La scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, che non è materia curriculare obbligatoria, può essere sempre modificata nel corso dell'anno scolastico senza ricadute sul profitto dello studente. Il diritto di scegliere, infatti, poiché funzionale all'esercizio della libertà religiosa e di pensiero, è un diritto assoluto della persona, caratterizzato dall'indisponibilità e revocabilità del consenso.
TAR MOLISE n.289 - Sez. I — 22 giugno 2012