Con la nota n. 2142 del 20 maggio 2026 il Ministero ha lanciato la nuova sezione web dedicata alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo. Più che una novità di policy, è una iniziativa di sistematizzazione operativa di una disciplina già pienamente in vigore dopo la riforma del 2024. Un'analisi del portale, dei suoi contenuti, e soprattutto degli adempimenti che la legge impone già oggi alle scuole italiane, troppo spesso disattesi.

Con la nota AOODGSIP n. 2142 del 20 maggio 2026 emessa dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato il lancio della nuova sezione del sito istituzionale dedicata al tema di bullismo e cyberbullismo, denominata "Bullismo e Cyberbullismo Cosa sono, come riconoscerli, cosa fare" e accessibile all'indirizzo www.istruzione.it/bullismo-e-cyberbullismo/index.html. Lo spazio digitale, secondo la presentazione ministeriale, si offre come "strumento di informazione e confronto tra le scuole, utile alla costruzione di ambienti scolastici accoglienti, sicuri e inclusivi, orientati alla promozione della cultura del rispetto".

Il portale è organizzato in tre sezioni principali, ciascuna indirizzata a un pubblico specifico.

  • Sezione "Fare Rete". Raccoglie le buone pratiche della scuola italiana per la prevenzione e il contrasto. Sono presenti 21 progetti uno per ogni regione e provincia autonoma destinati a essere aggiornati periodicamente per offrire modelli replicabili su scala nazionale. La logica è quella della mappatura e diffusione delle esperienze, in modo coerente con la più ampia strategia della SAFI sulla valorizzazione delle buone pratiche didattiche e formative.
  • Sezione "Per le scuole". Indica le "azioni prioritarie dettate dalla normativa vigente" e gli interventi consigliati per gestire e prevenire i casi all'interno degli istituti. È la sezione di taglio operativo, rivolta a dirigenti scolastici, docenti referenti e personale ATA.
  • Sezione "Per famiglie e studenti". Dedicata al riconoscimento precoce dei fenomeni, con strumenti pratici per favorire un uso consapevole e positivo delle tecnologie digitali. Taglio divulgativo, con attenzione anche al linguaggio dei più giovani.

Il sito ospita inoltre una raccolta dei principali strumenti normativi e regolamentari nazionali e internazionali che disciplinano la materia, e si chiude con un invito alle scuole "ad assicurare la massima diffusione di questo nuovo strumento educativo". Il Ministero, in sostanza, propone il portale come riferimento informativo nazionale, attorno al quale orientare l'attività di prevenzione e formazione delle scuole italiane.

Va detto con chiarezza, perché alcune cronache di settore lo presentano in modo fuorviante: il portale non introduce alcuna novità sostanziale di policy. Costituisce, piuttosto, uno strumento di sistematizzazione informativa di una disciplina che è già pienamente in vigore e che, per la verità, è stata oggetto di un significativo aggiornamento normativo proprio due anni fa, con un'eco mediatica inferiore a quella che il tema avrebbe meritato.

La cornice giuridica attualmente vigente quella che ogni istituzione scolastica italiana è tenuta ad applicare al 27 maggio 2026 si articola in quattro livelli normativi sovrapposti che vale la pena richiamare in modo sistematico.

Il passaggio normativo più importante è senza dubbio quello operato dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, entrata in vigore il 14 giugno 2024. Fino a quella data, la legge speciale italiana copriva soltanto il fenomeno del cyberbullismo: le condotte vessatorie "in presenza" il bullismo "classico" del cortile e dei corridoi restavano governate, dal punto di vista degli adempimenti scolastici, dalle regole generali della disciplina degli studenti e dal Patto di Corresponsabilità Educativa. Con la L. 70/2024 questa distinzione viene meno: le scuole devono ora gestire in modo unitario e con le stesse procedure sia il bullismo "fisico" sia quello digitale. È un'estensione di ambito applicativo che cambia radicalmente la portata degli adempimenti.

Va detto con altrettanta chiarezza anche perché è il rovescio della medaglia che la nota ministeriale di lancio del portale non esplicita: una larga parte delle scuole italiane non ha ancora pienamente recepito gli adempimenti imposti dalla L. 70/2024. Il fatto che molti istituti continuino a richiamarsi alle sole Linee di Orientamento del 2021 non aggiornate alla luce della legge è un dato di realtà che la nuova iniziativa ministeriale dovrebbe contribuire a sanare.

La tabella che segue ricostruisce in modo sintetico gli adempimenti formali che ogni istituzione scolastica italiana statale e paritaria è tenuta ad attuare al maggio 2026, con specifica indicazione delle fonti normative di riferimento.

Tre adempimenti meritano un focus particolare

Tra gli otto adempimenti elencati, tre sono particolarmente sottovalutati e meritano un commento puntuale, perché sulla base dell'esperienza professionale sono quelli che le scuole gestiscono in modo più approssimativo.

