Sul fronte quantitativo, la stagione delle nomine 2026/27 si chiude con un bilancio migliore del previsto. Sui 46.642 posti autorizzati le immissioni in ruolo sono state quasi 40mila, con un tasso di copertura vicino all’85%. Lo scorso anno, su 48.504 posti, le assunzioni erano state 41.902, pari al 76,8%. Il dato nazionale nasconde però una frattura territoriale che si ripete ogni anno con le stesse caratteristiche. Restano scoperte soprattutto le cattedre delle discipline scientifiche e quelle di sostegno, e soprattutto al Nord. In Lombardia, su 12.129 assunzioni autorizzate, ne sono state effettuate poco più di 8.000: oltre 4.000 posti sono stati affidati a supplenze annuali, di cui circa 2.400 sul sostegno. Al Nord mancano i candidati; al Sud, dove le graduatorie sono affollate di docenti abilitati e specializzati, la copertura raggiunge livelli quasi totali, come in Campania.
Il dato più interessante per chi si occupa di diritto scolastico, però, è un altro. Il tavolo tecnico svoltosi al Ministero il 16 ottobre ha messo in fila una serie di anomalie del sistema informatizzato di conferimento delle nomine, sia in ruolo sia a tempo determinato. Sono anomalie che non restano confinate nella sfera tecnica, perché si traducono in posizioni giuridiche lese e quindi in potenziale contenzioso.
Il primo nodo riguarda gli scorrimenti delle graduatorie di merito dopo le rinunce. In diversi casi lo stesso aspirante ha ricevuto due nomine nel medesimo turno. La causa, secondo quanto emerso, sta nel fatto che il sistema gestiva lo stesso candidato su due canali distinti all’interno della stessa procedura: come vincitore e come idoneo nel contingente del 30 per cento. L’Amministrazione ha chiarito che il sistema deve assegnare una sola nomina per ciascuna procedura concorsuale, intendendo per procedura quella riferita al medesimo bando. Questo chiarimento è stato presentato al tavolo come una «interpretazione autentica». La qualificazione va però presa con cautela: l’interpretazione autentica in senso proprio spetta al soggetto che ha posto la norma, e un chiarimento reso in sede di confronto sindacale non vincola il giudice. Intanto, gli Uffici scolastici regionali hanno proceduto in ordine sparso. Ogni doppia nomina sottrae un posto a chi segue in graduatoria, e quando lo scorrimento successivo non è stato effettuato correttamente l’aspirante pretermesso conserva l’interesse a far valere il proprio diritto.
Il secondo nodo riguarda la costituzione dei posti orario nella scuola dell’infanzia e primaria, novità di quest’anno. Il sistema ha prodotto abbinamenti di frazioni orarie distribuite anche su tre istituzioni diverse, spesso in comuni differenti, con il risultato di una serie di rinunce. Il Ministero ipotizza per il futuro limiti preventivi e standard minimi negli abbinamenti. Per l’anno in corso, però, resta il problema di chi ha rinunciato a una proposta oggettivamente difficile da sostenere e ne subisce le conseguenze sulle chiamate successive.
Le supplenze presentano criticità ancora più immediate. La piattaforma utilizzata dalle scuole per le supplenze brevi esclude per errore i docenti che avevano rinunciato a una precedente proposta da GPS. La correzione è attesa entro fine mese e, nel frattempo, le scuole sono state invitate a convocare fuori piattaforma gli aspiranti esclusi. A questo si aggiunge un malfunzionamento del SIDI sulle graduatorie di istituto: la mancata accettazione o la rinuncia in una sola scuola blocca l’aspirante anche nelle altre sedi, impedendo ulteriori chiamate. In entrambi i casi l’effetto è una perdita di occasioni di lavoro priva di qualsiasi fondamento normativo. La sanzione per la rinuncia è infatti quella prevista dall’ordinanza, e non può essere estesa da un difetto del sistema. Le scuole che non provvedono alla convocazione fuori piattaforma si espongono a un contenzioso difficilmente difendibile.
Restano inoltre senza risposta chiara le questioni sul funzionamento dell’algoritmo nella gestione incrociata di riserve e precedenze e sull’attribuzione del completamento orario in base alle preferenze sintetiche. Non sono dettagli. Da anni la giurisprudenza amministrativa, a partire dalle note pronunce del Consiglio di Stato del 2019 sulla mobilità dei docenti, afferma che la decisione affidata a un algoritmo deve essere conoscibile nelle sue regole di funzionamento e comprensibile nella sua logica, e resta imputabile all’amministrazione che se ne serve. Quando la stessa Amministrazione non è in grado di spiegare come il sistema abbia trattato riserve, precedenze e preferenze, l’aspirante che contesta l’esito ha a disposizione argomenti significativi, a cominciare dall’accesso agli atti sul funzionamento della procedura.
Sul piano delle regole, il Ministero ha confermato il divieto introdotto quest’anno di abbandonare una supplenza fino al 30 giugno conferita da graduatoria di istituto per accettarne una da GPS pubblicata nei bollettini successivi alla metà di settembre. Dal prossimo anno un’apposita funzione escluderà direttamente dai bollettini i supplenti già nominati dalle scuole fino al 30 giugno o al 31 agosto. Sugli spezzoni inferiori alle sei ore nei corsi serali, invece, la risposta è stata di rimettere la scelta alle singole scuole, in nome dell’organico dell’autonomia, con il prevedibile risultato di comportamenti difformi anche all’interno della stessa provincia.
Desta infine perplessità la direttiva ministeriale che impone di conferire fino al termine delle lezioni, e non fino al 30 giugno, le supplenze sui posti il cui titolare, assente fino a fine giugno, rientri formalmente in servizio a luglio e agosto. La misura colpisce le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, sia per i precari sia per le ore eccedenti dei docenti di ruolo, ma anche le sostituzioni dei docenti di ruolo assenti perché impegnati in una supplenza annuale ai sensi dell’art. 47 del CCNL. La differenza tra le due scadenze non è solo formale: incide sulla retribuzione del mese di giugno, sulle ferie e sul punteggio. Va quindi verificato, caso per caso, se la qualificazione del posto data dall’Amministrazione corrisponda alla sua effettiva natura, perché la durata del contratto dipende dalla natura del posto e non da una scelta discrezionale degli uffici.
Il quadro che emerge è quello di un sistema che migliora nei numeri ma continua a scaricare sugli aspiranti, e sulle segreterie, il costo delle proprie disfunzioni. Per i docenti coinvolti il consiglio è di conservare tutta la documentazione relativa alle convocazioni, alle rinunce e agli esiti dei turni di nomina: in un contenzioso che si gioca sempre più sul funzionamento degli algoritmi, la prova di ciò che il sistema ha fatto, e di ciò che non avrebbe dovuto fare, resta il primo strumento di tutela.








