La motivazione è richiesta solo per l'accesso documentale disciplinato dalla legge n.141/1990..
Invece per l'accesso civico e l'accesso generalizzato la motivazione non è richiesta. Per l'accesso generalizzato è possibile indicare la finalità per la quale si chiedono i documenti: questa informazione, che è facoltativa, verrà utilizzata a fini statistici.