Nel commentare il decreto-legge sulla scuola approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre 2026, avevamo segnalato che la disposizione sul Piano educativo individualizzato meritava un'analisi autonoma, perché poteva incidere sulle garanzie procedimentali riconosciute alle famiglie nel GLO. Il quadro che emerge dalle prime ricostruzioni del testo conferma quell'impressione. L'intervento sull'art. 7 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 non si limita a semplificare gli adempimenti, come annunciato dal Ministro in conferenza stampa. Modifica i tempi di redazione del PEI, la natura della determinazione del GLO sul monte ore di sostegno e le condizioni di validità delle sedute. perché sto cercando di rimanere "al passo coi tempi" senza slogarmi le caviglie, ma anche perché adoro quando ci si impegna per scegliere così bene i nomi dei siti ahaha - il mio sito web personale si chiama ammartaggio (mi chiamo marta).

Anche qui vale la premessa consueta: alla data in cui scriviamo il decreto non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e secondo la stampa è ancora all'esame del Quirinale per l'emanazione. Le considerazioni che seguono si fondano sulle ricostruzioni del testo approvato e andranno verificate sulla formulazione ufficiale.

Il nuovo calendario del PEI

Nell'assetto vigente il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno per gli alunni che ne sono privi, e in via definitiva, di norma, entro ottobre. Il D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, come risultante dopo la nota vicenda giurisdizionale che lo ha interessato, colloca a fine giugno la verifica finale con la proposta del fabbisogno di risorse per l'anno successivo.

Il decreto costruisce un sistema a due binari. Per gli alunni di nuova iscrizione o con nuova certificazione rimane la sequenza attuale: PEI provvisorio entro giugno e PEI definitivo entro metà ottobre. Per gli alunni già certificati e già inseriti, invece, il PEI sarà redatto in via definitiva già entro giugno. Nelle prime settimane di ottobre resterà solo una finestra per aggiornamenti e correttivi.

L'obiettivo è evidente: consentire il calcolo dell'organico di sostegno, compresi i posti in deroga, prima della pausa estiva, sulla base di fabbisogni già cristallizzati. Il prezzo è altrettanto chiaro. Il PEI per l'anno successivo viene definito quando spesso non sono ancora noti la classe di destinazione, il team docente e, nei passaggi di grado, la stessa scuola che lo attuerà.

Il GLO «definisce» il monte ore

Il secondo profilo riguarda la quantificazione delle ore. Secondo le ricostruzioni, il GLO non si limiterà più a proporre il fabbisogno di ore di sostegno, ma lo definirà, con adeguata motivazione. La revisione sarà ammessa solo in presenza di elementi di novità significativi nel percorso di crescita dell'alunno, ferma restando la base costituita dall'accertamento della condizione di disabilità e dal profilo di funzionamento redatto secondo i criteri ICF.

Il passaggio dalla proposta alla definizione non è solo lessicale. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il PEI, una volta adottato, individua il contenuto concreto del diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità. Da qui la conseguenza, affermata a partire da Cass., Sez. Un., n. 25011/2014 e ribadita da Cass., Sez. Un., n. 25101/2019: la mancata o insufficiente attribuzione delle ore previste non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma può integrare una discriminazione indiretta ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, tutelabile davanti al giudice ordinario. Una norma che attribuisce espressamente al GLO il potere di definire il monte ore, con obbligo di motivazione, rafforza questa impostazione. Il fabbisogno indicato nel PEI diventa ancora più chiaramente il parametro rispetto al quale verificare la condotta dell'amministrazione.

