In qualità di Dirigente Scolastico di un CPIA pongo alla Vostra attenzione il seguente quesito concernente l'organizzazione del lavoro del personale docente.

Contesto Organizzativo
Spostamento multilivello e multisede: I docenti dei percorsi di alfabetizzazione e di primo livello svolgono la propria attività didattica su più sedi territoriali staccate, anche all'interno della stessa giornata lavorativa (es. prima parte della mattina presso la sede principale, seconda parte presso la Casa Circondariale, oppure lezioni mattutine e lezioni serali su sedi distanti fino a 25 km).

Pausa/Intervallo garantito: tra un impegno didattico e il successivo (anche in caso di sedi tra loro vicine) viene attualmente garantito a ciascun docente un intervallo temporale superiore a un'ora.

Quesiti
Computabilità dello spostamento nell'orario di servizio: qualora i docenti richiedano di far rientrare i tempi di percorrenza/spostamento da una sede all'altra nell'orario di servizio, come deve comportarsi il Dirigente Scolastico? Quali sono gli orientamenti giurisprudenziali, contrattuali e dell'ARAN prevalenti sull'assimilabilità del tempo di viaggio al servizio effettivo per il personale docente della scuola?

Rapporto tra pausa e tempo di viaggio: alla luce del fatto che ai docenti viene comunque garantito un intervallo significativo (oltre un'ora) tra una lezione e l'altra su sedi diverse, tali tempi intermedi possono considerarsi assorbiti nella pausa o nel normale tempo di spostamento casa/lavoro-lavoro/casa, oppure sussiste un obbligo di riconoscimento figurativo/orario?

Materia di contrattazione collettiva integrativa d'Istituto: in vista della stesura del nuovo Regolamento d'Istituto e della trattativa d'istituto: è necessario o opportuno inserire specifici criteri o articoli dedicati nella Contrattazione Integrativa d'Istituto (o nel Regolamento) per regolamentare la flessibilità oraria e la mobilità inter-sede nella stessa giornata?

Quali sono i limiti e i margini d'azione della contrattazione d'istituto in materia (es. indennità di missione, riconoscimento orario, criteri di assegnazione dei docenti alle sedi lontane)?

RISPOSTA

Il quesito proposto è molto articolato e complesso, a fronte del quale non esistono specifiche fonti normative di riferimento a cui attingere, per cui si possono fare dei ragionamenti per via analogica basandoci sulla normativa esistente e sulla discrezionalità organizzativa del servizio.

Ciò posto si chiarisce che il quadro esistente non consente di affermare, in via generale e con base normativa espressa, che il tempo di percorrenza tra due sedi di servizio del CPIA nella stessa giornata debba automaticamente essere computato come orario di insegnamento o come servizio effettivo del docente.

Le norme vigenti, infatti, disciplinano soprattutto:

- la costituzione di posti-orario e cattedre tra sedi diverse, anche tra istituzioni scolastiche diverse, secondo il criterio della “facile raggiungibilità” ( si veda il DPR20 marzo 2009, n. 81).

- le peculiarità organizzative dei CPIA e delle sedi carcerarie sul piano della mobilità e della titolarità (Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023)];

- il principio, in tema di spezzoni e completamento di orario, per cui l’organizzazione dell’orario docente deve essere letta alla luce delle esigenze didattiche e dell’unitarietà dell’insegnamento ( si veda Corte di Cassazione, Sentenza n. 8798 del 03/04/2024).

Sulla questione posta, si rileva che la fonte normativa più direttamente rilevante è l’art. 19 del d.P.R. n. 81/2009, che prevede la costituzione di posti orario “tra le diverse sedi” della stessa istituzione scolastica e, successivamente, anche tra istituzioni scolastiche autonome diverse, “secondo il criterio della facile raggiungibilità”. Questo dato è importante perché ci consente di poter affermare che l’ordinamento scolastico ammette strutturalmente la prestazione su più sedi, ma l'ammette entro un criterio di compatibilità logistica e organizzativa, non indifferente rispetto ai tempi di trasferimento .

