Con la sentenza n. 17245 depositata il 1° giugno 2026, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha chiarito che il provvedimento con cui il giudice della famiglia autorizza il trasferimento del minore in altra scuola del comune di residenza prevalente non integra una "sostanziale modifica della collocazione" e non è dunque reclamabile in via immediata. Una pronuncia che si inserisce nel filone interpretativo del nuovo rito unico della famiglia (Cass. nn. 1486/2025, 32211/2025, 4979/2026) e che ha rilevanti implicazioni operative per le scuole italiane.

Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 17245 del 1° giugno 2026 (decisione del 9 aprile 2026)  interviene su una fattispecie che, nella sua materialità, è la quotidianità di molte famiglie separate ma che cela una serie di nodi giuridici di notevole rilievo.

I genitori non coniugati avevano omologato davanti al Tribunale di Velletri, nel marzo 2021, un accordo che prevedeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre nel comune di Moliterno (PZ). Tre anni dopo, nel maggio 2024, il padre  residente a Villa D'Agri (sempre in provincia di Potenza)  depositava ricorso ex artt. 337-bis e 337-ter c.c. presso il Tribunale di Potenza, chiedendo la modifica del regime di affidamento e collocazione, lamentando i "comportamenti oppositivi" della madre che ostacolerebbero la sua relazione con il figlio.

Nel corso del giudizio che è il punto centrale della vicenda  il Tribunale di Potenza adottava in sequenza due provvedimenti significativi. Il primo, del settembre 2024, era un provvedimento interinale che confermava l'affido condiviso e introduceva una novità importante: la collocazione paritaria alternata del minore tra le due abitazioni (Villa D'Agri e Moliterno), confermando però la frequenza della scuola a Villa D'Agri, dove il minore era già iscritto da anni. Il secondo, del 18 maggio 2025  adottato in corso di causa su istanza della curatrice speciale del minore  autorizzava invece per l'anno scolastico 2025/2026 l'iscrizione del minore alla scuola elementare di Moliterno.

Il padre proponeva reclamo immediato alla Corte d'Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. avverso quest'ultimo provvedimento, sostenendo che il cambio di scuola avrebbe reso più difficoltoso il suo diritto-dovere di frequentazione del figlio, già esercitato con difficoltà e con l'ausilio dei Servizi Sociali. La Corte d'Appello dichiarava il reclamo inammissibile, ritenendo che il provvedimento sul cambio di scuola non integrasse una sostanziale modifica dell'affidamento o della collocazione del minore. Il padre proponeva quindi ricorso per cassazione.

Per comprendere la decisione della Cassazione occorre richiamare in modo sistematico la cornice normativa di riferimento. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (la cosiddetta "riforma Cartabia") ha introdotto, con efficacia dal 30 giugno 2023, un rito unico in materia di famiglia articolato negli artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile che ha sostituito i previgenti riti speciali (separazione, divorzio, procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati). Tra gli istituti più innovativi del nuovo rito unico c'è quello dei provvedimenti temporanei e urgenti, disciplinati dagli artt. 473-bis.22 e 473-bis.24 c.p.c.

I provvedimenti temporanei e urgenti sono di due tipologie distinte.

         Provvedimenti temporanei adottati all'esito della prima udienza di comparizione delle parti (art. 473-bis.22 c.p.c.): sono il fulcro del nuovo rito, perché la riforma Cartabia ha voluto concentrare nella prima udienza la definizione del regime temporaneo che reggerà il rapporto durante l'intero corso del giudizio. Sono adottati nella fase iniziale del procedimento e possono coprire ogni aspetto del rapporto: affidamento, collocazione, frequentazione, mantenimento.

         Provvedimenti temporanei e urgenti adottati in corso di causa (secondo periodo dell'art. 473-bis.24 c.p.c.): sono quelli adottati dopo la prima udienza, in genere su istanza di parte o della curatrice del minore, per fronteggiare situazioni che emergono nel corso del procedimento (ad esempio le esigenze legate a un nuovo anno scolastico). Sono modificabili e revocabili nel corso del giudizio.

La differenza è sostanziale. I provvedimenti post-prima udienza sono sempre reclamabili perché definiscono in via temporanea ma vincolante il regime del rapporto durante l'intero giudizio. I provvedimenti in corso di causa sono invece reclamabili solo se incidono in modo sostanziale sui diritti fondamentali coinvolti. È un sistema che bilancia l'esigenza di tutela giurisdizionale con l'esigenza di non frammentare il giudizio principale con continue impugnazioni di provvedimenti istruttori o di gestione del procedimento.

La sentenza n. 17245/2026 si inserisce in un filone interpretativo che la Prima Sezione Civile della Cassazione sta costruendo con coerenza dall'entrata in vigore della riforma Cartabia. Quattro pronunce, in particolare, meritano di essere richiamate.

