La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina del congedo parentale e dei congedi per la malattia dei figli, estendendo l’arco temporale di fruizione dei benefici.

In particolare viene stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2026:

  • il congedo parentale è fruibile fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in precedenza fino ai 12 anni);
  • il congedo per malattia del figlio è esteso fino ai 14 anni, con diritto a 10 giorni annui di assenza non retribuita, superando il precedente limite di 5 giorni annui fruibili fino agli 8 anni.
  • in caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento, il diritto è riconosciuto fino al compimento del 14° anno dall’ingresso del minore in famiglia, in luogo del precedente limite dei 12 anni. La medesima estensione anagrafica fino ai 14 anni si applica anche al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. 151/2001, fruibile (in modo continuativo o frazionato) per un periodo complessivo non superiore a tre anni per ciascun minore con necessità di sostegno intensivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE

Il trattamento economico del congedo parentale per i primi 9 mesi di congedo, non subisce modifiche, pertanto resta confermata la disciplina introdotta con la legge di bilancio per il 2023, 2024 e 2025

Come si ricorderà la Legge di Bilancio per l’anno 2023 nel modificare l’art. 34 del D.lgs n. 151/2001, aveva disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La legge in questione precisava che la disposizione doveva trovare applicazione per i genitori che terminavano (anche per un solo giorno) il congedo obbligatorio di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Per cui la retribuzione del congedo parentale per l'anno 2023, aveva subito la seguente modifica:

  • un mese retribuito all’80% anziché al 30%, per il congedo fruito entro i 6 anni del bambino (ovvero retribuito al 30% se fruito dopo i 6 anni);
  • otto mesi retribuiti al 30% per il congedo fruito entro i 12 anni del bambino.

Questa disposizione per il personale della scuola non ha trovato applicazione per la ragione che il CCNL scuola già prevede una norma di miglior favore per i primi 30 giorni di congedo parentale che sono interamente retribuiti.

Le successive modifiche apportate al trattamento economico del congedo parentale con la legge di bilancio del 2024

La Legge di Bilancio per l’anno 2024 nell'apportare una ulteriore modifica all’art. 34 del D.lgs n. 151/2001 prevede un ulteriore mese di congedo parentale retribuito all’80%, se fruito entro il 2024, ovvero retribuito al 60%, se fruito a partire dal 2025, anziché al 30%, sempre fino ai 6 anni del bambino.

Questo secondo mese previsto dalla legge di bilancio 2024 trova applicazione anche per il personale docente e ATA della scuola in sostituzione, quindi, di una delle mensilità indennizzate al 30%.

Di conseguenza, il trattamento economico del congedo parentale per il personale della scuola a seguito delle modifiche legislative introdotte e di quanto previsto dall'art.34 del nuovo CCNL scuola 2019/2021, è il seguente:

  • I primi 30 giorni retribuiti al 100% fino ai 12 anni di vita del bambino, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;
  • Un mese retribuito all’80% per il 2024 e, se non utilizzato, retribuito al 60% a partire dal 2025, solo se fruito entro i 6 anni di vita del bambino (ovvero se fruito dai 7 ai 12 anni di vita del bambino è retribuito al 30%);
  • I restanti 7 mesi retribuiti al 30% fino ai 12 anni di vita del bambino
  • Il decimo e/o l'undicesimo mese (nei casi previsti) non è indennizzato, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione che il reddito posseduto sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (in questo caso l’indennità è al 30% della retribuzione).

Anche questa disposizione recata dalla legge di bilancio 2024 che prevede la retribuzione all’80% (per il 2024) e al 60% (a partire dal 2025), anziché al 30%, trova applicazione nei confronti dei genitori che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023 e per i quali la retribuzione del congedo parentale eventualmente spettante resta invariata: i primi 30 giorni retribuiti al 100% e i restanti 8 mesi retribuiti al 30%.

Inoltre, il mese con la retribuzione di miglior favore (80% e/o 60%) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Le ulteriori modifiche apportate al trattamento economico del congedo parentale con la legge di bilancio del 2025

Tra le misure a sostegno della genitorialità l’articolo 1, comma 217

della legge di bilancio del 2025 ha previsto l'innalzamento a tre mesi dell'indennizzabilità all'80% dei periodi di congedo parentale fruiti entro i sei anni di vita del minore.

La citata disposizione ha apportato le seguenti modifiche:
a) per i dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime a partire dal 2025 l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60 per cento prevista dalle precedente norme;
b) per i dipendenti che cesseranno il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, sempre a decorrere dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Per quanto riguarda i dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità nel corso del 2024, quindi successivamente al 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024, la situazione a seguito di quanto avvenuto nell'ultimo biennio è la seguente:

  • La legge di Bilancio 2023 aveva previsto, in via strutturale, un mese di congedo parentale indennizzabile all'80%, se fruito entro il sesto anno di vita del figlio.
  • La successiva legge di bilancio del 2024 aveva elevato dal 30% al 60% la misura dell'indennizzo per un'ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, per i genitori rientrati dal 2024. Per il solo anno 2024 l'elevazione relativa al secondo mese era pari all'80% della retribuzione (invece del 60%).

In questo contesto si inserisce la modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, che ha previsto che il secondo mese sia indennizzato all'80% anche se fruito dopo il 2024.

Di conseguenza, il trattamento economico del congedo parentale per il personale della scuola a seguito delle modifiche legislative introdotte e di quanto previsto dall'art.34 del nuovo CCNL scuola 2019/2021, è il seguente:

  • I primi 30 giorni retribuiti al 100% fino ai 12 anni di vita del bambino, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;
  • Altri due mesi retribuiti all’80% a partire dal 2025, solo se fruiti entro i 6 anni di vita del bambino (ovvero se fruiti dai 7 ai 12 anni di vita del bambino è retribuito al 30%);
  • I restanti 6 mesi retribuiti al 30% fino ai 12 anni di vita del bambino
  • Il decimo e/o l'undicesimo mese (nei casi previsti) non è indennizzato, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione che il reddito posseduto sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (in questo caso l’indennità è al 30% della retribuzione).
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