Ci si chiede se possa ritenersi illegittimo il rifiuto del dirigente scolastico di conferire l'incarico di RSPP ad un docente piuttosto che a un altro. In un caso che ha interessato recentemente la Cassazione, un docente interno ha avanzato la pretesa ad essere destinatario dell’incarico, ritenendo di essere l'unico in possesso di idonea formazione per ricoprire l'incarico. Dal canto suo, il dirigente scolastico ha precisato che aveva preferito conferire l'incarico ad altro docente - anche lui qualificato sulla materia - per scelta discrezionale dopo aver valutato il comportamento complessivo in servizio del docente sotto il profilo del rapporto fiduciario e del rapporto relazionale non facile, tenendo altresì conto delle criticità manifestate nei suoi confronti durante l’anno scolastico da parte dei rappresentanti di classe dei genitori. Nel caso prospettato la domanda che ci poniamo è la seguente: Possono le ragioni fiduciarie giustificare l'attribuzione di incarico a un docente piuttosto che ad un altro? Quanto deve ritenersi ampia la discrezionalità del dirigente scolastico in questo ambito?
Normativa di riferimento
Per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, l’art. 32, ai commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/08, recita:
“8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.” Nel caso in cui viene scelto un dipendente interno, questi sarebbe selezionato ai sensi della lettera a) dell’art. 32 sopra citato e non quale esperto esterno.
Giurisprudenza di riferimento
Secondo una recente pronuncia della Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 23/05/2022, n.16580), non può ritenersi corretto l’assunto per cui se il dirigente scolastico non optasse per l'esercizio in proprio, per scelta o perché non in possesso dei titoli, la designazione dovrebbe andare al personale munito di quei titoli e ciò in via necessaria, se ad essere munito degli specifici requisiti fosse uno solo dei dipendenti. Questo perché a giudizio della Cassazione non può essere ignorato l'aspetto fiduciario nel conferimento dell'incarico, nel senso che il Dirigente resta nella discrezionalità di poter compiere una valutazione più ampia, cui non possono essere estranei i profili di idoneità relazionale del designando, sotto pena di una eventuale culpa in eligendo, qualora poi si verificassero problemi.
Dunque da un punto di vista prettamente circostanziale occorre avere riguardo delle ragioni della scelta, valutazione che è stata svolta, in senso sfavorevole al docente ricorrente escluso dall'incarico, per la "difficoltà" manifestatasi nei rapporti interpersonali e per le segnalazioni di "criticità", palesate da parte dei rappresentanti di classe dei genitori.
In assenza di altre persone munite del titolo, il dirigente deve fare ricorso ad un incarico esterno, diversamente non si configura in capo al docente interno seppur in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 d.lgs. n. 81 del 2008, alcuna aspettativa o legittimo affidamento nell’ottenimento dell’incarico tutelabile secondo le prescrizioni di buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) sicché deve ritenersi congruamente motivato il diniego del dirigente scolastico.
Conclusione
Il rifiuto del dirigente di conferire gli incarichi di sicurezza non può in sé dirsi illegittimo e comunque fonte della lesione di un diritto del docente che riteneva essere maggiormente qualificato rispetto al docente cui è stato conferito l'incarico. Dunque, il dirigente mantiene tratti di ampia discrezionalità nella scelta eventualmente di non nominare il dipendente scolastico in possesso dei titoli utili. Il d.lgs. n. 81 del 2008, l'art. 31, e l'art. 32, comma 8, con riferimento specifico agli istituti scolastici, prevedono in sostanza che il datore di lavoro possa esercitare in proprio quelle funzioni e/o possa designare dipendenti muniti del titolo di formazione oppure, in mancanza, ricorrere a soggetti esterni.