         Cass. n. 1486/2025: la pronuncia-pilastro. Ha rimarcato che  per i provvedimenti in corso di causa  il discrimen della reclamabilità è la presenza di "sostanziali limitazioni della responsabilità genitoriale" o di "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione". Il fondamento sistematico è chiaro: il legislatore ha voluto consentire l'impugnazione immediata solo per le decisioni che, in ragione della loro irreversibilità (i bambini, con il passare del tempo, crescono e la condivisione di vita persa non è più recuperabile), giustificano un controllo immediato della Corte d'Appello.

         Cass. n. 32211/2025: ha chiarito un ulteriore profilo. Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., quando ammissibile, non è un rimedio limitato ai soli casi di vizi macroscopici (rilevabili ictu oculi dalla motivazione), ma è volto a un riesame della decisione, attraverso una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche sulla base delle "sommarie informazioni" eventualmente assunte. La Corte d'Appello in sede di reclamo non è un giudice della pura legittimità ma un giudice del merito limitato al perimetro del reclamo.

         Cass. n. 4979/2026: ha completato il quadro con un'interpretazione costituzionalmente orientata. Il reclamo è ammesso sia avverso i provvedimenti di accoglimento sia avverso i provvedimenti di rigetto. L'inciso era importante perché alcune Corti d'Appello avevano sostenuto che il reclamo fosse limitato ai provvedimenti che incidevano direttamente sull'assetto del rapporto, ma non a quelli che limitandosi a rigettare un'istanza  non innovavano in alcun modo. La Cassazione ha chiarito che la portata sostanziale del provvedimento è la medesima nei due casi.

         Cass. n. 17245/2026 (oggetto del presente commento): interviene specificamente sul tema del cambio di scuola del minore e esclude che esso costituisca, in sé, una "sostanziale modifica della collocazione". Vediamo perché.

Il punto centrale della decisione è di carattere logico-sistematico più che testuale. La Cassazione osserva che il provvedimento del Tribunale di Potenza non ha modificato il collocamento prevalente del minore ì già fissato presso la madre a Moliterno ma ha previsto esclusivamente che il minore frequentasse la scuola del proprio comune di residenza in luogo di quella del comune del padre. La collocazione preesisteva al provvedimento; il provvedimento si è limitato a allineare la frequenza scolastica alla collocazione, non a modificare la collocazione stessa.

È un passaggio che merita attenzione, perché chiarisce due elementi che spesso vengono confusi. Primo: la collocazione del minore è la sede di residenza prevalente, non la sede della scuola. Secondo: il cambio di scuola anche quando, di fatto, costituisce un'evoluzione organizzativa significativa per il minore e per i genitori non incide sulla collocazione in senso giuridico, purché la nuova scuola sia nel comune di collocazione prevalente.

Il ricorrente aveva sollevato un'obiezione interessante: il provvedimento, anche se formalmente "temporaneo", in realtà non lo era in senso sostanziale, perché comportava la frequenza dell'intero anno scolastico (la quarta elementare) presso la scuola di Moliterno. La Cassazione respinge anche questa obiezione, osservando che la temporaneità è insita nella natura stessa del provvedimento adottato in corso di causa, "alla luce di una acquisizione istruttoria e probatoria ancora in fieri" e suscettibile di determinare sia una conferma successiva che un diverso apprezzamento delle circostanze nel giudizio principale.

 I provvedimenti temporanei in materia di famiglia sono temporanei per definizione, anche se i loro effetti fattuali possono protrarsi nel tempo. L'iscrizione scolastica autorizzata in corso di causa è destinata, di norma, a coprire un intero anno scolastico, ma resta passibile di modifica nel giudizio principale (ad esempio in sede di sentenza definitiva o per fatti sopravvenuti).

Un terzo profilo che merita di essere isolato riguarda il rilievo delle difficoltà logistiche del genitore non collocatario. Il padre aveva sostenuto che il cambio di scuola del figlio gli avrebbe imposto un maggiore aggravio logistico e che ciò di per sé doveva considerarsi una "sostanziale modifica" del regime di frequentazione.

La Cassazione respinge questa argomentazione con un passaggio che vale la pena riportare per intero:

Quanto alla prospettazione del maggior aggravio per il ricorrente conseguente al dover compiere il tragitto Villa d'Angri – Moliterno, essa non appare pertinente in relazione al procedimento promosso ex art. 473-bis.24, secondo comma, c.p.c., perché non evidenzia né sostanziali modifiche dell'affidamento del minore, né sostanziali modifiche della collocazione dello stesso (già collocato in Moliterno), dovendosi osservare che il disagio personale nello spostamento logistico rappresentato dal ricorrente – ove accertato – potrà trovare rimedio mediante altre misure volte al tendenziale riequilibrio della posizione dei due genitori nell'interesse superiore del minore e del suo diritto alla bigenitorialità.

