Fino a 9 punti aggiuntivi in graduatoria per chi accumula almeno 180 giorni di servizio nelle scuole delle piccole isole l'attuazione, però, slitta all'a.s. 2027/2028 e nuove graduatorie 2028-2030. Le organizzazioni sindacali contestano almeno sette profili dello schema di decreto: dall'esclusione del personale ATA al requisito dei 120 giorni di attività didattica. Un'analisi della norma, dei contenuti dello schema attuativo e dei nodi non risolti.
Il tema della continuità educativa nelle piccole isole italiane non è una novità della stagione politica corrente. Da almeno trent'anni da quando il legislatore ha cominciato a misurarsi con l'autonomia scolastica e con le dinamiche di mobilità del personale si registra una difficoltà strutturale a garantire presenze docenti stabili nei plessi insulari minori. Per ragioni evidenti: l'isolamento geografico, la complessità logistica del raggiungimento della sede, i costi di vita, la limitazione delle prospettive professionali per chi presti servizio in contesti molto piccoli, e la natura spesso eterogenea delle scuole insulari, dove pluriclassi e organici ridotti richiedono al docente un impegno di flessibilità superiore alla media.
Il fenomeno produce due conseguenze tipiche, entrambe negative per il sistema scolastico locale. La prima è il turnover elevato: nelle scuole delle isole minori si avvicendano molti docenti in pochi anni, con perdita di continuità didattica per gli studenti e di memoria istituzionale per le scuole stesse. La seconda è la sotto-copertura strutturale: classi e moduli che restano scoperti per settimane o mesi in attesa di supplenti, con docenti curricolari costretti a compiti di supplenza interna o ad assegnazioni d'urgenza.
Il legislatore ha deciso di intervenire con un atto di una certa portata simbolica inserendo nella L. 7 maggio 2026, n. 70 ("Valorizzazione della risorsa mare") un articolo dedicato (l'art. 25) all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie a favore dei docenti che prestino servizio nelle piccole isole. Va sottolineato il contesto sistematico: non si tratta di una legge specifica sul personale scolastico, ma di una disposizione inserita in un provvedimento più ampio di politica marittima particolare che spiega alcune scelte tecniche (concertazione interministeriale ampia, rinvio normativo all'allegato A della L. 448/2001) e che le cronache di settore tendono a trascurare.
L'art. 25, comma 1, della L. 70/2026 prevede l'attribuzione di "un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448". L'allegato A della legge finanziaria 2002, va precisato per chi non lo conoscesse, è il documento normativo che individua tassativamente le isole minori italiane (escluse Sicilia e Sardegna come isole maggiori). Il riferimento non è dunque generico: copre un elenco definito di territori.
Si tratta di diverse decine di isole minori abitate, per un totale di circa 200.000 residenti permanenti. Le scuole effettivamente operanti su queste isole sono circa 350 plessi (per la maggior parte primaria e infanzia, con presenza più rarefatta della secondaria), con un numero complessivo di docenti coinvolti dell'ordine di alcune migliaia, di cui la maggioranza in posizione di supplenza.
L'art. 25 demanda al decreto ministeriale interministeriale la definizione dei criteri operativi di attribuzione del punteggio. Va sottolineata l'ampia concertazione richiesta: il DM deve essere emanato dal MIM "di concerto con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare" un triplo concerto che riflette la natura ibrida del provvedimento (scolastica nei contenuti, di politica marittima nella collocazione sistematica).
Quali graduatorie? Quale ambito di applicazione?
Il punteggio aggiuntivo si applica a tre piani distinti di graduatorie, con effetti differenziati:
- Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS): graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da parte dei singoli istituti scolastici. È il piano applicativo più immediato del bonus, quello che le organizzazioni sindacali hanno più presidiato nella discussione.
- Graduatorie ad Esaurimento (GaE): graduatorie storiche residue del personale precario, da cui si attinge per le immissioni in ruolo (50% dei posti) e per le supplenze annuali. Il bonus si applica anche qui, secondo lo schema illustrato dal MIM.