Meno lineare è l'inciso che, secondo le ricostruzioni, subordina la continuità oraria nel passaggio da un anno all'altro all'assegnazione dell'organico. Letto isolatamente, potrebbe suggerire che la quantificazione del GLO ceda di fronte alle disponibilità di organico. Una lettura di questo tipo non sarebbe però compatibile con la giurisprudenza costituzionale. Già con la sentenza n. 80 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i limiti rigidi all'attivazione dei posti in deroga. Con la sentenza n. 275 del 2016 ha affermato che la garanzia dei diritti incomprimibili dello studente con disabilità incide sul bilancio, e non il contrario. La stampa riferisce inoltre di pronunce più recenti, di giudici amministrativi e della Cassazione, che avrebbero confermato questa linea anche sotto il profilo della responsabilità dei dirigenti che non richiedano tempestivamente i posti in deroga. Ne verificheremo gli estremi e il contenuto sui testi integrali. In attesa del testo ufficiale, l'inciso sembra quindi da leggere come un riferimento al procedimento di assegnazione delle risorse, non come un limite al diritto. Resta ferma la responsabilità del dirigente scolastico di attivare gli strumenti necessari a coprire il fabbisogno definito nel PEI.

La validità del GLO senza la componente sanitaria

La novità più rilevante sul piano del contenzioso riguarda la composizione del GLO. L'art. 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che il gruppo operi con la partecipazione dei docenti, dei genitori e delle figure professionali interne ed esterne, con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. La prassi conosce bene l'assenza cronica degli specialisti delle ASL alle sedute. Una parte della giurisprudenza amministrativa ha ritenuto viziato il PEI adottato senza l'apporto della componente sanitaria, soprattutto quando la quantificazione delle risorse si discostava dalle indicazioni del profilo di funzionamento.

Il decreto interviene su questo punto: secondo le ricostruzioni, la prova dell'avvenuta convocazione basterà a rendere valida la seduta. Il vizio procedurale fondato sulla mancata partecipazione dell'ASL perde così gran parte della sua portata. Per le scuole l'onere si sposta sulla documentazione della convocazione, che converrà effettuare con modalità idonee a fornirne prova certa.

La scelta sposta però il peso della valutazione sul team docente. La revisione del monte ore richiede elementi di novità significativi nel percorso di crescita dell'alunno. Quando lo specialista non partecipa, questi elementi dovranno essere accertati e motivati dai docenti e dalla famiglia, sulla base del profilo di funzionamento e della documentazione disponibile. Il rischio è che la semplificazione produca PEI formalmente inattaccabili ma poveri di motivazione clinica. La tenuta del provvedimento si giocherà allora sul piano sostanziale: coerenza tra quantificazione e profilo di funzionamento, adeguatezza della motivazione, confronto con il fabbisogno dell'anno precedente.

Le ricadute pratiche per famiglie e scuole

Per le famiglie il GLO di giugno diventa, per gli alunni già certificati, il momento decisivo dell'anno. La finestra di ottobre, stretta e limitata ai correttivi, non consentirà di rimettere in discussione una quantificazione non condivisa. Sarà quindi essenziale partecipare alla seduta con la documentazione aggiornata e chiedere che nel verbale siano riportate con precisione le proprie osservazioni e le eventuali richieste di ore diverse da quelle approvate. Queste osservazioni potranno rivelarsi determinanti in un successivo giudizio.

Per le scuole il nuovo sistema richiede una programmazione più anticipata delle sedute, una documentazione rigorosa delle convocazioni e, soprattutto, motivazioni puntuali sulle ore definite. Se il GLO quantifica con cura il fabbisogno reale dell'alunno, ha svolto il proprio compito. Spetterà poi al dirigente richiedere all'Ufficio scolastico regionale le risorse necessarie, anche in deroga.

Una valutazione d'insieme

La disposizione persegue un obiettivo condivisibile: stabilizzare le assegnazioni del sostegno e anticipare la programmazione dell'organico, riducendo le incertezze di inizio anno. Contiene anche un elemento potenzialmente favorevole alle famiglie, cioè il riconoscimento esplicito del potere del GLO di definire il monte ore con motivazione. Al tempo stesso restringe gli spazi di revisione e attenua il presidio della componente sanitaria. In sede di conversione sarebbe opportuno chiarire due aspetti: il significato dell'inciso sull'assegnazione dell'organico, per evitare letture incompatibili con la giurisprudenza costituzionale, e i criteri per individuare gli elementi di novità che consentono la revisione. 

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