fermo restando che il servizio deve comunque essere valutato. La distinzione tra le due posizioni andrà tenuta presente nella valutazione dei singoli casi, perché il principio di valutazione integrale affermato per i docenti non può essere trasposto automaticamente al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Le ricadute pratiche
La sentenza riveste interesse concreto per i docenti di ruolo che abbiano prestato servizio di leva o civile sostitutivo dopo il conseguimento del titolo di accesso e che, nelle domande di mobilità, non se lo siano visto riconoscere, ovvero se lo siano visto riconoscere in misura ridotta. Occorre però considerare che, a differenza delle graduatorie per le supplenze, la mobilità del personale docente è disciplinata dal contratto collettivo nazionale integrativo e dalle relative tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi, oltre che dall'ordinanza ministeriale annuale; la riconduzione di tali fonti alle categorie della disapplicazione richiamate dalla Corte, e i suoi effetti sul piano della nullità delle clausole contrattuali contrastanti con norme imperative, merita di essere esaminata con attenzione nel singolo giudizio.
Sul piano operativo, chi intenda partecipare alle prossime procedure di mobilità ha interesse a dichiarare il servizio di leva o civile nella domanda, documentandolo con il foglio matricolare o con l'attestazione dell'ente presso cui è stato reso il servizio civile, e a impugnare l'eventuale mancata valutazione nelle forme previste. Per le procedure già concluse, l'affermazione della Corte secondo cui il principio vale anche retroattivamente apre la strada a domande di rettifica del punteggio e, ove ne ricorrano i presupposti, ad azioni dinanzi al giudice del lavoro; l'utilità concreta di tali iniziative andrà tuttavia valutata caso per caso, perché dipende dalla possibilità di dimostrare che il punteggio mancante avrebbe inciso sull'esito del trasferimento e dai profili di prescrizione e di eventuale risarcimento del danno.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 24893 del 2026 completa il percorso con cui la giurisprudenza di legittimità ha restituito al servizio militare e civile dei docenti la piena valenza che la legge gli attribuisce, sottraendolo alle limitazioni introdotte nel tempo da ordinanze e decreti ministeriali. Resta ora da verificare se l'amministrazione adeguerà spontaneamente le tabelle di valutazione delle prossime procedure di mobilità o se, come accaduto per le graduatorie, il riconoscimento continuerà a passare per il contenzioso.