- Graduatorie di istituto: graduatorie interne ai singoli istituti scolastici per le supplenze brevi e saltuarie. Il bonus si applica anche a queste, come "correlate" delle GPS.
- Procedure di mobilità: la legge prevede che, in sede di contrattazione collettiva nazionale, possa essere determinato un punteggio aggiuntivo anche ai fini delle procedure di mobilità del personale docente, di ruolo e non di ruolo. Questo è un punto delicato perché rimette alla contrattazione collettiva una parte rilevante della disciplina, sottraendo certezza alla previsione legislativa.
Dei sette profili contestati, tre meritano un commento puntuale, perché sulla base dell'esperienza giurisprudenziale in materia di graduatorie scolastiche sono quelli che, se non chiariti, alimenteranno verosimilmente contenzioso amministrativo nei prossimi anni.
- L'ambiguità del requisito dei 120 giorni di attività didattica. La CISL Scuola ha colto un punto giuridicamente sottile: il riferimento ai "120 giorni di attività didattica" è mutuato dalla disciplina dell'anno di formazione e prova (oggi disciplinata dal D.M. 226/2022 e dalla L. 79/2022). In quel contesto, i 120 giorni sono finalizzati a verificare l'effettiva sperimentazione professionale del docente neoassunto e per giurisprudenza consolidata sono interpretati con criteri rigorosi (non bastano giorni di mera presenza, occorre attività didattica effettiva con la classe). Trasferito al contesto del bonus per le piccole isole, il requisito rischia di moltiplicare i contenziosi su che cosa costituisca "attività didattica effettiva": il giorno di formazione e aggiornamento conta? Il giorno di riunione collegiale? Il giorno di accompagnamento nelle uscite didattiche?
- Il computo dei contratti su spezzoni orario. Lo schema attuativo non chiarisce come saranno computati i contratti su spezzoni orario contratti molto frequenti nelle scuole delle isole minori, dove l'organico ridotto produce frequentemente cattedre incomplete. Possibili interpretazioni: (a) cumulo dei giorni di tutti gli spezzoni in capo allo stesso docente, fino al raggiungimento dei 180/120 giorni; (b) computo proporzionale al monte ore (es. uno spezzone da 6/18 contato come 1/3); (c) esclusione totale degli spezzoni. Ogni interpretazione produce effetti molto diversi sul platea effettiva dei beneficiari.
- I periodi di assenza normata (congedi). Un altro punto centrale è il trattamento dei periodi di assenza riconosciuti dalla legge congedo di maternità, congedo parentale, malattia retribuita, congedi per assistenza ex L. 104/1992. La domanda è: questi giorni concorrono al raggiungimento della soglia dei 180 giorni di servizio? La risposta non è scontata. Nella disciplina ordinaria delle GPS i congedi di maternità sono di norma equiparati a servizio effettivo; ma il riferimento alla nozione di "servizio effettivamente prestato" usata dall'art. 25 può ingenerare un'interpretazione restrittiva. È un punto su cui il decreto attuativo deve essere espressamente chiarificatore e su cui la giurisprudenza, in caso di silenzio, applicherà presumibilmente i principi della L. 53/2000 e del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), che equiparano i congedi al servizio attivo ai fini di tutti i benefici di carriera.
I tre nodi tecnico-giuridici più delicati
Dei sette profili contestati, tre meritano un commento puntuale, perché sulla base dell'esperienza giurisprudenziale in materia di graduatorie scolastiche sono quelli che, se non chiariti, alimenteranno verosimilmente contenzioso amministrativo nei prossimi anni.
- L'ambiguità del requisito dei 120 giorni di attività didattica. La CISL Scuola ha colto un punto giuridicamente sottile: il riferimento ai "120 giorni di attività didattica" è mutuato dalla disciplina dell'anno di formazione e prova (oggi disciplinata dal D.M. 226/2022 e dalla L. 79/2022). In quel contesto, i 120 giorni sono finalizzati a verificare l'effettiva sperimentazione professionale del docente neoassunto e per giurisprudenza consolidata sono interpretati con criteri rigorosi (non bastano giorni di mera presenza, occorre attività didattica effettiva con la classe). Trasferito al contesto del bonus per le piccole isole, il requisito rischia di moltiplicare i contenziosi su che cosa costituisca "attività didattica effettiva": il giorno di formazione e aggiornamento conta? Il giorno di riunione collegiale? Il giorno di accompagnamento nelle uscite didattiche?
