Nell’ambito di giudizio di opposizione a provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il giudice di prime cure di Venezia ha fornito alcuni spunti di riflessione in ordine alla liceità di condotte invero molto frequenti (anche) in ambito lavorativo - quali la registrazione occulta di conversazioni tra presenti allo scopo di precostituirsi delle prove - e tendenzialmente ritenute legittime - sulla base di valutazioni talora non troppo accurate - in nome della necessità di garantire il diritto di difesa.

La decisione ha affrontato, in relazione alla specifica disciplina di cui al Regolamento (UE) 679/2016, la questione inerente la registrazione di una conversazione nonchè la sua conservazione e comunicazione a terzi integrano trattamenti di dati personali, proponendo - sulla base delle specifiche disposizioni di tale normativa, spesso “trascurate” al di fuori del contesto specialistico - una valutazione rigorosa delle esigenze difensive addotte dagli autori delle operazioni di trattamento al fine di stabilire se le stesse prevalgano o meno sul contrapposto diritto degli interessati alla tutela dei propri dati personali. Registrare i colleghi durante una riunione di lavoro non rientra nell'esenzione per uso personale o domestico di cui all'art. 2, co. 2, lett. c) Reg. UE n. 2016/679.

Pertanto, costituisce trattamento illecito di dati personali la registrazione "occulta" dei colleghi durante una riunione di lavoro ove il titolare del trattamento non provi la sussistenza, al momento della registrazione, di un contesto litigioso e/o della parvenza di un pregiudizio subito tale da giustificare il trattamento con una finalità di tutela di propri diritti; parimenti illecita è la conservazione della registrazione per un periodo di tempo eccedente quanto strettamente necessario alla propria difesa.

Trib. Venezia, II sez. civile, 2 dicembre 2021, n. 2286

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