Il terzo comma dell'art. 33 Cost. nel prevedere che « enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato », viene comunemente inteso, se non nel senso di un divieto assoluto di prevedere finanziamenti statali a favore della scuola privata, quanto meno in quello di escludere la sussistenza di obblighi per lo Stato in tale direzione, con la conseguenza che la posizione soggettiva degli istituti scolastici paritari è, di regola, di interesse legittimo.

T.A.R. sez. III - Milano, 02/05/2017, n. 982