  • Il codice interno d'istituto. La L. 70/2024 ha introdotto, con il nuovo comma 2-bis dell'art. 4 della L. 71/2017, l'obbligo per ogni istituto di adottare "un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo". Si tratta di un documento autonomo e distinto non confondibile con il Regolamento d'Istituto, il PTOF o il Patto di Corresponsabilità — che deve definire procedure interne specifiche, modalità di segnalazione, ruoli di intervento, sistema sanzionatorio e azioni di supporto. Molte scuole italiane, a un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge, non hanno ancora adottato il codice.
  • Il tavolo permanente di monitoraggio. Sempre il nuovo comma 2-bis impone l'istituzione di un "tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore". È un organismo collegiale specifico — non sovrapponibile a Consiglio di Istituto, GLI, o altri organi collegiali la cui composizione "plurale" (studenti + insegnanti + famiglie + esperti esterni) è elemento qualificante. Le scuole devono formalizzarne la composizione con apposito atto deliberativo, definirne le periodicità delle riunioni, redigere verbali, condividere reportistica con la dirigenza.
  • L'informativa alle famiglie e l'attivazione delle procedure. L'art. 5 della L. 71/2017, come modificato dalla L. 70/2024, prevede che "il dirigente scolastico che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale". È un obbligo personale del DS, che scatta automaticamente in caso di conoscenza dei fatti anche per via informale. La mancata attivazione delle procedure può configurare responsabilità disciplinare ed eventualmente penale (omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., in casi limite).

Una considerazione che merita di essere ribadita: il bullismo e il cyberbullismo non sono, di per sé, autonomi titoli di reato nel nostro ordinamento. Sono fenomeni sociali ed educativi che possono caso per caso integrare diverse fattispecie penali a seconda delle condotte concrete: percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), molestie (art. 660 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori-stalking (art. 612-bis c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p., il c.d. "revenge porn"), violenza privata (art. 610 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) solo per citare le più frequenti.

La L. 71/2017 ha però introdotto uno strumento specifico: il procedimento di ammonimento del Questore (art. 7 L. 71/2017). Si tratta di un istituto amministrativo, non penale, utilizzabile per i minorenni autori di condotte di cyberbullismo (esteso, dopo la L. 70/2024, anche a condotte di bullismo "fisico"): il Questore convoca il minore con il genitore esercente la responsabilità genitoriale e gli rivolge un ammonimento formale, salvo che il fatto costituisca reato (in quel caso, si procede con la giustizia ordinaria). È uno strumento di intervento precoce che le scuole, le famiglie e le vittime possono attivare anche autonomamente.

Per il dirigente scolastico e qui c'è un punto operativo importante si pone un obbligo di valutazione caso per caso. Quando l'evento viene a conoscenza, il DS deve distinguere: se il fatto integra reato, scatta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria ex art. 331 c.p.p. (denuncia obbligatoria del pubblico ufficiale); se il fatto non costituisce reato, il DS applica le procedure delle linee di orientamento e se appropriato  può suggerire alla famiglia della vittima la richiesta di ammonimento del Questore. La valutazione è delicata e in casi dubbi richiede consulenza legale tempestiva.

Un aspetto che le cronache di settore tendono a ignorare e che merita un'attenzione particolare per il pubblico delle scuole, dei DS e dei DPO è il delicato intreccio tra la disciplina antibullismo e quella della privacy. L'esperienza professionale dimostra che proprio le segnalazioni di bullismo e cyberbullismo sono fra le situazioni più rischiose sotto il profilo del trattamento dei dati personali, perché coinvolgono dati di salute, dati di minori, dati relativi a procedimenti disciplinari categorie tutte ad altissima sensibilità.

Le insidie ricorrenti sono almeno tre. Primo: gestione delle comunicazioni interne. Le segnalazioni di episodi vanno trasmesse con strumenti adeguati (canali chiusi, autorizzazione mirata al trattamento), non con email "a pioggia" o circolari pubblicate sul sito d'istituto. Il rischio di violare il GDPR è altissimo, come dimostra la giurisprudenza del Garante (vedi il recente provvedimento n. 112 del 26 febbraio 2026 su orari e assenze docenti, ma anche il n. 307 del 29 aprile 2026 sull'IC di Montelibretti). Secondo: utilizzo di materiale come prova. Screenshot di conversazioni, immagini, registrazioni audio prodotti per documentare gli episodi devono essere gestiti con la massima cura, con accesso limitato ai soggetti autorizzati. Terzo: informativa alle famiglie. L'art. 5 della L. 71/2017 impone l'informativa, ma il contenuto e la forma di tale informativa devono essere bilanciati con la privacy degli altri minori coinvolti un equilibrio non sempre facile da trovare.

Il portale ministeriale non affronta questi profili in modo sistematico e questo è uno dei limiti che la sezione operativa per le scuole presenta. La gestione di un caso di bullismo richiede un'integrazione costante tra normativa antibullismo, GDPR, normativa disciplinare degli studenti, eventuale segnalazione penale: ciascun fronte ha proprie procedure che vanno coordinate.

