Per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica - soggetti, ex art. 55, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un regime particolare rispetto a quello stabilito per la generalità dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso d.lgs., basato sull'inapplicabilità delle norme del TU n. 3 del 1957, con la decorrenza stabilita dall'art. 72, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamati attraverso il rinvio all'art. 507 del d.lgs. n. 297 del 1994, al quale fanno riferimento anche tutti i c.c.n.l. del Comparto Scuola nel periodo considerato, a partire da quello per il quadriennio 1994-1997; ne consegue che, nel periodo indicato, continua a trovare applicazione l'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto «senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto».

Cassazione civile sez. lav. - 30/11/2018, n. 31085

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