In tema di graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti della scuola primaria e secondaria, stante il disposto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della l. n. 296 del 2006, che consente l'inserimento con riserva nelle dette graduatorie dei docenti ammessi a frequentare i corsi abilitanti previsti dal d.l. n. 97 del 2004, conv. con modif. in l. n. 143 del 2004, lo scioglimento della riserva discende, quale effetto automatico, dal conseguimento del titolo, sicché, trattandosi di diritto soggettivo del docente, la P.A. non può fissare una data di decorrenza, unica per tutti i corsisti, diversa da quella del conseguimento dell'abilitazione da parte di ciascuno di essi.

Cassazione civile sez. lav. - 04/05/2018, n. 10765