Con l'art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980 il legislatore delegato ha previsto l'onere per il professore di curare l'esibizione all'Università della relativa documentazione, ai fini del riconoscimento, in sede di nomina, dei servizi pregressi. Fin quando il docente non presenta la domanda con la relativa documentazione, non è configurabile un suo credito, né può sussistere un inadempimento dell'Università che, a titolo provvisorio, non può che corrispon­dere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa e inerente alla qualifica. A seguito dell'acquisizione della documentazione, l'Università deve poi rideterminare lo stipen­dio spettante per la valutazione dei servizi pre - ruolo e deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza. Ciò comporta che, finché non adempia l'onere previsto dal quarto comma dell'art. 103, per il docente si producono le seguenti conseguenze sfavorevoli: comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, per i singoli ratei mensili; per il periodo che precede la domanda e per gli emolumenti arretrati non prescritti, l'inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto comporta che non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi .

Consiglio di stato, VI 18/10/2011, n.5600

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