Dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato dell'obbligo amministrativo introdotto dal D.M. 5/2021 e dopo l'intervento legislativo del D.L. 127/2025, il Ministero ha presentato ai sindacati lo schema di ordinanza che ridefinisce la disciplina dei passaggi tra indirizzi nella secondaria superiore. Per il biennio basterà un colloquio, per il triennio resta l'esame integrativo, mentre la filiera 4+2 introduce regole specifiche di intransitabilità in uscita. Un'analisi dei contenuti, dei principi giuridici sottostanti e delle questioni rimaste aperte.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato alle organizzazioni sindacali, nei primi giorni di questa settimana, lo schema di Ordinanza Ministeriale che ridefinisce le modalità di svolgimento degli esami integrativi nei passaggi tra diversi indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di un provvedimento tecnicamente atteso e politicamente sensibile, che chiude un ciclo durato due anni di vuoto regolatorio aperto da una sentenza del Consiglio di Stato la n. 3250 del 9 aprile 2024 e che si inserisce in un assetto normativo profondamente modificato dal D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito in legge il 30 ottobre 2025 (L. 164/2025).
Per cogliere il significato dello schema di ordinanza è essenziale ricostruire l'intero arco normativo che ha portato a questa stagione. Le cronache di settore presentano in genere lo schema come una semplice operazione tecnica; in realtà si tratta dell'atto conclusivo di una vicenda giuridica di una certa portata teorica che ha coinvolto la riserva di legge in materia di esami scolastici, l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la flessibilità dei percorsi formativi nell'ambito del secondo ciclo.
Il punto di svolta giuridico è costituito dalla sentenza della Sezione VII del Consiglio di Stato del 9 aprile 2024, n. 3250. La pronuncia trae origine da un appello proposto dalla società Leonardo Da Vinci S.r.l. gestore di complessi scolastici paritari di secondo grado in Lombardia contro la sentenza TAR Lazio n. 5847/2022 che aveva respinto il suo ricorso avverso l'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2021, n. 5. La società ricorrente operava da anni un proprio modello didattico fondato su "lezioni integrative" e "verifiche personalizzate" per i passaggi tra indirizzi, e contestava la legittimità dell'obbligo generalizzato di esami integrativi introdotto dal D.M.
Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l'appello, fondando la decisione su tre passaggi argomentativi di rilievo sistematico. Primo: gli esami scolastici, nell'ordinamento italiano, sono coperti da riserva di legge in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 33 della Costituzione. Secondo: l'abrogazione espressa dell'art. 192, c. 2, del D.Lgs. 297/1994 operata dall'art. 31, c. 2, del D.Lgs. 226/2005 ha rimosso dall'ordinamento la base legislativa degli esami integrativi, non casualmente né per dimenticanza, ma in attuazione di una volontà legislativa coerente. Terzo: l'art. 1, c. 7, del D.Lgs. 226/2005 ha sancito espressamente "la possibilità di passaggi di studenti tra classi corrispondenti dei diversi corsi di studio, senza appositi esami". Pertanto il Ministero non poteva reintrodurre per via amministrativa un istituto coperto da riserva di legge ed espressamente abrogato per scelta del legislatore.
L'effetto della sentenza è stato immediato e dirompente. Per l'anno scolastico 2024/2025, le scuole italiane hanno operato in un regime di lacuna normativa: gli esami integrativi non potevano essere richiesti, ma non era chiaro quale procedimento dovesse essere adottato per garantire la verifica delle conoscenze degli studenti in passaggio tra indirizzi diversi. Molte scuole, con il supporto delle associazioni di rappresentanza, hanno adottato soluzioni ad hoc basate sulla propria autonomia (D.P.R. 275/1999) colloqui informali, lezioni integrative, verifiche personalizzate senza che esistesse un riferimento normativo unitario. È in questo contesto che il legislatore ha ritenuto necessario intervenire con un provvedimento d'urgenza.
