La corte di cassazione Sez. Lav., con l'ordinanza del 11 marzo 2026, n. 5469 ha affermato che in tema di licenziamento per scarso rendimento, qualora il datore di lavoro fondi il recesso sul dato oggettivo dell'elevato assenteismo del lavoratore dovuto a malattia, che determini difficoltà organizzative e aggravio di costi per il datore di lavoro, il licenziamento è illegittimo se intimato prima del superamento del periodo di comporto, non potendo le assenze per malattia – in quanto giustificate e non imputabili a inadempimento del lavoratore – essere utilizzate per configurare uno scarso rendimento o una violazione degli obblighi contrattuali. Ne consegue che, in assenza di prova di una condotta negligente o di un grave inadempimento imputabile al dipendente nello svolgimento della prestazione lavorativa, il licenziamento contrasta con la disciplina dell'art. 2110 c.c., che consente la risoluzione del rapporto per assenze dovute a malattia solo al superamento del periodo massimo di comporto.
Nel caso di specie un lavoratore si è rivolto al tribunale per chiedere la declaratoria di illegittimità del licenziamento comunicatogli dalla società datrice di lavoro, per asserito giustificato motivo oggettivo, a causa dell'inutilità dell'attività lavorativa resa in maniera saltuaria a causa di ripetute assenze per malattia.
La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore, condannando la società datrice alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria nei limiti di dodici mensilità della retribuzione.
A fondamento della decisione, la Corte di Appello rilevava che la malattia del lavoratore - certificata e non oggetto di alcuna contestazione - non poteva costituire una condotta imputabile al lavoratore, né l'assenza per malattia poteva essere qualificata causa oggettiva di risoluzione dal rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguenza che nel caso in esame non poteva essere intimato il licenziamento prima della scadenza del periodo di comporto, in conformità all'art. 2110 c.c.
Contro la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro, lamentando l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto nullo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, visto lo scarso rendimento della prestazione resa dal lavoratore, e per aver ritenuto che l'art. 2110 cod. civ. impedisca qualsiasi forma di recesso prima del superamento del periodo di comporto, in caso di assenze per malattia.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Nel motivare la decisione la Suprema Corte ha rilevato come correttamente la Corte d'Appello avesse messo in luce che al lavoratore non era stato contestato alcunché di rilievo disciplinare, con conseguente insussistenza di alcuna ipotesi di licenziamento per "scarso rendimento". Piuttosto, era stato posto a fondamento del licenziamento il dato oggettivo dell'assenteismo - dovuto a malattia - che, sempre secondo il datore di lavoro, aveva comportato l'insorgere di rilevanti difficoltà organizzative.
Tuttavia, secondo la Cassazione, il licenziamento così intimato, in mancanza di superamento del periodo di comporto, si pone contra legem, come chiarito anche da un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «quando vi sia un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del lavoratore le regole dettate dall'art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamento e si sostanziano nella regola consistente nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cd. comporto)», posto che «nell'ottica di un contemperamento tra gli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore solo quel superamento è condizione di legittimità del recesso» e «lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo»