Più che invitare le scuole a "diffondere il portale"  come fa la nota ministeriale è utile proporre alle istituzioni scolastiche un'agenda operativa concreta da attuare entro l'autunno 2026, in vista del nuovo anno scolastico. Cinque sono i fronti su cui intervenire.

  • Audit di compliance L. 70/2024. Ogni scuola dovrebbe condurre, entro l'estate, un audit interno sui propri documenti istituzionali (PTOF, Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità, codice di comportamento del personale) per verificare la conformità alla L. 70/2024. È sufficiente una verifica documentale, da affidare al referente d'istituto in coordinamento con il DPO.
  • Adozione del codice interno. Le scuole che non l'hanno ancora fatto devono predisporre il codice interno previsto dall'art. 4, c. 2-bis della L. 71/2017 introdotto dalla L. 70/2024. Il documento può essere strutturato sulla base delle Linee di Orientamento 2021 e della miglior prassi in cinque sezioni: definizioni, prevenzione, segnalazione, procedimento interno, supporto alle vittime e ai responsabili.
  • Istituzione formale del tavolo permanente. Va deliberato con apposito atto del Consiglio di Istituto, con definizione di: composizione nominativa (in proporzione plurale), calendario delle riunioni (almeno trimestrale), modalità di verbalizzazione, rapporto reportistico con la dirigenza. Il tavolo non è un'opzione: è un obbligo.
  • Aggiornamento del Registro dei trattamenti. I trattamenti di dati connessi alla gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo vanno censiti nel Registro ex art. 30 GDPR, con specificazione di base giuridica, categorie di dati, destinatari, tempi di conservazione, misure di sicurezza adottate. La predisposizione va concordata con il DPO.
  • Formazione dei docenti. La formazione del personale è prevista dalla L. 71/2017 ed è ribadita dalla L. 70/2024. Una sola sessione informativa annuale non basta: occorre una vera formazione professionale, articolata su definizioni, riconoscimento dei segnali, procedure di intervento, gestione del rapporto con vittime e responsabili, raccordo con servizi territoriali. Tema su cui le scuole possono attingere alle proposte degli enti accreditati e ai progetti del territorio (CTS, ASL, associazioni qualificate).

Il portale del MIM annunciato con la nota n. 2142/2026 ha come si è detto più il valore di un atto di sistematizzazione comunicativa che di un'iniziativa con autonoma capacità innovativa. È utile, e va apprezzato, lo sforzo di mettere a disposizione di scuole, famiglie e studenti un punto di riferimento informativo unico, tematicamente coerente, periodicamente aggiornato. Non sostituisce però né l'obbligo di studio della normativa primaria, né gli adempimenti specifici che la L. 70/2024 ha posto a carico delle istituzioni scolastiche.

Per i dirigenti scolastici, il messaggio operativo è doppio. Sul piano sostanziale, la disciplina del bullismo e del cyberbullismo è oggi più organica e cogente di quanto la cornice del 2017 lasciasse intendere: si applica al bullismo fisico, prevede un sistema di documenti d'istituto specifici (codice interno, tavolo permanente), assegna al DS un obbligo personale di attivazione delle procedure. Sul piano della responsabilità, la mancata attuazione degli adempimenti particolarmente in presenza di episodi documentati che il DS "avrebbe dovuto conoscere" può configurare profili di responsabilità che vanno oltre quella amministrativa, fino a toccare la responsabilità penale per omissione di atti d'ufficio.

Per gli avvocati e i consulenti che assistono le scuole, il quadro 2024-2026 costituisce un terreno di lavoro denso. Predisposizione del codice interno, formalizzazione del tavolo permanente, redazione di modelli di informativa alle famiglie, gestione integrata della segnalazione disciplinare e penale, coordinamento con il DPO sui profili privacy: sono attività che vanno strutturate in modo professionale, evitando approssimazioni che di fronte a un eventuale contenzioso si tradurrebbero in responsabilità per le scuole. Il portale del MIM è un punto di partenza utile; non può essere come a volte sembra essere percepito la soluzione che esonera dall'investimento professionale serio.

Resta sullo sfondo una considerazione di sistema. Bullismo e cyberbullismo non sono fenomeni che si combattono con un portale informativo o con un adempimento formale. Sono fenomeni che si affrontano con il lavoro quotidiano delle scuole un lavoro fatto di formazione del personale, di vicinanza ai ragazzi, di alleanza con le famiglie, di interlocuzione con le istituzioni territoriali, di costruzione paziente di una cultura del rispetto. La normativa fornisce gli strumenti; il portale del MIM offre i riferimenti operativi; ma il lavoro educativo concreto rimane come sempre affidato all'intelligenza delle singole comunità scolastiche. È questa, alla fine, la più importante delle "buone pratiche" che il portale ministeriale potrà raccogliere e diffondere.

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