Il vuoto normativo è stato colmato con il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 ("Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026"), ha modificato l'art. 1, c. 7, del D.Lgs. 226/2005 reintroducendo per legge gli esami integrativi. Il D.L. è stato convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164, che ha consolidato la nuova disciplina.
Il testo della disposizione, nella sua formulazione vigente, recita testualmente: "A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi".
Il testo si presta a tre osservazioni di carattere giuridico. La prima è che la formulazione adottata risolve formalmente la questione della riserva di legge, ma è molto sintetica: il legislatore ha demandato all'ordinanza ministeriale tutta la disciplina operativa, riproducendo di fatto lo schema generale "fonte primaria sintetica + atto secondario di dettaglio" che la sentenza n. 3250/2024 aveva criticato. È una scelta politicamente difendibile (la riserva è soddisfatta), ma giuridicamente delicata (la giurisprudenza richiede che la riserva di legge sia sostanziale, non solo formale).
La seconda osservazione è che il testo limita l'obbligo di esame integrativo al "terzo anno" in poi, lasciando libero il biennio. È una scelta coerente con la natura delle classi del biennio (anno scolastico 2025-2026 della scuola secondaria di secondo grado), nelle quali la specificità dell'indirizzo è ancora limitata e il legislatore ha voluto facilitare il ripensamento della scelta. È peraltro la scelta che la stessa sentenza n. 3250/2024 sembrava sollecitare quando affermava che "la scelta del percorso non può cristallizzarsi in adolescenza".
La terza osservazione è che il testo non disciplina espressamente la filiera 4+2 della formazione tecnologico-professionale, che come si vedrà nel paragrafo successivo è oggetto di una disciplina speciale costruita dallo schema di ordinanza ministeriale sulla base di altre norme primarie (D.L. 144/2022 art. 25-bis come modificato dal D.L. 127/2025; D.M. 269/2024; D.M. 221/2025). Quest'estensione dell'ambito applicativo dell'ordinanza è uno dei punti contestati dalla FLC CGIL nell'incontro al MIM, sotto il profilo della legittimità sostanziale.
Sulla base delle informazioni rese disponibili dai sindacati partecipanti all'informativa al MIM (Dirigenti Scuola e FLC CGIL hanno entrambi pubblicato resoconti dettagliati), lo schema di ordinanza ministeriale articola la disciplina dei passaggi tra indirizzi su sei fattispecie distinte.
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Fascia / percorso |
Modalità di passaggio |
Note operative |
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1° anno (classe prima) |
Iscrizione libera all'indirizzo prescelto |
Non si pone il problema (immatricolazione) |
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Biennio (1°-2° anno) |
Passaggio mediante COLLOQUIO presso istituzione scolastica di destinazione |
NESSUN esame integrativo formale; richiesta di passaggio entro il 31 gennaio |
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Triennio (3°, 4°, 5° anno) |
Passaggio mediante ESAME INTEGRATIVO obbligatorio |
Su materie/discipline non presenti nel percorso di provenienza; sessione unica prima dell'inizio delle lezioni |
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Filiera 4+2 — biennio |
Passaggi flessibili tra percorsi 4+2 e quinquennali |
Da quinquennale a 4+2: serve valutazione positiva del Consiglio di Classe della ricevente con verifica correlazione programmi |
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Filiera 4+2 — triennio |
Da 4+2 a quinquennale ordinario: esame integrativo obbligatorio |
Da quinquennale ordinario a 4+2: PASSAGGIO NON CONSENTITO |
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Percorsi sperimentali quadriennali (preesistenti) |
Esclusione esami integrativi |
Mantenuta la disciplina precedente al D.L. 127/2025 |
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Istruzione di secondo livello degli adulti (CPIA) |
Esclusione esami integrativi |
Mantenuta la disciplina precedente al D.L. 127/2025 |
Per il biennio della secondaria di secondo grado, il passaggio da un indirizzo a un altro avviene mediante un colloquio presso l'istituzione scolastica di destinazione, con la funzione esplicita di "rilevazione delle carenze formative" con riferimento alle discipline non presenti nel percorso di provenienza. È una soluzione tecnicamente equilibrata: non si tratta di un esame (non scatta dunque la riserva di legge sub specie di art. 33 Cost., né è prevista una sessione formale con commissione), ma di una procedura di verifica orientativa che consente alla scuola ricevente di programmare eventuali interventi di sostegno didattico per lo studente in ingresso.