Il passaggio è denso di significato e merita due osservazioni. Primo: la Cassazione opera una netta distinzione tra interesse del minore e interesse del genitore che non rileva, di per sé, ai fini dell'ammissibilità del reclamo. Secondo: la Corte indica una via di compensazione percorribile. Le difficoltà logistiche del genitore non collocatario, ove effettivamente sussistenti, possono trovare altre misure di riequilibrio ad esempio una modulazione dei tempi di frequentazione, un coinvolgimento dei Servizi Sociali per il trasporto, una rimodulazione delle festività con presenza paterna allungata che vanno richieste al giudice del giudizio principale, non al giudice del reclamo.

Il riferimento normativo cardine è l'art. 337-ter del codice civile (introdotto dalla L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) che disciplina i provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori. Il principio fondamentale enunciato dalla norma è quello della bigenitorialità: "la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori". Da questo principio discende la distinzione tra decisioni di maggior interesse del minore (che richiedono il consenso di entrambi) e decisioni di ordinaria amministrazione (che possono essere assunte separatamente).

L'iscrizione scolastica e il cambio di scuola  rientrano nelle decisioni di maggior interesse del minore, come ha chiarito anche la Cassazione con l'ordinanza n. 26820/2023, che ha richiamato il principio per cui  in caso di disaccordo tra i genitori "la decisione è rimessa al giudice". Il giudice è chiamato "in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata".

Tradotto in indicazioni operative per le segreterie scolastiche, il quadro che emerge dalla sentenza e dalla normativa di riferimento consente di formulare alcuni principi-guida.

         Iscrizione di un minore figlio di genitori separati: doppia firma. L'iscrizione iniziale e il cambio di scuola  trattandosi di decisioni di maggior interesse devono essere sottoscritte da entrambi i genitori, indipendentemente dal regime di affidamento (condiviso o esclusivo). La sola firma del genitore collocatario non è sufficiente. L'eccezione è il caso in cui esista una sentenza che attribuisca espressamente a un solo genitore la facoltà di assumere la decisione, o un provvedimento del giudice che autorizzi l'iscrizione. La modulistica MIM (modello iscrizioni online) prevede espressamente la dichiarazione di entrambi i genitori.

         Disaccordo manifesto tra i genitori: sospendere l'iscrizione e segnalare. Se al momento dell'iscrizione (o del cambio scuola) emerge un manifesto disaccordo tra i genitori la scuola NON può sostituirsi al giudice né può dare prevalenza all'una o all'altra posizione. La via corretta è sospendere l'operazione e invitare i genitori a rivolgersi al giudice. In caso di urgenza scolastica (ad esempio iscrizioni in scadenza), il DS può adottare una decisione provvisoria conforme al genitore collocatario, comunicando tempestivamente all'altro genitore e specificando la natura interinale dell'atto in attesa della pronuncia giudiziale.

         Provvedimento del giudice ex art. 473-bis.24 c.p.c.: efficacia vincolante. Quando esiste un provvedimento del giudice della famiglia che autorizza l'iscrizione (o il cambio di scuola), questo è vincolante per la scuola indipendentemente dal fatto che sia stato proposto reclamo, perché ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. "l'ordinanza è immediatamente esecutiva" e "la proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva dei provvedimenti temporanei e urgenti impugnati" (salvo provvedimento ex art. 669-terdecies c.p.c. per motivi sopravvenuti). 

         Decisioni di ordinaria amministrazione: regime semplificato. Per le decisioni di ordinaria amministrazione è sufficiente la firma di uno solo dei genitori, anche in regime di affido condiviso. Questo non significa che il genitore non firmatario possa essere escluso dalle informazioni: la scuola, salvo limitazioni espresse della responsabilità genitoriale, deve garantire a entrambi i genitori l'accesso ai documenti scolastici e ai colloqui con i docenti (informativa scolastica, registro elettronico, pagelle, colloqui).

         Accesso del genitore non collocatario al registro elettronico. Le scuole devono fornire le credenziali del registro elettronico a entrambi i genitori non solo a quello presso cui il minore è collocato. È una prassi che alcune scuole, sotto pressione del genitore collocatario, tendono a interpretare in modo restrittivo, generando contenziosi. In regime di affido condiviso (ma anche, in larga parte, in regime di affido esclusivo) entrambi i genitori hanno diritto pieno alle informazioni scolastiche del proprio figlio.

