Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore anche le nuove agevolazioni  introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 106 per i dipendenti oncologici.

La richiamata legge ha introdotto nuove disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro, permessi retribuiti per esami e cure mediche e congedo fino a 24 mesi, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. 
 
PERMESSO RETRIBUITO DI 10 ORE ANNUE AGGIUNTIVE 
Il beneficio  delle 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito è in vigore dal  1° gennaio 2026. Una recente circolare  dell'INPS n. 152 del 19 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti in merito  ai permessi retribuiti per esami e cure mediche. 
Il beneficio spetta: 
• ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da: o malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce; o malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%; 
• ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie e con invalidità pari o superiore al 74%. 
Le 10 ore annue di permesso retribuito possono essere utilizzate per: 
• visite mediche; 
• esami strumentali; 
• analisi chimico-cliniche e microbiologiche; 
• cure mediche frequenti. Ai fini della fruizione dei permessi 
• è necessario il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riferito al lavoratore o al figlio minorenne; 
• per i figli minorenni, il requisito si considera soddisfatto anche in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti almeno il riconoscimento dell’indennità di frequenza. È inoltre richiesto che il medico di medicina generale o un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci apposita prescrizione per visite, esami o cure. I controlli possono essere effettuati tramite il Sistema Tessera Sanitaria o il Fascicolo Sanitario Elettronico.
 
CONGEDO FINO A 24 MESI PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE O INVALIDANTI
La legge in questione inoltre dalla sua data di entrata in vigore  9 agosto 2025  ha riconosciuto, un congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da  malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%. 
Durante il periodo di congedo è garantita: 
• la conservazione del posto di lavoro;
 • non è prevista retribuzione; 
• non è consentito svolgere altre attività lavorative. 
Effetti del congedo:
non si computa nell’anzianità di servizio, ma è riscattabile ai fini pensionistici. ; 
è compatibile con altri benefici giuridici ed economici; 
costituisce un diritto residuale, esercitabile dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o non retribuiti; 
restano ferme eventuali disposizioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva.
Al termine del periodo di congedo, il lavoratore ha diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, ove compatibile con l’attività svolta.
 
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