La richiesta di passaggio deve essere presentata entro il 31 gennaio. È un termine che lo schema qualifica come "regolamentare e vincolante su tutto il territorio nazionale", ed è un punto operativo importante per le segreterie scolastiche, che dovranno gestire una finestra temporale unica e armonizzata a livello nazionale. Il termine non è privo di criticità pratiche: per molti studenti del biennio, il quadro delle difficoltà formative diventa chiaro solo nel secondo quadrimestre, e una decisione di passaggio entro il 31 gennaio può risultare prematura. È un elemento sul quale, verosimilmente, alcune organizzazioni sindacali insisteranno in fase di confronto.
Per il triennio (terzo, quarto e quinto anno), lo schema conferma l'obbligatorietà dell'esame integrativo. La scelta è in linea con la lettera del D.L. 127/2025, che fissa proprio nel terzo anno il confine dal quale si applica l'esame. La disciplina operativa modalità di svolgimento, composizione della commissione, contenuti delle prove è demandata all'ordinanza in via di adozione. È ragionevole attendersi una riproposizione, con i necessari aggiornamenti, della disciplina già in vigore prima della sentenza n. 3250/2024 (sostanzialmente quella del D.M. 5/2021 ma con la nuova copertura legislativa).
L'esame deve svolgersi in una sessione unica al termine dell'anno scolastico, e comunque prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo. La commissione, secondo l'orientamento tradizionale (riconducibile all'art. 4.3 del Regolamento esami integrativi di varie scuole), è nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato ed è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, in numero non inferiore a tre, rappresentanti delle discipline sulle quali sostenere gli esami.
Lo schema di ordinanza introduce un'attenzione specifica per i percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale ("filiera 4+2"), che sono il fronte di innovazione politica dell'attuale legislatura. La disciplina è articolata su due piani.
- Nel biennio: sono consentiti passaggi flessibili tra percorsi 4+2 e percorsi quinquennali ordinari. Il passaggio da un quinquennale a un quadriennale 4+2 richiede una "valutazione positiva del Consiglio di Classe della scuola ricevente, con verifica della correlazione tra i programmi didattici". Si tratta di un'istruttoria sostanziale, non formale, che valuta se il bagaglio formativo del candidato gli consenta di seguire proficuamente il percorso più intensivo del 4+2.
- Nel triennio (dal terzo anno): il passaggio dai percorsi della filiera alla scuola secondaria ordinaria quinquennale è subordinato al superamento degli esami integrativi (logica simmetrica al regime ordinario). Il percorso inverso da un quinquennale ordinario a un quadriennale 4+2 non è consentito. È un blocco normativo significativo: la filiera 4+2 si comporta, dal terzo anno, come un "binario unidirezionale" verso il diploma e l'ITS Academy. Una scelta di policy che merita un commento specifico.
Lo schema conferma due esclusioni già previste dalla disciplina previgente. Gli esami integrativi non sono previsti per: (a) i percorsi sperimentali quadriennali già esistenti (quelli avviati con il D.M. 567/2017 e successive sperimentazioni, distinti dalla nuova filiera 4+2 ordinamentale); (b) i percorsi di istruzione di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti (CPIA), in considerazione delle specificità dell'utenza adulta e della struttura modulare di tali percorsi.
