Il decreto PNRR-quater introduce un correttivo importante: gli accorpamenti del dimensionamento non penalizzeranno gli organici ATA delle scuole risultanti. Sui tavoli ministeriali, in queste settimane, lo schema del decreto attuativo che definirà gli organici 2026/27. Una misura tecnicamente apprezzabile ma politicamente discriminante: 28 milioni di euro di risorse aggiuntive solo per le regioni che hanno dimensionato autonomamente. Le quattro regioni commissariate (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna) restano al palo.

La cornice istituzionale in cui si colloca lo schema di decreto attuativo per gli organici ATA 2026/27 è il risultato di una stratificazione normativa e giurisprudenziale che merita di essere ricostruita. Dopo la stagione del contenzioso amministrativo sul dimensionamento, culminata con la sentenza della Sezione VII del Consiglio di Stato del 28 aprile 2026 (pubblicata il 18 maggio), che ha rigettato in via definitiva il ricorso della Regione Campania contro i criteri ministeriali, la riforma del PNRR è ormai pienamente operativa. Le regioni che hanno proceduto autonomamente agli accorpamenti delle istituzioni scolastiche si trovano ora di fronte alla fase successiva: quella della definizione degli organici del personale che dovrà far funzionare le scuole risultanti dagli accorpamenti.

È in questo contesto che si colloca il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 ("Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione"), convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50. Il provvedimento — comunemente denominato "decreto PNRR-quater" — interviene su numerosi aspetti dell'attuazione del PNRR; con specifico riferimento alla scuola, l'articolo 18 introduce due misure correlate che incidono direttamente sugli organici ATA delle scuole accorpate: il principio della "sterilizzazione" degli effetti del dimensionamento (c. 4) e la previsione di risorse aggiuntive (c. 4 in fine e c. 5) per supportare il personale e l'organizzazione delle scuole interessate dagli accorpamenti.

La cronologia degli atti rilevanti è utile per orientarsi nelle stratificazioni.

Per capire il senso della "sterilizzazione" occorre tornare al punto di partenza: la riduzione strutturale dell'organico di diritto ATA disposta dalla legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, c. 828). La norma ha stabilito una riduzione complessiva di 2.174 posti sul triennio 2025-2027, attuata con il D.M. n. 211 del 3 novembre 2025, che ha rivisto i criteri e i parametri per la determinazione delle dotazioni organiche ATA.

Va sottolineato che la riduzione è stata costruita con criteri molto selettivi: (a) concentrata esclusivamente sul profilo dei collaboratori scolastici (gli altri profili ATA restano fuori dal taglio); (b) circoscritta al solo secondo ciclo di istruzione (primo ciclo escluso); (c) con maggiore incidenza nei licei rispetto agli istituti tecnici e professionali, in coerenza con la diversa intensità degli spazi laboratoriali e dei servizi accessori.

È in questa cornice di riduzione strutturale, ineliminabile per via di vincoli di bilancio già fissati dalla legge che si inserisce il problema politico-organizzativo specifico del dimensionamento. Le scuole derivanti da accorpamenti non sono, sotto il profilo dell'organico ATA, la semplice somma delle scuole di provenienza. Le tabelle parametriche del DM 211/2025, applicate alla nuova istituzione, prevedono un incremento non direttamente proporzionale all'aumento della popolazione studentesca: per economie di scala assunte come ipotesi tecnica. È esattamente questo l'effetto che l'art. 18, c. 4 del D.L. 19/2026 ha voluto neutralizzare.

Il principio della sterilizzazione è semplice nella sua logica e si può rappresentare con un esempio numerico. Gli uffici del MIM, nella spiegazione resa ai sindacati, lo formulano così: "se due istituzioni scolastiche che, prese singolarmente, hanno diritto a 4 unità di personale ciascuna vengono accorpate, l'istituzione che ne risulta continuerà a riceverne almeno 8". In altri termini, 

l'accorpamento non comprime l'organico ATA della nuova istituzione; la nuova istituzione conserva, almeno per il primo anno, la somma degli organici delle scuole accorpate.

La ratio giuridica della misura è chiara: evitare che l'applicazione meccanica dei parametri ordinari alle scuole nate dagli accorpamenti produca un risultato ulteriormente penalizzante rispetto a quello già determinato dalla riduzione strutturale del DM 211/2025. Si tratta di una compensazione tecnica e non di un aumento di risorse: l'obiettivo numerico complessivo (2.174 posti in meno sul triennio) resta intatto. La deroga ai criteri ordinari, espressamente prevista dall'art. 18 c. 4, è ammessa "a condizione che il risultato resti agganciato all'obiettivo previsto dalla legge di bilancio".