- Il computo dei contratti su spezzoni orario. Lo schema attuativo non chiarisce come saranno computati i contratti su spezzoni orario contratti molto frequenti nelle scuole delle isole minori, dove l'organico ridotto produce frequentemente cattedre incomplete. Possibili interpretazioni: (a) cumulo dei giorni di tutti gli spezzoni in capo allo stesso docente, fino al raggiungimento dei 180/120 giorni; (b) computo proporzionale al monte ore (es. uno spezzone da 6/18 contato come 1/3); (c) esclusione totale degli spezzoni. Ogni interpretazione produce effetti molto diversi sul platea effettiva dei beneficiari.
- I periodi di assenza normata (congedi). Un altro punto centrale è il trattamento dei periodi di assenza riconosciuti dalla legge congedo di maternità, congedo parentale, malattia retribuita, congedi per assistenza ex L. 104/1992. La domanda è: questi giorni concorrono al raggiungimento della soglia dei 180 giorni di servizio? La risposta non è scontata. Nella disciplina ordinaria delle GPS i congedi di maternità sono di norma equiparati a servizio effettivo; ma il riferimento alla nozione di "servizio effettivamente prestato" usata dall'art. 25 può ingenerare un'interpretazione restrittiva. È un punto su cui il decreto attuativo deve essere espressamente chiarificatore e su cui la giurisprudenza, in caso di silenzio, applicherà presumibilmente i principi della L. 53/2000 e del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), che equiparano i congedi al servizio attivo ai fini di tutti i benefici di carriera.
Un punto operativo importante che la cronaca rischia di sottovalutare riguarda la tempistica di applicazione del bonus. Lo schema attuativo prevede infatti che:
- Il bonus sarà calcolato solo sui servizi erogati a partire dall'anno scolastico 2027/2028. I servizi prestati nelle annualità precedenti non saranno conteggiati per il bonus. Questa scelta penalizza i docenti che hanno già scelto e mantenuto le sedi isolane in passato, e non incentiva chi è già attualmente in servizio nelle isole, salvo proiettarlo verso una continuità futura.
- Il bonus peserà solo nelle graduatorie del biennio 2028/2030. Le GPS attuali (validità 2024-2026 e successiva integrazione 2026-2028) non vedranno applicato il bonus. Le scelte di destinazione dei docenti per l'a.s. 2026/27 — comprese le 150 preferenze nelle GPS attive in queste settimane non sono influenzate dal bonus, perché il bonus diventerà operativo solo per le graduatorie successive.
- Aggiornamento dell'elenco delle sedi entro il 30 giugno 2026. Il MIM ha annunciato che entro il 30 giugno 2026 sarà aggiornato l'elenco delle sedi insulari aventi diritto, allineandolo alle decisioni sul dimensionamento regionale (il riferimento è alla recente vicenda Campania-MIM chiusa dalla sentenza del CdS del 28 aprile 2026, di cui si è dato conto in questa rivista nei giorni scorsi).
Lo slittamento temporale ha una logica amministrativa comprensibile occorre tempo per emanare il DM, per costruire i sistemi informatici di certificazione del servizio, per aggiornare le procedure di compilazione delle istanze, ma produce un effetto comunicativo problematico. Annunciare oggi un bonus che opererà solo nel 2028/2030 rischia di alimentare aspettative che non potranno essere coltivate nel breve periodo, e di non incidere effettivamente sui comportamenti dei docenti già impegnati nelle sedi insulari.
