Con riferimento al personale del comparto scuola, l'art. 26 del c.c.n.l. del 1995, in forza del quale - stante la perdurante operatività, per le ipotesi da esso contemplate, della disciplina speciale di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 3 del 1957 sulla dispensa dal servizio per infermità - il docente divenuto inidoneo all'insegnamento per motivi di salute può essere adibito, su domanda e previo collocamento fuori ruolo, a compiti diversi e compatibili con la sua preparazione culturale e professionale, non è applicabile al docente che versi in stato di temporanea inidoneità psico-fisica, atteso che l'ambito di operatività dell'art. 26 cit. comprende le sole malattie o infortuni per causa di servizio, che comportino un'inidoneità psico-fisica irreversibile ed assoluta.
Cassazione civile sez. lav. - 25/09/2018, n. 22664