Sento spesso parlare di colpa grave del dipendente pubblico che opera nella scuola. Nel concreto di cosa si tratta? Esiste una polizza assicurativa che copre questo tipo di rischio?

Per affrontare il tema della responsabilità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, è necessario innanzitutto chiarire il concetto di colpa. In diritto, la colpa è definita come un comportamento che provoca, involontariamente, un danno a un altro soggetto. Questo danno può derivare da negligenza, ovvero mancanza di attenzione dovuta, imprevidenza, ossia mancanza di precauzioni necessarie, imperizia, intesa come incompetenza tecnica oppure violazione di norme di legge o regolamenti.

Semplificando, sotto il profilo Giuridico, la colpa si distingue in: colpa lieve, un errore scusabile in determinate circostanze e colpa grave: un errore evidente e grossolano, evitabile con la normale diligenza.

Le cause per reati colposi vengono sempre e solo giudicate dal Giudice Ordinario, con funzione prevalentemente reintegratoria in relazione al caso concreto, considerando il modello del "buon padre di famiglia".

Anche se il soggetto quindi ha agito con la migliore intenzione, potrebbe essere ritenuto colpevole. Nel contesto della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 2236 del Codice Civile, un dipendente risponde dei danni solo in caso di colpa grave o dolo (intenzionalità). Nell'Amministrazione pubblica sono rilevabili tre tipologie di Responsabilità, vediamole insieme:

Responsabilità Civile nei Confronti dei Terzi

La norma generale è stabilita dall’Art. 2043 del Codice Civile, che sancisce che chiunque cagioni un danno ingiusto a un terzo è obbligato a risarcirlo. Nella Pubblica Amministrazione, si aggiunge l’Art. 28 della Costituzione, che estende la responsabilità del dipendente allo Stato e agli enti pubblici.

La responsabilità può derivare da: colpa specifica, violazione di leggi o regolamenti oppure da colpa generica ovvero inosservanza delle regole di prudenza.

Nel settore scolastico, la Legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilisce che l’Amministrazione si surroga al personale per responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave. Ad esempio, un caso frequente è quello della mancata vigilanza da parte di un docente.

Responsabilità Amministrativa

Questa responsabilità si verifica quando un privato propone ricorso contro atti amministrativi che ritiene lesivi di un proprio interesse legittimo. Un esempio comune è l’errata applicazione delle normative in una gara d’appalto.

Il procedimento si svolge di fronte ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e le sentenze possono essere appellate al Consiglio di Stato. Come nella responsabilità civile, il dipendente può essere chiamato a rispondere in solido con l’Amministrazione. In caso di dolo o colpa grave, l’Amministrazione può agire in rivalsa contro il dipendente.

Responsabilità Amministrativa di Tipo Patrimoniale

Un esempio è la mancata riscossione di tributi o la gestione non corretta dei beni pubblici. In questi casi, il dipendente potrebbe essere giudicato anche dal Giudice Contabile, secondo il DPR 10 gennaio 1957, n. 3. L’Art. 19 di tale decreto stabilisce che la Corte dei Conti può attribuire ai responsabili il risarcimento totale o parziale del danno accertato. Per stabilire la responsabilità si considerano: il rapporto di servizio tra dipendente ed ente pubblico, la quantificazione del danno e il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso.

La condanna in questi casi ha una funzione sia indennitaria sia sanzionatoria.

La Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi

Al fine di prevenire il risarcimento diretto del danno da parte del dipendente nei confronti dei terzi è opportuno che l'Amministrazione stipuli una copertura adeguata. La polizza deve prevedere risarcimenti per i danni involontari causati a terzi, inclusi morte o lesioni personali e la distruzione, danneggiamento o deterioramento di beni.

Tuttavia, è escluso il danno patrimoniale puro, mentre il dolo del contraente/assicurato non è mai assicurabile.

Polizza per la Responsabilità Amministrativa e Patrimoniale

Nei casi di responsabilità amministrativa anche patrimoniale, è importante distinguere tra colpa lieve e colpa grave. La colpa lieve è generalmente surrogata dall’Amministrazione, mentre per la colpa grave, per gli amministratori è consigliabile sottoscrivere una polizza personale. Secondo la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è vietato agli enti pubblici stipulare polizze a tutela dei dipendenti per danni causati allo Stato o ad altri enti pubblici. Pertanto, nel settore scolastico, dirigenti e direttori S.G.A. dovrebbero considerare una copertura personale per tutelarsi.