Il bonus per le piccole isole si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche di incentivazione territoriale del personale scolastico. L'ordinamento italiano conosce da tempo strumenti analoghi: l'indennità per servizio in sedi disagiate (Ddi-disagio, prevista dal CCNL), la priorità nelle assegnazioni provvisorie per ricongiungimento, le indennità per il personale in zone montane o periferiche. Tutti strumenti che hanno avuto efficacia variabile, talora compromessa da definizioni normative troppo generiche o da meccanismi attuativi farraginosi.
Il caso delle piccole isole presenta una peculiarità: la tassatività dell'individuazione territoriale (allegato A L. 448/2001) elimina il problema della discrezionalità interpretativa che ha afflitto altre misure analoghe. Non c'è da discutere se Ustica sia o non sia una piccola isola: lo è perché lo dice una legge. Questo è un punto di forza che potrebbe rendere più facile l'applicazione operativa rispetto, per esempio, a un eventuale bonus per le "aree interne disagiate", dove la definizione del perimetro è strutturalmente più sfumata.
Resta sullo sfondo una considerazione di sistema. L'incentivo monetario alla mobilità del personale scolastico verso le aree disagiate declinato sia come indennità (Ddi) sia come punteggio aggiuntivo in graduatoria è uno strumento storicamente debole. La storia delle politiche scolastiche italiane mostra che i docenti scelgono le sedi sulla base di un insieme complesso di variabili: la prossimità al luogo di residenza, le opportunità di ricongiungimento familiare, la natura del contesto sociale e didattico, la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Gli incentivi economici e di carriera incidono ai margini, non al cuore della scelta. Senza una contestuale politica di sostegno logistico (residenze abitative, trasporti, servizi familiari) e senza un investimento nella qualità della vita professionale in queste sedi, anche il bonus dei 9 punti rischia di essere un'azione cosmetica più che sostanziale.
Il bonus per i docenti delle piccole isole introdotto dall'art. 25 della L. 70/2026 è uno strumento concettualmente apprezzabile ma operativamente fragile. Apprezzabile, perché riconosce in via legislativa una specificità territoriale che il sistema scolastico aveva storicamente trascurato e che merita di essere valorizzata. Fragile, perché la scrittura della norma primaria è sintetica (poche righe in una legge dedicata ad altro) e demanda al decreto attuativo la definizione di profili che dovrebbero essere più nitidi sin dalla legge pena un contenzioso prevedibile e diffuso.
Tre raccomandazioni di policy meritano di essere esplicitate. Primo: il decreto attuativo deve chiarire in modo inequivoco la nozione di "servizio effettivamente prestato", il computo degli spezzoni orari e il trattamento dei periodi di assenza normata. Senza questi chiarimenti, ogni USR interpreterà la norma diversamente e il contenzioso amministrativo sarà inevitabile. Secondo: è opportuno estendere il bonus al personale ATA (come richiesto dalla UIL Scuola), perché il disagio logistico è il medesimo e la riserva del beneficio ai soli docenti rischia di creare disparità interne ingiustificate. Terzo: il MIM dovrebbe valutare l'opportunità di applicare il bonus retroattivamente al servizio già prestato nelle piccole isole riconoscendo lo sforzo dei docenti che, prima ancora dell'incentivo, hanno scelto queste sedi per ragioni di vocazione professionale o di radicamento territoriale. La scelta attuale di applicare il bonus solo dal 2027/28 produce, di fatto, una sperequazione tra chi serve oggi nelle isole (penalizzato) e chi servirà domani (premiato).
Per i docenti delle piccole isole, e per quelli che valutano di candidarsi a queste sedi nei prossimi anni, il messaggio operativo è duplice. Da una parte, l'incentivo è reale e se ben strutturato può incidere significativamente sulla posizione in graduatoria. Dall'altra, l'operatività effettiva slitta al 2027/28 e l'applicazione concreta dipenderà dalla scrittura del DM attuativo e dalle prassi degli USR. È un cantiere normativo aperto, che richiederà nei prossimi mesi un monitoraggio attento sia delle organizzazioni sindacali, sia degli operatori professionali del settore.