In altri termini, il sistema non vieta che il docente dei CPIA lavori in più sedi nella medesima giornata; tuttavia, la distribuzione dell’orario deve essere costruita in modo da rispettare la “facile raggiungibilità” e quindi da non imporre una scansione irragionevole o materialmente ineseguibile degli spostamenti.

Sul punto centrale del quesito, vale a dire se il tempo di viaggio tra una sede e l’altra vada conteggiato nell’orario di servizio, non c’è una regola che li qualifichi automaticamente come orario di servizio, in particolare le disposizioni vigenti non contengono una disposizione espressa riferita ai docenti statali dei CPIA.

Un utile riferimento lo troviamo sul contratto del personale della scuola non statale che prevede espressamente, in caso di prestazione “fuori sede presso terzi committenti”, un conteggio aggiuntivo convenzionale del tempo di spostamento.

Tuttavia, proprio perchè si tratta di un contratto collettivo di un settore diverso, le norme in esso contenute non sono direttamente trasferibili al personale docente statale dei CPIA.

Possono al più mostrare che, quando le parti collettive vogliono attribuire rilievo orario al trasferimento, lo fanno con una clausola esplicita.

La mancanza di una corrispondente clausola per il comparto scuola statale ci induce ad una conclusione prudente nel senso che possiamo affermare che allo stato dell'arte non risulta un obbligo generale di computazione figurativa del tempo di percorrenza come servizio docente.

Le vigenti disposizioni descrivono in più punti l’orario del personale docente come parametro centrato sulle ore di insegnamento/cattedra/posto-orario, non sul tempo complessivo di permanenza o di trasferimento.

In particolare:

  • la Corte di Cassazione in una sentenza del 2026 n. 24317 richiama per i docenti la regola ordinaria della cattedra a 18 ore settimanali, quale parametro del tempo pieno;
  • il d.P.R. n. 81/2009 parla di ricondurre le cattedre a 18 ore e di costituire posti orario tra sedi;
  • la disciplina delle supplenze e degli spezzoni considera rilevanti le ore di insegnamento che concorrono o meno a costituire cattedre o posti orario.

Da queste disposizioni emerge che, nel sistema scolastico statale, il fulcro dell’obbligazione del personale docente è l’orario di insegnamento/servizio definito in termini di ore di attività didattica, mentre il trasferimento tra sedi appare piuttosto come un onere organizzativo connesso alla multisede, da governare ex ante nella costruzione dell’orario, più che come una voce automaticamente remunerata o conteggiata.

Sull'altra questione del quesito, riguardante il rapporto tra pausa e tempo di viaggio, le disposizioni non prevedono una norma specifica che consenta di dire che il tempo intermedio tra due lezioni su sedi diverse sia sempre e necessariamente, tutto “pausa”, oppure tutto “tempo di viaggio” da riconoscere come servizio.

Quello che però si può affermare è il seguente:

a) non emerge un diritto automatico al riconoscimento orario del trasferimento. Come detto, manca una previsione espressa per i docenti statali dei CPIA.

b) l’organizzazione dell’orario deve però essere concretamente sostenibile. Il criterio della facile raggiungibilità e il rilievo attribuito dalla giurisprudenza alle esigenze didattiche e organizzative impediscono di trattare lo spostamento come un dato irrilevante.

Se il Dirigente ha già previsto un intervallo superiore a un’ora tra un impegno e il successivo, ciò costituisce un elemento organizzativo significativo, perché mostra che il trasferimento non viene compresso in modo incompatibile con la prestazione richiesta. In questa situazione, è ragionevole sostenere che il tempo intermedio sia stato già considerato nell’assetto dell’orario, salvo casi concreti in cui la distanza, le condizioni di accesso (ad esempio sede carceraria) o altri vincoli rendano comunque non praticabile o eccessivamente gravoso lo spostamento.