L'ambito soggettivo della sterilizzazione presenta tre limitazioni esplicite che vanno conosciute, perché incidono concretamente sui movimenti del personale.

  • DSGA esclusi. I Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi sono fuori dal meccanismo di sterilizzazione: ogni istituzione scolastica autonoma anche quella risultante da accorpamento ha diritto a un solo DSGA titolare. È una conseguenza ineliminabile della natura stessa della funzione, che si lega all'autonomia giuridica dell'istituzione e non alla popolazione studentesca.
  • Funzionari e elevata qualificazione (privi di incarico DSGA) esclusi. Il personale dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione figure istituite dal nuovo ordinamento del personale pubblico ex CCNL 2019-2021 è anch'esso fuori dalla sterilizzazione quando privo di incarico DSGA. Una restrizione coerente con la natura "tecnica" della sterilizzazione: vale per i profili più operativi (collaboratori, assistenti amministrativi e tecnici), non per le figure direttive.
  • Cadenza annuale (non più triennale). Va segnalato perché modifica l'orizzonte di programmazione delle scuole che la determinazione dell'organico ATA è ora a cadenza annuale e non più triennale. Ed è proprio questo passaggio a rendere tecnicamente praticabile la deroga anche in futuro: il Ministero potrà ricalibrare gli organici di anno in anno, sempre nel rispetto del vincolo numerico complessivo. È un dato che richiede attenzione nelle scuole accorpate, perché la sterilizzazione non è garantita ex lege per il futuro ma dipende dalle scelte annuali del Ministero.

Accanto al meccanismo della sterilizzazione che opera sull'organico di diritto il decreto PNRR-quater introduce risorse finanziarie aggiuntive per supportare l'organizzazione delle scuole accorpate. Le risorse intervengono su due fronti distinti, presentati in tabella sinottica.

Il primo fronte (art. 18, c. 4, in fine) prevede 19 milioni di euro a valere sul PNRR per l'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA sull'organico di fatto (cioè ulteriori rispetto all'organico di diritto sterilizzato) fino al 30 giugno 2027. Sono risorse aggiuntive specificamente destinate a coprire i picchi organizzativi delle scuole accorpate momenti in cui il transitorio richiede uno sforzo gestionale maggiore (passaggi di consegne, integrazione di prassi diverse, riorganizzazione di archivi, gestione del patrimonio mobile e immobile).

Il secondo fronte (art. 18, c. 5) stanzia 3 milioni di euro per il 2026 e 6 milioni per il 2027 (totale 9 milioni) per ulteriori posizioni di esonero o semiesonero dall'insegnamento in favore dei docenti collaboratori del DS figure individuate dal dirigente scolastico per coadiuvarlo in attività di supporto organizzativo e didattico ai sensi del comma 83 della L. 13 luglio 2015, n. 107 (la "Buona Scuola"). Si tratta di un sostegno indiretto alle scuole accorpate: la complessità organizzativa di un'istituzione ampliata richiede maggior tempo di vicariato da parte di docenti dedicati, e lo stanziamento riconosce questa esigenza.

Il punto politicamente più delicato: l'esclusione delle regioni commissariate

C'è un dato che il pezzo originale di ItaliaOggi ("Scuole accorpate, Ata blindati" del 2 giugno 2026) tace, ma che è il vero nodo politico del provvedimento. I 28 milioni di risorse aggiuntive non sono destinati a tutte le scuole accorpate del territorio nazionale. Sono riservati esclusivamente alle scuole delle regioni che hanno adottato autonomamente il piano di dimensionamento entro i termini previsti. Restano dunque escluse le quattro regioni che per scelte politiche o per inerzia amministrativa non hanno operato il dimensionamento autonomamente e sono state commissariate dal MIM: Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna.

Si tratta di una scelta di policy premiale-punitiva: chi ha collaborato con il MIM (anche se controvoglia, come nel caso della Campania di Roberto Fico che insediatosi a fine 2025 ha proceduto al dimensionamento per evitare il commissariamento) riceve le risorse aggiuntive; chi non ha collaborato resta al palo, anche se le sue scuole vengono commissariate e dunque subiscono comunque gli accorpamenti solo per via diversa. Le organizzazioni sindacali in particolare la FLC CGIL hanno criticato duramente questa scelta, definendola "ideologica e punitiva" e contestando che "si mortificano i bisogni dei territori e si aggravano situazioni già compromesse".

