La riforma del reclutamento degli insegnanti è entrata in vigore successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (decreto PNRR 2). Sono state stabilite nuove regole sulla formazione iniziale e continua degli insegnanti. Una nuova disciplina inoltre è stata disposta per il loro reclutamento. Quindi sono stati ampiamente modificati i concorsi per insegnare, l'abilitazione e dunque l'accesso al ruolo. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° maggio 2022.

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Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri è stato integrato da una proposta del Ministro Bianchi, ora prevedendo oltre una nuova disciplina per i concorsi pubblici e le assunzioni nella Pubblica Amministrazione anche nuove regole per l'accesso alla carriera di docente e per reclutare gli insegnanti. 

Le principali novità della riforma per il reclutamento degli insegnanti

il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente è articolato in

Un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), da svolgere dopo la laurea o durante il percorso formativo, per acquisire le competenze teorico-pratiche;
Un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con cadenza annuale;
Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione finale;

I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti sono organizzati ed erogati attraverso centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti, a cui si può accedere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo (triennale, magistrale o ciclo unico);

Il periodo di formazione iniziale comprende un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto;

La prova finale comprende una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento;

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Le modalità per conseguire i 60 crediti formativi universitari o accademici sono definite con apposito decreto da adottare entro il 31 luglio 2022;

L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue dopo un percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU o CFA, con superamento della relativa prova finale;

Cambia la prova scritta del concorso, che rimane articolata in test a risposta multipla fino al 31 dicembre 2024, mentre dal 1° gennaio 2025 è articolata in domande a risposta aperta;

Gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti, sono assunti a tempo determinato e part time per un anno, durante il quale svolgono il periodo di formazione iniziale e la prova finale per l’abilitazione;

I precari non abilitati con 3 annualità di servizio che abbiano vinto il concorso sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono 30 CFU o CFA del percorso universitario di formazione iniziale, al termine del quale superando la prova finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento ed iniziano il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo;

I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, da prestare per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo;

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Le nuove assunzioni nel regime transitorio fino al 2024

È prevista un'assunzione di 70 mila docenti in fase transitoria fino al 2024. L’immissione in ruolo avviene tramite nuovi concorsi a cadenza annuale.

Durante il regime transitorio i laureati possono accedere all’insegnamento tramite un percorso che prevede un corso iniziale di formazione, l’acquisizione di 30 CFU, un concorso pubblico e una prova di abilitazione. In pratica possono conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso, completare successivamente gli altri 30 crediti e fare poi la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. Hanno accesso diretto al concorso, fino all’entrata a regime della riforma, coloro che già insegnano da almeno 3 anni. I vincitori devono poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

Una volta che la riforma entrerà a regime, invece, per accedere all’insegnamento occorrerà possedere la laurea e 60 CFU, da acquisire tramite un percorso formativo erogato dalle Università, con prova finale per l’accesso al concorso a cattedra, a cui seguirà un anno di prova.

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La scuola di alta formazione per dirigenti, docenti e ata

Il nuovo decreto prevede anche l’istituzione di una Scuola di alta formazioneper dirigenti, insegnanti e personale ATA. Grazie a quest’ultima, la formazione in servizio del personale docente diviene continua e strutturata, comprendendo nella parte obbligatoria formazione sulle competenze digitalie sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali, da svolgere nell’ambito dell’orario lavorativo.

Il sistema formativo e di aggiornamento è pianificato, invece, su base triennale, per consentire ai docenti di apprendere conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. Si svolge fuori dall’orario di lavoro e può essere retribuito dalle scuole se comporta un ampliamento dell’offerta formativa. Inoltre, è prevista una formazione incentivata, cioè i percorsi svolti sono valutati per l’eventuale accesso ad incentivi salariali.