La giurisprudenza ha fissato dei limiti all’applicazione del principio di affidamento all’ambito della responsabilità penale – correlata all’individuazione dei rischi – del datore di lavoro che si affida all’RSPP per la redazione del DVR.
Qualora l’RSPP ometta di segnalare un rischio al datore di lavoro (ferma restando ovviamente la potenziale responsabilità colposa dell’RSPP), il datore di lavoro non è esonerato dalla sua responsabilità penale legata all’omissione dell’obbligo datoriale di valutare i rischi e di redigere il relativo documento.
Oltre ad avere l’obbligo indelegabile di valutare i rischi lavorativi e redigere il relativo documento, il datore di lavoro è tenuto anche alla verifica sull’attività dell’RSPP per tutto ciò che rientra nelle sue competenze datoriali, pur non specialistiche, legate alla conoscenza dell’organizzazione aziendale e dei processi lavorativi, all’esperienza, a competenze tecniche diffuse e alla formazione che ha ricevuto.
A tale conclusione giunge la Corte di Cassazione nella sentenza 15406/2024; i giudici chiariscono che “affinché possa escludersi la colpa soggettiva del datore di lavoro che si sia avvalso di “saperi esperti” per la individuazione del rischio e delle modalità per prevenirlo, è necessario che l’informazione fornita dal tecnico non sia verificabile dal datore di lavoro tramite le proprie competenze e la ordinaria diligenza.”
Secondo la Cassazione, “il datore di lavoro ha il dovere di rilevare eventuali rischi non evidenziati dal responsabile dei servizio di prevenzione e protezione ovvero l’adeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi pur in effetti correttamente individuati, ove ciò emerga con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza nel caso di specie: il rischio, correttamente individuato, di ustione da metallo fuso non è contenibile mediante materiali quali pelle o cotone ma tramite indumento alluminizzato che coprano tutte le parti del corpo esposte al rischio.”
Infatti “opinando altrimenti, si rischierebbe di giungere ad ammettere una possibilità concreta di traslazione di responsabilità datoriale, che è invece estranea al sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro (art.17 del d.lgs.n.81 del 2008), mentre una saggia e prudente applicazione del discrimine indicato (tramite la valorizzazione di conoscenze, anche tecniche, diffuse, ove eventualmente esistenti, e della ordinaria diligenza) può contribuire al raggiungimento di risultati in cui, esclusi automatismi decisori, l’affermazione del diritto si coniughi con la soluzione secondo giustizia del caso concreto.”
Gli stessi principi sono stati affermati dalla sentenza 34311/2018: la redazione del DVR da parte dell’RSSP “non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez.4, n.27295 del 2/11/2016, Rv.270355), con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (Sez.4, n.22147 del 11/2/2016, Rv.266859).”
Con riferimento al caso in esame, la Corte ha affermato che “la collaborazione prestata dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione nello svolgimento di tale attività e nell’individuazione delle misure atte a fronteggiare i rischi presenti in azienda, non esimeva il datore di lavoro dal sottoporre il documento redatto dal professionista ad una approfondita analisi critica e verifica circa la concreta individuazione e indicazione della evidenziata situazione di palese rischio e delle misure precauzionali atte a fronteggiarlo.”
Infine, nella sentenza 22147/2016, si legge che con riferimento al “dedotto principio dell’affidamento, quale esonero da responsabilità, la ricorrente dimentica che il datore di lavoro è l’unico destinatario degli obblighi prevenzionali e, quand’anche abbia delegato ad altri la stesura del documento di valutazione dei rischi, non di meno è tenuto, nel momento della sua attuazione, a verificarne la completezza e l’efficacia.”