         Comunicazioni alle famiglie in caso di genitori separati. Convocazioni, comunicazioni scolastiche, informative vanno indirizzate a entrambi i genitori, salvo che il giudice abbia disposto diversamente. La scuola non può discriminare un genitore in base alla collocazione del minore o alle dichiarazioni dell'altro genitore.

La sentenza n. 17245/2026 della Cassazione è una pronuncia che, sotto il profilo dei principi affermati, si limita ad applicare con linearità un orientamento interpretativo già consolidato dal filone delle pronunce 2025-2026 (Cass. 1486/2025, 32211/2025, 4979/2026). Il suo valore aggiunto è di applicazione casistica: chiarisce con nettezza che il cambio di scuola del minore, quando avviene all'interno del comune di residenza prevalente, non integra una "sostanziale modifica della collocazione" e dunque non legittima il reclamo immediato ex art. 473-bis.24 c.p.c.

Per il pubblico professionale che si occupa di diritto di famiglia, la pronuncia ha un messaggio chiaro: il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. va riservato a situazioni di reale gravità sostanziali modifiche dell'affidamento, della collocazione, della responsabilità genitoriale. Non è uno strumento di controllo generalizzato della gestione del procedimento da parte del giudice di primo grado. Una sua banalizzazione produrrebbe un effetto contrario a quello desiderato dal legislatore della riforma Cartabia: il sovraccarico delle Corti d'Appello con un proliferare di reclami su questioni minori, a danno della tempestività di esame delle situazioni effettivamente gravi che richiedono un intervento immediato del giudice di secondo grado.

Per il pubblico delle scuole la pronuncia offre l'occasione per ribadire il quadro del riparto decisionale genitoriale in materia di iscrizione e gestione scolastica del minore. Un quadro che le segreterie italiane gestiscono spesso in modo approssimativo, talora privilegiando di fatto il genitore collocatario e producendo contenziosi che incrinano il rapporto fiduciario con le famiglie e con le comunità educanti. La giurisprudenza della Cassazione 2024-2026 sta consolidando un quadro di principi che le scuole devono fare proprio: bigenitorialità, doppia firma per le decisioni di maggior interesse, accesso parificato alle informazioni scolastiche, neutralità della scuola di fronte ai conflitti genitoriali.

Una raccomandazione finale a dirigenti scolastici, DSGA e segreterie. La gestione delle iscrizioni e dei documenti dei minori figli di genitori separati o conviventi in conflitto è una delle aree di maggior rischio gestionale del lavoro scolastico, vale la pena dotarsi di procedure interne formalizzate e di una linea di consulenza giuridica interna per gestire le situazioni più complesse senza scivolare in interpretazioni improvvisate. È un investimento di tempo e attenzione che, alla luce della giurisprudenza in costruzione, ripaga ampiamente in termini di prevenzione del contenzioso e di tutela professionale del personale scolastico.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa primaria. Codice civile: artt. 315-bis (diritti del figlio); 337-bis e seguenti (provvedimenti riguardo ai figli); 337-ter (responsabilità genitoriale, decisioni di maggior interesse e di ordinaria amministrazione); 337-quater (regime di affido esclusivo). L. 8 febbraio 2006, n. 54 (affido condiviso). L. 10 dicembre 2012, n. 219 e D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (filiazione, modifiche sistematiche al codice civile). D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ("riforma Cartabia"), pubblicato in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O. n. 38, in vigore dal 30 giugno 2023. Codice di procedura civile: artt. 473-bis e seguenti (rito unico in materia di famiglia); art. 473-bis.22 c.p.c. (provvedimenti temporanei e urgenti all'esito della prima udienza); art. 473-bis.24 c.p.c. (reclamo); art. 669-terdecies c.p.c. (sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato). Costituzione: art. 30 (dovere e diritto dei genitori); art. 31 (tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia); art. 111 (giusto processo, ricorso per cassazione contro i provvedimenti decisori sui diritti). Giurisprudenza di legittimità sull'art. 473-bis.24 c.p.c.: Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 17245 del 1° giugno 2026 (oggetto del presente commento); Cass. n. 1486/2025 (pronuncia-pilastro sul perimetro di reclamabilità); Cass. n. 32211/2025 (natura del reclamo come riesame della decisione); Cass. n. 4979/2026 (interpretazione costituzionalmente orientata: reclamo ammesso sia per accoglimento sia per rigetto). Giurisprudenza di legittimità sul disaccordo tra genitori in materia scolastica: Cassazione civile, ord. n. 26820/2023 (criteri del giudice in caso di contrasto tra genitori sull'iscrizione scolastica del figlio). Modulistica MIM iscrizioni online (sezione dichiarazioni in caso di affido condiviso o esclusivo).

 

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