La funzione dirigenziale di titolare del trattamento dei dati e contestualmente di datore di lavoro richiede certamente un’azione di vigilanza sulle modalità di trattamento dei dati degli studenti, del personale e, più in generale, dei dati che sono oggetto, a qualsiasi titolo, di trattamento. Occorre, d’altro canto considerare la natura dell’attività di missione della scuola che, naturaliter, comporta il trattamento di dati comuni e particolari degli studenti, trattamento in questo caso legittimato dal d.m. 305/1996. Il pericolo derivante dal trattamento illecito dei dati personali si ha, in particolare, nei casi di comunicazione e diffusione degli stessi. L’attività di documentazione e processualizzazione del percorso educativo degli studenti è necessario a tutela della trasparenza dell’attività educativa e di istruzione. È a seconda delle finalità di formalizzazione che bisogna dimensionale l’ampiezza delle informazioni e dei dati di riconoscibilità.
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 316/2024, ha annullato la sanzione disciplinare conservativa irrogata nei confronti di un docente di storia e filosofia, accusato di aver violato la privacy degli studenti in una relazione di fine anno scolastico. La censura, comminata dal Dirigente Scolastico, faceva riferimento a presunti “chiari riferimenti a elementi individuabili” riguardanti gli studenti, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Ecco la parte del testo ritenuto di rilevanza disciplinare e riportato nel provvedimento sanzionatorio impugnato: "il gruppo di classe composto da 18 studentesse e 2 studenti presenta nella maggior parte delle studentesse e dei studenti una preparazione piuttosto nozionistica, benché animata da un certo impegno finalizzato a ottenere una buona valutazione. Tale preparazione, basata sulla conoscenza dei contenuti, ma non legata ad una riflessione critica approfondita, denota una certa capacità di analisi, benché con competenze praticanti non sempre corrispondenti a quanto atteso. Si è cercato, perciò, nel corso dell'anno di venire incontro alle richieste della classe con un dialogo educativo e didattico sufficientemente costruttivo. Il risultato è nel complesso discreto, con punte di eccellenza nella componente femminile". Nella fase di costituzione in giudizio l’amministrazione affermava che il documento che la relazione del docente contribuiva a formare, era funzionale all'espletamento dell'esame di Stato del V anno, e che era previsto dall'O.M. n. 65 del 1922, il cui art. 10 stabilisce che esso venga redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy con nota 10719 del 2017, ossia nel rispetto della dignità degli studenti, della loro identità personale e della protezione dei dati personali; al contrario, l'esplicitazione della composizione del gruppo di classe per sesso e l'esposizione delle valutazioni di merito sempre in base a tale caratterizzazione violava i suddetti principi.
Avere inserito nella relazione finale di fine anno riferimenti espliciti alla composizione della classe e valutazioni di merito avrebbe consentito, secondo l’amministrazione, l’identificazione degli studenti e violato la loro privacy (ma chi ne sarebbe venuto a conoscenza?).
Alcune precisazioni preliminari: la violazione contestata alla docente non integra né un trattamento di comunicazione, né, tantomeno di diffusione. La comunicazione, secondo il regolamento comunitario 679/2016 può avvenire per trasmissione o diffusione. La trasmissione di dati è verso soggetti individuati o individuabili, mentre la diffusione è verso destinatari indeterminati. Nel caso in esame non troviamo nessuno di questi trattamenti.
In particolare, il contenuto oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione scolastica si riferiva alla descrizione generale della preparazione della classe redatta dal docente. L’Amministrazione scolastica ha ritenuto che la suddivisione degli studenti in base al genere, unitamente alla valutazione differenziata espressa nei loro confronti, potesse configurare una violazione dei principi di protezione dei dati personali, in quanto i riferimenti alla composizione della classe per sesso, combinati con giudizi di merito, avrebbero potuto condurre all’identificazione di singoli soggetti, in contrasto con le normative sulla tutela della privacy e della dignità degli studenti.