Di conseguenza non risulta esserci un “obbligo di riconoscimento figurativo” per il solo fatto dello spostamento; vale a dire un obbligo normativo generale di trasformare il tempo di percorrenza in orario utile o in monte ore da recuperare e/o da retribuire.

In conclusione, su questo punto del quesito, il Dirigente, in assenza di una fonte pattizia o regolamentare interna che disponga diversamente, può sostenere che:

  1. il tempo di percorrenza non coincide con l’ora di insegnamento né, di per sé, con una prestazione didattica aggiuntiva;
  2. esso deve però essere considerato nella costruzione dell’orario, evitando accorpamenti irragionevoli tra sedi e assicurando un intervallo congruo;
  3. la congruità va apprezzata anche in relazione alla tipologia di sede (ordinaria, carceraria, serale), alla distanza chilometrica e ai tempi effettivi di accesso.

Sulla terza questione posta, si chiarisce che le disposizioni vigenti non contengono una norma che imponga espressamente di disciplinare in contrattazione integrativa il tema del trasferimento inter-sede dei docenti CPIA. Tuttavia, proprio perché siamo in carenza di normativa risulta fortemente opportuno sul piano organizzativo e di prevenzione del contenzioso introdurre criteri interni chiari.

Cosa può disciplinare il Regolamento o la contrattazione interna, secondo i margini ricavabili dalle fonti normative esistenti. Senza introdurre istituti non supportati da fonti normative, i margini più solidi paiono questi:

a) criteri di assegnazione alle sedi

Si possono prevedere criteri oggettivi coerenti con il principio di facile raggiungibilità, ad esempio:

  • accorpamento delle ore per aree territoriali;
  • tendenziale riduzione delle giornate con doppia sede;
  • priorità, ove possibile, alla concentrazione del servizio nella stessa sede o in sedi contigue;
  • attenzione specifica alle sedi carcerarie e serali, che presentano vincoli organizzativi peculiari.

b) intervalli minimi tra moduli orari in sedi diverse

Le fonti non fissano un tempo numerico minimo, ma il criterio della raggiungibilità consente di stabilire internamente:

  • un intervallo minimo programmato tra fine della lezione in sede A e inizio della lezione in sede B;
  • la differenziazione dell’intervallo in base alla distanza e alla tipologia della sede.

c) trasparenza nella costruzione dell’orario. Si può regolare:

  • l’obbligo di motivare le assegnazioni multisede;
  • la pubblicazione dei criteri generali;
  • la raccolta preventiva di disponibilità o preferenze organizzative, in quanto compatibili con le esigenze di servizio.

d) criteri di equa distribuzione dei disagi. Le fonti non parlano espressamente di “rotazione”, ma nulla nelle fonti esaminate esclude la previsione di criteri interni di equilibrio organizzativo, purché coerenti con il servizio e non in contrasto con la disciplina legale/contrattuale di livello superiore.

Su indennità di missione e riconoscimenti economici occorre particolare cautela. Nelle fonti disponibili non vi è una base diretta per affermare che la contrattazione d’istituto possa introdurre autonomamente:

  • una indennità di missione generalizzata per ogni spostamento tra sedi del CPIA;
  • un riconoscimento orario automatico del tempo di viaggio;
  • una equiparazione del viaggio a servizio effettivo in senso pieno.

Le fonti qui fornite non consentono neppure di individuare una clausola ARAN o di CCNL comparto scuola che attribuisca tale potere in modo espresso. Perciò sulla questione la conclusione più solida è questa: la contrattazione/regolazione interna può certamente disciplinare criteri organizzativi; non risulta dimostrato che possa creare ex novo un trattamento economico stabile o un computo orario automatico del viaggio in assenza di copertura nella disciplina superiore. In altri termini, i margini interni sono ampi sul piano organizzativo, ma più ristretti sul piano economico e sul riconoscimento di ore figurative.

 

 

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account