In linea di principio gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituti scolastici sono espressione della potestà di autorganizzazione dell'Amministrazione ed esplicano, sul piano fattuale, effetti sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell'ambito della scuola, sicché detti soggetti hanno una posizione legittimante all'impugnazione laddove si prospetti l'incidenza dell'atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell'istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale.
Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 5383 del 12 novembre 2013