Il docente, assistito dal suo legale, ha contestato l’accusa, sostenendo che il documento non era mai stato reso pubblico e che la relazione non conteneva dati sensibili o riferimenti specifici che potessero consentire l’identificazione degli studenti in modo lesivo. In ogni caso la responsabilità per la conformità del documento finale alla normativa sulla protezione dei dati personali spettava al Consiglio di Classe, e non al singolo docente. La relazione del professore rappresentava un contributo preliminare destinato a confluire nel documento ufficiale, che avrebbe dovuto essere esaminato e, se necessario, emendato dal Consiglio di Classe. Pertanto, anche qualora fossero emerse irregolarità, la responsabilità per eventuali violazioni sarebbe stata imputabile al Consiglio e non al ricorrente.
Il Tribunale di Treviso, accogliendo il ricorso del docente ha annullato la sanzione disciplinare. Nella motivazione della sentenza, il giudice ha ritenuto che i riferimenti alla composizione della classe per genere e le valutazioni di merito contenute nella relazione non costituissero una violazione della privacy degli studenti. Anzitutto, il giudice ha sottolineato che nessun dato sensibile o identificativo relativo a un singolo studente era stato inserito nella relazione. L’osservazione circa la distinzione tra la componente maschile e femminile della classe, così come l’indicazione che le “punte di eccellenza” erano state registrate tra le studentesse, non rivelava elementi oggettivi o sensibili riferibili ad alcuno degli studenti.
Ma la parte più interessante della sentenza riguarda le riflessioni del giudice sull’espressione della discrezionalità tecnica della docente. Il giudice ha parlato della natura soggettiva della valutazione espressa dal docente: il giudizio di mancato raggiungimento dell’eccellenza, attribuito alla componente maschile della classe, rappresentava una constatazione educativa, non un dato fattuale suscettibile di lesione della privacy. Viene, pertanto, riconosciuta la sfera di libertà professionale del docente che non era diretta alla pubblicizzazione delle sue considerazioni, ma alla costruzione di un presupposto interno riservato al gruppo sociale di appartenenza, il consiglio di classe.
Nel caso in esame non si può nemmeno parlare di lesione della dignità degli studenti, poiché, oltre alla non identificabilità, il riferimento alle eccellenze è ad un obiettivo che va oltre lo standard massimo di prestazione richiesto agli studenti. Pertanto, rimane una sorta di riflessione priva di caratteri lesivi.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che non vi era alcun presupposto per ritenere sussistente una violazione della normativa sulla privacy. La decisione evidenzia che, nel contesto scolastico, l’uso di valutazioni didattiche generali e non riferibili a singoli individui non integra automaticamente una violazione del GDPR a condizione che tali valutazioni non comportino la divulgazione di informazioni personali o sensibili.
È straordinario come nella scuola si manifestino spesso situazioni paradossali. Da una parte troviamo dirigenti-sentinella che intravedono la violazione dei dati anche in trattamenti che non presentano alcuna violazione della privacy degli studenti perché si tratta di atti propedeutici, interni ad un procedimento deliberativo che non rivelano singole identità, né offendono la dignità degli studenti. Un tale atteggiamento difensivo, se si limita ad una cautela e vigilanza sul comportamento di tutti i dipendenti della scuola, può davvero concorrere a proteggere i dati degli studenti, compresa la loro dignità.
Dall’altra parte troviamo dirigenti-ricercatori (non trovo altre definizioni), impegnati costantemente, anche sotto la spinta di collaboratori e docenti, a trovare spazi di agibilità oltre le norme prescrittive. Mi riferisco chiaramente al caso delle pubblicazioni delle immagini di studenti sul sito web della scuola. Ecco, un’azione del genere, carica di oggettivo rischio per l’incolumità e la sicurezza degli studenti richiederebbe certamente più accortezza e prudenza. E non solo dal punto di vista giuridico. È in gioco un’etica del comportamento pubblico che va oltre il rispetto e l’applicazione delle norme.
Pertanto, questa decisione del giudice dovrebbe essere considerata come uno spunto importante sul quale riflettere: lo spirito della normativa sulla Privacy è centrato sulla protezione dei dati personali. Ciò non impedisce alla scuola di trattare i dati comuni e particolari degli studenti per lo svolgimento dell’attività didattica ed educativa. Sta alla sensibilità dei docenti, in particolare, adempiere agli obblighi formali di relazionare risultati, competenze, progressi degli studenti senza offendere la loro dignità. Ma questa non è privacy è sensibilità professionale ed etica.