L'informativa al MIM sullo schema di ordinanza ha visto posizioni differenziate tra le organizzazioni sindacali, sia sulle tempistiche di applicazione sia sul merito di alcune scelte specifiche. Senza prendere posizione su questi punti che sono tipicamente politici, non giuridici è utile presentarli in modo sistematico.
- Rinvio all'a.s. 2026/27: alcune sigle (in particolare FLC CGIL) hanno chiesto il rinvio dell'applicazione delle disposizioni al prossimo anno scolastico, sostenendo che l'adozione di nuova disciplina a meno di 90 giorni dall'inizio dell'estate e a 60 giorni dalla finestra di iscrizioni per il 2025/26 imponga tempi insostenibili per le scuole. Lo schema prevede invece l'applicazione già a partire dall'a.s. 2025/2026, in linea con la copertura del D.L. 127/2025.
- Estensione alla filiera 4+2: la FLC CGIL ha rilevato "incongruenze e forzature derivanti soprattutto dall'estensione del contenuto dell'ordinanza ministeriale anche ai percorsi di studio quadriennali e, in particolare, ai percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale". È un'obiezione che ha contenuto giuridico: la base legislativa primaria (D.L. 127/2025) regola gli esami integrativi nel quadro del D.Lgs. 226/2005, mentre la filiera 4+2 trova base in altre fonti (D.L. 144/2022 art. 25-bis, come modificato; L. 121/2024; D.M. 269/2024 e 221/2025). L'estensione operata dall'ordinanza ministeriale non può essere data per scontata sotto il profilo della riserva di legge.
- Termine del 31 gennaio per i passaggi del biennio: alcuni dirigenti scolastici hanno segnalato la possibile rigidità del termine, suggerendo modalità di flessibilità per casi eccezionali (difficoltà sopravvenute, trasferimenti familiari, sopraggiunte certificazioni BES/DSA che cambiano le esigenze didattiche dello studente). Sul punto, lo schema non sembra contemplare deroghe; sarà interessante vedere se il testo definitivo le introdurrà.
- Intransitabilità dal quinquennale al 4+2 nel triennio: la scelta di non consentire passaggi dal terzo anno di un quinquennale ordinario verso un quadriennale 4+2 ha implicazioni significative. Operativamente, vincola lo studente a una scelta fatta nel biennio; politicamente, sostiene l'identità formativa della filiera 4+2 come percorso autonomo e "a vocazione professionale rafforzata"; giuridicamente, è una restrizione della libertà di scelta del percorso scolastico che potrebbe in via teorica essere oggetto di scrutinio di legittimità.
Alle istituzioni scolastiche sia statali sia paritarie sono richieste, in vista dell'adozione definitiva dell'ordinanza, alcune azioni preventive che è opportuno avviare sin d'ora.
- Aggiornare il Regolamento di Istituto. Gli istituti che hanno un regolamento interno sugli esami integrativi (e sui passaggi tra indirizzi) quasi tutti ne hanno uno, aggiornato all'epoca del D.M. 5/2021 devono prevedere una revisione a valle dell'adozione definitiva dell'OM, per allinearsi alla nuova distinzione biennio/triennio e alle regole speciali della filiera 4+2. È opportuno predisporre già una bozza, da approvare con apposita delibera del Consiglio di Istituto non appena pubblicata l'OM.
- Predisporre la modulistica per il colloquio del biennio. Il colloquio non è formalmente un esame, ma necessita di una modulistica di accompagnamento: richiesta di passaggio, scheda di rilevazione carenze formative, verbale di colloquio, eventuale proposta di interventi di sostegno didattico. La predisposizione di modelli standard a livello d'istituto facilita il lavoro delle segreterie e garantisce coerenza nelle procedure.
