L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina — ;/ cui apprendimento è comunque facoltativo ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo l'idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità organizzative, per finalità di apprendimento e diffusione dell'ortodossia cattolica. Un siffatto percorso formativo, i cui contenuti morali e culturali giustificano la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, nell'ambito di quanto attenga allo svolgimento dell'anno scolastico, senza che ciò possa razionalmente escludere una diversa valutazione dell'espe­rienza didattica in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso le quali l'Amministrazione intenda come nel caso di specie agevolare l'immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla formazione culturale e scientifica degli studenti .

TAR Lazio n. 6636 - Sez. Ili bis — 22 luglio 2011