In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dall'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 - secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizio­ne dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - prevista dall'art. 54, comma ter­zo, lettera b), del medesimo decreto, opera nell'ipote­si di cessazione di attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpreta­zione estensiva ed analogica; ne consegue che, per la non applicabilità del divieto devono ricorrere en­trambe le condizioni previste dalla citata lettera b), ovvero che il datore di lavoro sia un'azienda, e che vi sia stata cessazione dell'intera attività.

Corte di cassazione Sez. Lav. 28 settembre 2017, n. 22720