Sul piano costituzionale, la scelta è discutibile ma sostenibile: il legislatore può differenziare i trasferimenti finanziari alle regioni in funzione del rispetto degli obblighi di programmazione (Corte Cost. n. 223/2023 sul dimensionamento ha aperto questa strada interpretativa). Sul piano politico, è una mossa che acuisce le tensioni Stato-regioni e rischia di produrre paradossalmente un'attuazione disomogenea della riforma, con scuole accorpate in regioni commissariate che opereranno con organici di diritto ridotti e senza il supporto delle risorse aggiuntive.

Il caso della Regione Campania che abbiamo già trattato nel pezzo del 26 maggio scorso commentando la sentenza CdS assume ora rilevanza paradigmatica anche sul fronte degli organici ATA. La cronologia merita di essere rimessa a fuoco.

  • Fase 1 (2024-2025): la via del ricorso. La giunta di Vincenzo De Luca aveva impugnato i criteri ministeriali davanti al TAR Campania, ottenendo la sentenza favorevole n. 6842/2025 (21 ottobre 2025). Il MIM aveva appellato al Consiglio di Stato e in attesa del merito aveva ottenuto la sospensione della sentenza.
  • Fase 2 (novembre 2025-gennaio 2026): l'insediamento di Fico. Roberto Fico viene eletto Presidente Regione Campania il 24 novembre 2025 e si insedia a fine dicembre. Si trova davanti a una scelta strategica: continuare la battaglia legale del predecessore o cambiare strada. Sceglie la seconda opzione, e con la delibera della prima Giunta del 27 gennaio 2026 procede autonomamente al dimensionamento (23 accorpamenti complessivi).
  • Fase 3 (aprile-maggio 2026): conferma giudiziale. La sentenza del CdS del 28 aprile 2026 conferma in via definitiva i criteri ministeriali, dando torto sostanziale alla strategia di ricorso di De Luca. La scelta di Fico politicamente difficile ma giuridicamente preveggente risulta retrospettivamente vincente.
  • Fase 4 (giugno 2026): la fruizione delle risorse PNRR. La Campania rientra ora proprio in virtù del dimensionamento autonomo tra le regioni "virtuose" beneficiarie dei 28 milioni di risorse aggiuntive del decreto PNRR-quater. È il paradosso più significativo della vicenda: la regione che inizialmente aveva contestato il dimensionamento ne diventa, in poche stagioni, beneficiaria delle risorse aggiuntive previste per le regioni che lo hanno attuato.

La parabola del caso Campania illustra un fenomeno più generale che merita una riflessione politica. Il sistema PNRR con i suoi vincoli temporali stringenti e con la sua milestone M4C1-5 sul dimensionamento ha di fatto neutralizzato lo spazio politico per il dissenso strutturato delle Regioni. Chi ha cercato di opporsi con strumenti politici (commissariamento) o giudiziari (ricorsi) ha alla fine perso su entrambi i fronti, e ha anche perso le risorse aggiuntive destinate a chi collaborava. La Campania di Fico al di là delle valutazioni politiche sulla scelta ha capito questo punto di sistema e ha cambiato strategia in tempo utile.

Per le scuole risultanti dagli accorpamenti, in particolare per quelle delle regioni "virtuose" che potranno fruire delle risorse aggiuntive, la fase attuativa che si apre richiede una serie di azioni che è opportuno strutturare sin d'ora.