- Verificare la finestra del 31 gennaio. Se l'OM verrà adottata in tempo utile per applicarsi all'a.s. 2025/2026, la finestra del 31 gennaio si avvicina rapidamente per i passaggi diretti all'a.s. 2026/2027. Le scuole devono predisporre l'informazione alle famiglie con anticipo particolarmente le scuole di provenienza, che hanno il dovere di orientamento dei propri studenti.
- Pianificare le sessioni di esame integrativo del triennio. Le commissioni vanno nominate, i calendari concordati, i programmi di esame definiti. Per i licei e gli istituti tecnici che ricevono significativi flussi di passaggio (in genere a fine biennio, ma anche tra terza e quarta), l'organizzazione delle sessioni richiede una pianificazione anticipata che dovrebbe essere già impostata a giugno.
- Coordinarsi con gli istituti della filiera 4+2. Le scuole che ospitano percorsi della filiera 4+2 (e quelle quinquennali in territorio prossimo che possono ricevere flussi di passaggio) devono coordinarsi per definire procedure comuni di valutazione della "correlazione tra programmi didattici" punto operativamente delicato, dove la diversità dei programmi rischia di tradursi in un'eccessiva discrezionalità del Consiglio di Classe ricevente.
Lo schema di ordinanza che il MIM ha sottoposto ai sindacati chiude sul piano giuridico-amministrativo un ciclo durato due anni, durante i quali le scuole italiane hanno operato in un regime di sostanziale lacuna normativa sui passaggi tra indirizzi. La nuova disciplina si fonda su una base legislativa primaria (il D.L. 127/2025 convertito in L. 164/2025) che soddisfa formalmente la riserva di legge ex art. 33 Cost. e che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3250/2024, aveva esplicitamente richiesto.
Sul piano del merito, lo schema costruisce un equilibrio ragionevole tra flessibilità del biennio (colloquio invece dell'esame, in linea con la natura ancora generalista delle prime classi della secondaria) e selettività del triennio (esame integrativo formale, coerente con la specializzazione disciplinare crescente). È una scelta che tiene insieme le istanze della libertà di scelta degli studenti sottolineate dalla sentenza n. 3250/2024 con l'esigenza di garantire la qualità formativa dei percorsi di destinazione.
I punti più delicati, che meriteranno attenzione nei prossimi mesi, sono due. Il primo riguarda la disciplina della filiera 4+2: l'intransitabilità in entrata dal triennio è una scelta forte, che valorizza l'identità dei percorsi della filiera ma riduce la libertà di ripensamento dello studente. Sotto il profilo della riserva di legge di cui si è detto questa estensione poggia su basi giuridiche meno solide rispetto alla disciplina ordinaria; non è escluso che possa diventare oggetto di nuovo scrutinio giurisdizionale, anche su impulso delle scuole paritarie più "ribellistiche" che già diedero impulso al precedente.
Il secondo punto riguarda la tempistica di applicazione. Applicare la nuova disciplina già all'a.s. 2025/2026 con la finestra del 31 gennaio prossima può creare tensioni organizzative per le scuole e disorientamento per famiglie e studenti che hanno già impostato la propria pianificazione sotto un regime previgente molto più flessibile. La richiesta sindacale di rinvio al 2026/27, pur non avendo basi giuridiche stringenti, ha una sostanza pragmatica che meriterebbe considerazione.
Resta sullo sfondo una considerazione più ampia che la sentenza n. 3250/2024 aveva esplicitato con forza: la scuola italiana al di là dei singoli istituti e degli interventi normativi puntuali si sta interrogando sulla necessità di costruire un sistema di passaggi più flessibile, attento alla naturale evoluzione delle attitudini degli adolescenti, e meno orientato al "perché-no" amministrativo. Lo schema di ordinanza è un compromesso fra rigore normativo ritrovato e apertura alla flessibilità del biennio; non è la riforma di sistema che alcune realtà più innovative auspicherebbero, ma è in ogni caso un passo avanti significativo rispetto sia al regime previgente sia al vuoto dei due anni passati.








