La Corte di Cassazione sez. Lav., ord. 15 aprile 2025, n. 9831 ha affermato che ai fini dell'interruzione del periodo di comporto mediante la fruizione delle ferie residue, il lavoratore deve trovarsi in stato di malattia al momento della richiesta e manifestare esplicitamente l'intenzione di convertire il titolo dell'assenza, affinché il datore di lavoro sia tenuto a valutare la domanda secondo le regole di correttezza e buona fede; non è invece configurabile un obbligo datoriale di accoglimento della richiesta di ferie qualora essa sia stata formulata in epoca antecedente all'insorgere della malattia, non sia stata reiterata durante quest'ultima e sussistano concrete esigenze organizzative ostative alla concessione.

La Corte di appello in riforma della sentenza impugnata dichiarava legittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice per superamento del periodo di comporto. In particolare la Corte territoriale rilevava che nel periodo di comporto era "computabile anche il periodo di malattia fra il 13 e il 19 dicembre 2018", in quanto la datrice di lavoro aveva correttamente rifiutato – "sulla base di una giustificata ragione dettata da motivi organizzativi (… si sarebbe manifestata la scopertura di tre unità su sette)" - la richiesta di ferie avanzata dalla lavoratrice proprio in tale periodo 13-19 dicembre 2018 (con, dunque, mutamento del titolo dell'assenza), in considerazione, anche, che del fatto che la "domanda di ferie" veniva presentata quando la lavoratrice "non si trovava in stato di malattia … e non dichiarava alcuna patologia … essendo rientrata in servizio (lavorava dal 3 dicembre 2018)".

La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello.

La Corte di Cassazione rileva che sia "onere del lavoratore colpito da malattia durante la fruizione delle ferie darne tempestiva comunicazione, onde consentire al datore di disporre le verifiche ed i controlli sull'insorgenza dell'evento", precisando che "la sentenza impugnata si è pienamente conformata al principio introdotto dalla Corte Costituzionale n. 616/987, di mutare il titolo dell'assenza, successivamente declinato da questa Corte di Cassazione con una complessa ed articolata giurisprudenza, che postula due condizioni, entrambe assenti nel caso di specie: a) che il lavoratore si trovi in malattia; b) che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il comporto oppure, al contrario, di interrompere le ferie al posto della sopravvenuta malattia". In sostanza la Suprema Corte conferma la legittimità del rifiuto datoriale, sottolineando l'assenza di una richiesta tempestiva di ferie durante la malattia (infatti, "la lavoratrice ha presentato la richiesta di ferie quando non era malata e non l'ha presentata quando invece lo era") e l'assenza di doveri aggravati per il datore di lavoro in assenza di una manifestazione esplicita del lavoratore intesa a convertire l'assenza, e specificando, altresì, che "è necessaria la malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale oppure che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il periodo di comporto … tutto questo non può avvenire né prima (quando la malattia non esiste), né dopo, quando il comporto è stato superato con la pretesa di sottrarre a consuntivo, i giorni di ferie non goduti".Conclusivamente, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice.

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account