  • Verifica del proprio organico di diritto post-sterilizzazione. Le scuole devono attendere il decreto ministeriale 2026/27 e, al momento della sua emanazione, verificare puntualmente che l'applicazione della sterilizzazione abbia effettivamente garantito la conservazione della somma degli organici delle scuole accorpate. In caso di scostamento, è opportuna una segnalazione formale all'USR competente per le opportune verifiche.
  • Domanda di accesso alle risorse aggiuntive ATA. I 19 milioni per gli incarichi temporanei sull'organico di fatto saranno ripartiti dal MIM con apposito decreto, sulla base dei criteri collegati agli accorpamenti e ai piani regionali adottati. Le scuole accorpate dovranno presentare istanza di accesso secondo le modalità che il DM stabilirà, un percorso amministrativo che le segreterie devono preparare per essere pronte al momento dell'apertura della procedura.
  • Pianificazione degli esoneri/semiesoneri docenti collaboratori. Lo stanziamento di 3+6 milioni per i collaboratori del DS ex c. 83 L. 107/2015 va calibrato sulle reali esigenze organizzative dell'istituzione accorpata. Il DS dovrebbe individuare le figure dei collaboratori (di norma due: il vicario e il secondo collaboratore, integrati eventualmente da referenti di plesso) e definire il loro carico di esonero/semiesonero in funzione del fabbisogno effettivo. L'individuazione richiede consultazione del Collegio Docenti.
  • Ridefinizione della struttura organizzativa interna. L'accorpamento richiede una revisione del piano di organizzazione interna: aree di intervento del personale ATA, plessi associati, modalità di gestione del patrimonio. È opportuno predisporre un piano di transizione di 12-24 mesi che accompagni la fase di consolidamento della nuova istituzione, con tappe verificabili e con coinvolgimento del personale e dei rappresentanti sindacali RSU.
  • Attenzione alla mobilità del personale. Gli esiti dei trasferimenti del personale ATA per il 2026/27 sono attesi per il 4 giugno 2026 (data annunciata dal MIM). Le scuole accorpate devono prestare attenzione al fatto che i movimenti di mobilità particolarmente per il personale di ruolo possono determinare assetti organizzativi diversi da quelli pianificati durante la fase di accorpamento. La gestione coordinata DS-DSGA-USR è essenziale in questa fase.

Il decreto PNRR-quater, con l'art. 18 sulla sterilizzazione e sulle risorse aggiuntive, costituisce un correttivo apprezzabile alla riforma del dimensionamento. Riconosce un punto evidente: le scuole accorpate non possono essere trattate come la somma matematica delle scuole di provenienza, perché la complessità organizzativa di un'istituzione ampliata richiede risorse di transizione che gli ordinari criteri parametrici non riescono a cogliere.

Sul piano politico, la misura presenta tuttavia due profili di forte criticità. Primo: la riserva delle risorse alle sole regioni "virtuose" (autodimensionate) crea una doppia discriminazione politica, perché premia chi ha collaborato con il governo di centrodestra; operativa, perché penalizza le scuole delle regioni commissariate che, comunque, devono fronteggiare la stessa fase di accorpamenti senza poter contare sulle risorse aggiuntive. Secondo: il carattere temporaneo e annuale della sterilizzazione (il MIM potrà rivedere i criteri di anno in anno) lascia le scuole accorpate in una condizione di incertezza sul medio periodo. Non è una garanzia strutturale; è una concessione politica reiterabile. Per le scuole risultanti dagli accorpamenti, è opportuno pianificare l'organizzazione interna ipotizzando anche scenari di restringimento futuro.

Sul piano della responsabilità di sistema, il caso illustra una verità importante. In un sistema istituzionale fortemente vincolato dal PNRR, le politiche di opposizione frontale rischiano di tradursi in danni concreti per i territori sotto forma di perdita di risorse, di tempi più stretti per gli adempimenti, di commissariamento e di esclusione dai benefici previsti per chi collabora. La capacità di leggere il vincolo politico-amministrativo e di adattare la strategia in funzione del benessere effettivo delle scuole è oggi per i decisori regionali una delle qualità più importanti. Fico l'ha capito; chi non ha avuto la stessa intuizione paga ora il prezzo dell'esclusione dalle risorse aggiuntive.

Per i dirigenti scolastici, i DSGA e gli avvocati che assistono le scuole, il quadro che emerge è denso di implicazioni operative. Dal lato delle scuole "virtuose": occorre attivarsi prontamente per fruire delle risorse aggiuntive, predisponendo la documentazione necessaria e i piani di utilizzo. Dal lato delle scuole "commissariate": occorre attivare interlocuzioni con il commissario di nomina ministeriale per verificare se siano possibili soluzioni operative alternative anche se, allo stato della legislazione, le risorse aggiuntive restano formalmente precluse. Resta aperto un possibile fronte di contenzioso: le singole scuole o le associazioni di rappresentanza potrebbero impugnare il decreto attuativo nella parte in cui esclude le regioni commissariate dalle risorse aggiuntive, sostenendo che la discriminazione produce un trattamento ingiustificatamente sperequato. È un terreno che merita attenzione professionale nei prossimi mesi.

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